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Tar Campania: 'Non si possono cedere le rivendite del Lotto'

18 giugno 2015 - 11:41

“Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata. Con questa motivazione, il Tar Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso di un esercente contro la revoca di una ricevitoria del Lotto a Eboli (Sa).

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Campania: 'Non si possono cedere le rivendite del Lotto'

 

Il titolare era subentrato nella gestione della predetta rivendita quale nuovo affittuario del medesimo ramo di azienda affidato in precedenza ad un'altra società.


I giudici amministrativi hanno richiamato una precedente sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui “come per la istituzione di nuove rivendite ovvero per il trasferimento di quelle già esistente, in materia sussiste un ampio potere discrezionale all’amministrazione finanziaria, potere funzionale al perseguimento ottimale dell’interesse pubblico, che trova fondamento nella stessa disposizione normativa sopra ricordata che lungi dall’obbligare l’amministrazione ad una mera presa d’atto dell’intervenuta cessione dell’azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, configurando così l’assegnazione al cessionario della rivendita a trattativa privata come un atto interamente vincolato, le impone, invece, una puntuale valutazione dell’operazione economico – commerciale di cessione, consentendole di procedere all’assegnazione a trattativa privata della rivendita al cessionario che acquista quindi natura di atto concessorio discrezionale”.

 

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