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Ctd, Tribunale di Roma: 'Vietata intermediazione abusiva nella raccolta scommesse'

26 giugno 2015 - 07:44

La norma penale vieta l'intermediazione abusiva nella raccolta, anche per via telefonica e telematica, di scommesse di qualsiasi genere 'da chiunque accettate in Italia o all'estero', e, quindi, punisce anche l'agente che operi per conto di un operatore italiano munito di regolare concessione. A ribadirlo il Tribunale di Roma, che ha emesso una sentenza di condanna nei confronti del gestore di un centro collegato all'operatore austriaco SKS365 Group Gmbh per fatti di reato accertati nel mese di febbraio 2012.

Scritto da Redazione GiocoNews
Ctd, Tribunale di Roma: 'Vietata intermediazione abusiva nella raccolta scommesse'

 

 

Il Tribunale ha ritenuto pienamente integrata la fattispecie di reato contestata evidenziando come il sistema delineato dagli art. 4 comma 4 bis L. 401/89 e 88 del TULPS non appare in contrasto con la normativa comunitaria.

 

IN ATTO ATTIVITA' DI RACCOLTA - Il giudice - si legge nella sentenza - "ritiene sussistente l'elemento oggettivo del reato: non è revocabile in dubbio che quella dell'imputato fosse un'attività organizzata in quanto svolta a livello imprenditoriale, continuativamente e con predisposizione di locali e di mezzi. Detta predisposizione nonché il rinvenimento di cartelli con indicazione di quote su eventi sportivi costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti che consentono di affermare che l'attività di raccolta era in atto o era stata effettivamente posta in essere. E' inoltre pienamente integrato l'elemento soggettivo del reato che emerge dalle stesse modalità del fatto giacché l'imputato era perfettamente consapevole di non disporre del titolo abilitativo necessario per esercitare l'attività".

 

NON RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PS - Il Tribunale capitolino rileva che i richiami giurisprudenziali operati dalla difesa sono inconferenti nel caso specifico. Per valutare la legittimità europea della normativa nazionale occorre esaminare come la stessa si atteggi in concreto ragion per cui spetta al giudice nazionale verificare se chi ha svolto l'attività incriminata non abbia potuto ottenere le concessioni o autorizzazioni a causa del rifiuto dello Stato membro interessato, in violazione del diritto comunitario, di concederle loro. Nel caso di specie è circostanza pacifica e non contestata che il prevenuto ha avviato l'attività di intermediazione prima di avanzare all'autorità di Pubblica sicurezza istanza di autorizzazione, con la conseguenza, si legge nella sentenza, che "i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e di legittimità non possono comunque venire in rilievo".

 

NON SOLO SUPPORTO TECNICO - E' priva di pregio, rileva il giudice, la deduzione difensiva per cui il centro si sarebbe limitato a fornire un "supporto tecnico" al bookmaker austriaco, "sfugge a questo Tribunale in cosa l'attività di 'supporto tecnico' di cui parla la difesa differisca da un'attività di intermediazione nella raccolta di scommesse". L'imputato, si osserva, ha installato nei suoi locali delle apparecchiature che consentivano ai suoi clienti di conoscere gli eventi sportivi e le quote praticate dal bookmaker estero nonché altre apparecchiature telematiche con le quali il cliente ed il bookmaker potevano trasmettersi tutti i dati e tutte le informazioni relative alla giocata e all'eventuale vincita. Trattasi di condotte tipiche dell'intermediazione nella scommessa non consentite (cfr. Cass. Sez. III, 16/04/13 n. 41773).

 

IL PARERE DEL LEGALE - L'avvocato Sambaldi, difensore della parte civile ha commentato. "Il giudice ha diffusamente argomentato in ordine all'integrazione di tutti gli elementi della fattispecie di reato contestata ed ha escluso nel caso di specie la soluzione disapplicativa della norma penale. I principi elaborati dalla giurisprudenza sulla compatibilità europea della normativa sono stati, peraltro, ritenuti, nel caso di specie irrilevanti per aver il gestore avviato l'attività prima ancora di aver richiesto la licenza di Pubblica sicurezza. Detta circostanza è stata valutata ai fini dell'elemento soggettivo del reato. L'imputato è stato condannato anche a risarcire la parte civile danneggiata dalla condotta tradottasi in sviamento di clientela e concorrenza sleale in quanto il centro in oggetto era in condizione di offrire gli stessi servizi a costi inferiori proprio in ragione dei minori costi da sostenere per la gestione".

 

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