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Bingo, dal Tar Lazio due sentenze opposte su revoca autorizzazione per abusi edilizi

26 giugno 2015 - 11:59

Il Tar Lazio si è pronunciato in modo opposto su due ricorsi presentati da due esercenti per l'annullamento dei provvedimenti con cui il Questore della Provincia di Frosinone ha revocato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività del gioco del bingo per abusi edilizi e mancanza di agibilità.

Scritto da Redazione GiocoNews
Bingo, dal Tar Lazio due sentenze opposte su revoca autorizzazione per abusi edilizi

 

 

I DUE CASI - Nel primo caso l'autorizzazione sarebbe stata revocata per mancanza del certificato di agibilità edilizia e per abusi edilizi eseguiti sull’immobile interessato dall’esercizio della vista attività commerciale. Per la parte ricorrente "l’immediata cessazione dell’attività non sarebbe legittima, tenuto conto che, dall’esecuzione dell’abuso, scaturisce, generalmente, un termine per ripristinare e per presentare istanza di sanatoria, con conseguente automatica sospensione dell’efficacia della sanzione". Nel secondo caso, la Questura dopo avere dato atto della comunicazione di avvio del procedimento, ha disposto la revoca immediata dell’autorizzazione, per mancanza dell'agibilità edilizia. Azione ritenuta illegittima dal ricorrente per "vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria e di motivazione".

 

LE DECISIONI DEI GIUDICI - Secondo il tribunale, "il primo ricorso è fondato venendo in rilievo, come detto, un procedimento di secondo grado, di tal che l’avviso di procedimento era dovuto, dato che gli atti di riesame sono atti di carattere discrezionale che implicano il confronto tra interesse pubblico e privato; di qui la necessità che il soggetto portatore dell’interesse privato sia coinvolto nel procedimento affinché possa rappresentare le sue ragioni. Venendo a trattare del secondo ricorso – anch’esso avente ad oggetto la revoca autorizzazione bingo - va anzitutto detto che a seguito dell’ordinanza cautelare n. 208/14 di accoglimento della misura cautelare per motivi di carattere eminentemente formali - l’Amministrazione resistente ha proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento, come risulta dal preambolo del provvedimento di revoca impugnato. Più in particolare,l’amministrazione, con tale ultimo provvedimento di revoca, nel prendere atto della vista ordinanza cautelare, ha comunicato, come detto, l’avvio del procedimento, facendo peraltro richiamo all’ordinanza di demolizione del fabbricato, adottata dal Comune in esecuzione di una sentenza di condanna della corte d’appello: il che certamente comportato il venir meno dell’agibilità, quindi, di una condizione a tutela della pubblica incolumità in ogni caso necessaria per l’esercizio dell’attività commerciale in questione.
E’, comunque, incontestato che la stessa parte ricorrente, pur affermando che la porzione del locale interessata dagli abusi edilizi oggetto di domanda di sanatoria non sarebbe direttamente ricompresa negli ambienti in cui si esercita l’attività del gioco del bingo ha, di fatto, riconosciuto che la istanza di agibilità - in disparte la questione della veridicità o meno di quella prodotta - è tutt’ora in itinere. Ne consegue che, la mancanza attuale del certificato di agibilità edilizia relativo al locale in cui si svolge l’attività assentita costituisce il presupposto legittimo posto a fondamento dell’impugnato provvedimento di revoca".

 

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