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Caso Stanleybet, Cds: 'Inammissibile ricusazione sentenza Tar Lazio'

08 luglio 2015 - 10:06

Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile e comunque manifestamente infondata l’istanza di ricusazione proposta, e dispone procedersi oltre nella trattazione della causa.

Scritto da Redazione GiocoNews
Caso Stanleybet, Cds: 'Inammissibile ricusazione sentenza Tar Lazio'

 

Questo il pronunciamento dei giudici sul ricorso proposto da Stanley International Betting Limited, contro Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato nei confronti di Intralot Italia Spa e con l'intervento di ad opponendum di Eurobet Italia Srl Unipersonale, per la riforma della sentenza con cui il Tar Lazio si è espresso sulla gara per l’affidamento in concessione di 2000 diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici attraverso l'attivazione di rete fisica di negozi di gioco e relativa conduzione.


LA MOTIVAZIONE - "Con dichiarazione resa alla odierna udienza pubblica con dichiarazione dettata a verbale che è da intendersi integralmente richiamata e trascritta parte appellante ha proposto istanza di ricusazione del Collegio giudicante", si legge nell'ordinanza, e "la detta istanza di ricusazione (almeno in parte manifestamente errata in quanto proposta nei confronti di un Magistrato del Consiglio di Stato -il Dott. Nicola Russo - che non fa parte del Collegio Giudicante) è manifestamente inammissibile perché tardiva in quanto proposta – non già nel termine di cui all’art. 18 comma 2 del cpa ma - soltanto alla odierna udienza pubblica e pertanto successivamente al decorso del detto termine perentorio di cui alla citata disposizione (come da documentazione acquisita dalla Segreteria dalla quale si evince che il ruolo della odierna udienza ed in particolare la composizione del Collegio giudicante chiamato a decidere il predetto ricorso in appello n.2661/2013 risultano essere stati pubblicati in data 22 giugno 2015 e visibili alle ore 10.00 AM)". La stessa, dicono ancora i giudici, "sarebbe stata comunque manifestamente infondata nel merito, per le ragioni che saranno esplicate nella emananda sentenza e già in parte chiarite nella precedente ordinanza del Collegio resa in data odierna (cfr. Cass. pen., sez. VI, sentenza 23 aprile 2015 n. 16924 );
rilevato che in simili ipotesi va applicato il condivisibile orientamento di cui alla decisione della Sezione n. 01957/2012".

 

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