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Tar Lombardia: 'Sì a limiti orari slot, distanziometro non valido per sale scommesse'

08 luglio 2015 - 15:36

Il potere del sindaco di disciplinare gli orari di funzionamento delle apparecchiature da gioco per esigenze di tutela della salute e del benessere dei cittadini non può essere condizionato da disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate tra i concessionari e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia perché il Comune è estraneo alle convenzioni de quibus, sia perché, più in generale, una diversa soluzione frustrerebbe in radice la ratio giustificatrice del potere in questione.

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Lombardia: 'Sì a limiti orari slot, distanziometro non valido per sale scommesse'

 

 

Con questa motivazione, il Tar Lombardia ha respinto il ricorso presentato da due operatori contro l'ordinanza del Comune di Milano che limita gli orari di apertura delle sale giochi e quelle di funzionamento degli apparecchi da gioco (dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23).

 

IN PARTE INAMMISSIBILE - I giudici hanno ritenuto il ricorso in parte inammissibile, "posto che la società Azzurro Gaming S.p.A. risulta sanzionata una sola volta per violazione dell’ordinanza in questione, sicché, non essendo stata applicata a suo carico la recidiva, essa è allo stato priva di un interesse attuale e concreto all’impugnazione di una previsione astratta e non immediatamente lesiva".


DISTANZIOMETRO NON VALIDO PER SALE SCOMMESSE - In un'altra sentenza, il Tar Lombardia ha ribadito che il distanziomentro stabilito dalla legge regionale non è applicabvile alle sale scommesse. "L’attività inibita dal Comune riguarda la raccolta delle scommesse e non l’attività di raccolta di gioco attraverso slot e videolotteries cui il divieto regionale letteralmente si riferisce". Il regolamento comunale non è abbastanza dettagliato per poter includere anche le sale scommesse nella disciplina delle distanze. "D’altra parte il Collegio osserva che gli apparecchi presi in considerazione dalla deliberazione regionale in esame (tra cui, in particolare, slot machine e videolottery) paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica", si legge nella sentenza.

 

 

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