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Tribunale Ue: 'No a ricorso Belgio contro raccomandazione su gioco online'

22 dicembre 2015 - 12:06

Il tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso del Belgio per l'annullamento della raccomandazione Ue su gioco online, tutela di giocatori e minori

Scritto da Redazione GiocoNews
Tribunale Ue: 'No a ricorso Belgio contro raccomandazione su gioco online'

 


Il tribunale dell’Unione Europea ha respinto in quanto irricevibile il ricorso presentato dal Regno del Belgio per chiedere l'annullamento della raccomandazione 2014/478/EU della Commissione, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo online e per la prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo online.

 


LA RACCOMANDAZIONE - La raccomandazione, che invita gli Stati europei a notificare le normative varate in materia entro il 19 gennaio 2016, per consentirle di valutare l'attuazione della raccomandazione stessa, prevede innanzitutto informazioni chiare e messaggi di 'gioco responsabile' sui siti di gioco online, con misure di assistenza e test di autovalutazione per i giocatori. Gli Stati membri dovrebbero garantire che al consumatore siano rese disponibili le informazioni sulle norme riguardanti i giochi e le scommesse riportate sul sito internet dell'operatore e che questo riporti i dati dell'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo, per dimostrare che l'operatore è autorizzato. Quanto alla tutela dei minori, gli Stati dovrebbero garantire che l'operatore disponga di procedure intese a impedire ai minori di accedere ai servizi di gioco d'azzardo, anche attraverso controlli per accertare l'età durante la procedura di registrazione e includere link a programmi di controllo parentale.
Inoltre, dovrebbero garantire che le comunicazioni commerciali per i servizi di gioco d'azzardo online non nuocciano ai minori o non li inducano a considerare il gioco d'azzardo un elemento naturale delle loro attività ricreative.

REGISTRAZIONE DEI GIOCATORI E CONTO DI GIOCO - Gli Stati membri dovrebbero garantire che una persona possa partecipare a un servizio di gioco d'azzardo online solo se si registra come giocatore ed è titolare di un conto di gioco presso l'operatore, e che ogni qualvolta non si riesca ad accertare l'identità o
l'età di una persona, la procedura di registrazione per l'apertura di un conto di gioco, anche se temporaneo, venga annullata. Poi, andrebbero adottati sistemi di identificazione elettronici nella procedura di registrazione, accessi a un conto temporaneo presso l'operatore con il quale è stato aperto il conto fino al completamento della procedura di accertamento dell'identità; un identificativo univoco e una password o un altro strumento che garantisca la sicurezza dell'accesso presso l'operatore con il quale è stato aperto il conto. Gli Stati membri dovrebbero disporre di norme intese a garantire che i fondi dei giocatori siano protetti e possano essere pagati unicamente ai giocatori e siano tenuti separati dai fondi propri dell'operatore; evitare la collusione tra giocatori e i trasferimenti di denaro tra gli stessi, comprese norme riguardanti l'annullamento dei trasferimenti o il recupero dei fondi dai conti di gioco qualora si rilevi un caso di collusione o di frode. Gli Stati membri dovrebbero garantire che sul sito Internet di un operatore un giocatore possa, in base a impostazioni predefinite, ricevere a intervalli regolari avvisi informativi sulle vincite e le perdite accumulate durante un gioco o una scommessa e sul tempo trascorso a giocare. Il giocatore dovrebbe essere invitato a confermare l'avviso informativo e avere la possibilità di sospendere il gioco o di continuare, e non avere quella di effettuare depositi oltre il limite fissato per i depositi di denaro per il periodo di tempo specificato, partecipare al gioco salvo che il conto di gioco contenga i fondi necessari per pagare il gioco o la scommessa. Gli Stati membri dovrebbero garantire che sul sito Internet dell'operatore il giocatore possa sempre attivare una pausa o l'autoesclusione da uno specifico servizio di gioco d'azzardo on line o da tutti i tipi di servizi.

EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - Gli Stati membri, se opportuno con le associazioni dei consumatori e con gli operatori, sono invitati a organizzare o a promuovere regolarmente campagne di educazione e di sensibilizzazione pubblica per informare i consumatori e i gruppi vulnerabili, fra cui i minori, sul gioco d'azzardo online. Gli operatori e l'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo siano tenuti a informare i rispettivi dipendenti che si occupano di attività legate al gioco d'azzardo sui rischi associati al gioco d'azzardo on line. I dipendenti che interagiscono direttamente con i giocatori dovrebbero
essere formati in modo tale da comprendere le questioni legate al gioco d'azzardo e sapere come affrontarle. Infine, gli Stati membri sono invitati a designare, nel quadro dell'applicazione dei principi di cui alla presente raccomandazione, autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo che garantiscano e controllino in maniera indipendente l'effettiva conformità alle misure nazionali adottate a sostegno dei principi stabiliti nella presente raccomandazione. Gli Stati membri sono invitati a raccogliere dati annuali attendibili a fini statistici su: misure di protezione applicabili, in particolare sul numero dei conti di gioco (aperti e chiusi), sul numero dei giocatori autoesclusi, sul numero di quelli con una patologia legata al gioco d'azzardo e delle denunce dei giocatori e comunicazioni commerciali sulle violazioni dei principi, per categoria e per tipo. La Commissione valuterà tali informazioni entro il 19 gennaio 2017.
 

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