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Tar Lazio ribadisce no a concessione giochi online per Kursaal

18 marzo 2016 - 14:25

Per i giudici del Tar Lazio è infondato il ricorso contro il no alla concessione per i giochi online della società Kursaal.

Scritto da Redazione
Tar Lazio ribadisce no a concessione giochi online per Kursaal

 

"Gli atti adottati in tale fase sono automaticamente caducati dall’eventuale successiva reiezione del ricorso, senza che sia necessaria un’autonoma impugnazione degli stessi; ciò in quanto l’adozione non spontanea dell’atto con cui l’Amministrazione dà esecuzione all’ordinanza cautelare ha carattere provvisorio, in attesa che il Giudice accerti nel merito se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo". Questa è una delle motivazioni con cui il Tar Lazio ha nuovamente respinto perché infondato il ricorso presentato dalla società Kursaal contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la reiezione della domanda di partecipazione ed il diniego dell’aggiudicazione della concessione dell’esercizio a distanza di giochi pubblici.

 

Prima esclusa dalla procedura di affidamento delle concessioni online prevista dalla legge comunitaria del 2008, la società - già titolare di concessioni per la raccolta di scommesse sportive e ippiche - era stata successivamente riammessa con riserva alla procedura in seguito all’ordinanza del Tribunale
amministrativo del 2013 che aveva accolto provvisoriamente il ricorso, poi si era vista respingere definitivamente il ricorso nel febbraio 2014.

 

La sentenza in questione non le aveva impedito di ottenere tre autorizzazioni dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per poi essere nuovamente essere esclusa l'anno seguente. Alla fine, è arrivato il verdetto definitivo dei giudici amministrativi, che per pronunciarsi sulla questione avevano disposto, tra l’altro, acquisizione di "una dettagliata relazione dell’amministrazione, corredata da eventuale documentazione, sui fatti di causa, con particolare riferimento alle contestazioni relative all’affidamento ingenerato dagli atti posti in essere a seguito dell’ordinanza cautelare di questa Sezione del 2013 e nell’intervallo di tempo compreso tra la data di pubblicazione della sentenza di questa Sezione del 2014 e la data di adozione del provvedimento impugnato".
 
 

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