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Divieto pubblicità: le nuove regole Agcom per il gioco online

26 aprile 2019 - 14:29

Confermati i divieti di promozione per le società di gioco online, anche internazionali: salve attività su quote e seo, purché non incentivanti.

Scritto da Ac
 Divieto pubblicità: le nuove regole Agcom per il gioco online

Il divieto di pubblicità del gioco a pagamento trova applicazione nei confronti dei soggetti che operano nel comparto del gioco pubblico italiano, aventi la sede legale nella Penisola, “ivi incluse le sedi secondarie”, secondo le indicazioni Agcom. Il divieto si applica inoltre ai soggetti con sede legale all’estero, qualora “abbiano ricevuto la concessione per l’offerta del gioco a pagamento in Italia dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli” o “siano stati autorizzati alla fornitura di servizi media audiovisivi in Italia”.

Tuttavia, come indicato dall'Autorità nella delibera che accompagna le Linee guida, “a differenza delle forme di pubblicità, diretta e indiretta, le mere comunicazioni che mantengano un’esclusiva finalità descrittiva, informativa ed identificativa dell’offerta di gioco legale, funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole, e dunque in linea con l’obiettivo di tutela del consumatore enunciato nell’art.9 del decreto n. 87/18 e con un’interpretazione sistematica della disciplina dell’offerta di gioco a pagamento che l’ordinamento fa oggetto di specifico regime concessorio ed assoggetta a precisi obblighi informativi, vanno considerate escluse dal divieto; al fine di determinare la natura informativa o promozionale della comunicazione concernente l’offerta di servizi di gioco risultano decisivi: le modalità di confezionamento del messaggio (es. linguaggio utilizzato, elementi grafici o acustici, contesto di diffusione, etc.) e il contesto in cui viene offerto il relativo servizio. Si presume promozionale, e quindi vietata, la comunicazione di contenuto informativo relativa al servizio di gioco effettuata in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il servizio di gioco, atteso che in questo caso il consumatore potrebbe essere “spiazzato” dal cosiddetto “effetto sorpresa”.

COMPARAZIONE QUOTE E SEO - I servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors non sono da considerarsi come forme di pubblicità, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza (a titolo esemplificativo, i cosiddetti “spazi quote” ovvero le rubriche ospitate dai programmi televisivi o web sportivi che indicano le quote offerte dai bookmaker). 
Esulano dall’ambito di applicazione del divieto i servizi gratuiti di indicizzazione mediante algoritmo forniti direttamente dai motori di ricerca o dai marketplace (es. Apple Store, Google Play) che consentano all’operatore di gioco di avere un posizionamento migliore nei risultati di ricerca dell’utente, una volta che quest’ultimo abbia già inserito la specifica query relativa al gioco a pagamento nel motore di ricerca o nel marketplace.
 
PREVISTI AGGIORNAMENTI - L’Autorità si impegna comunque a fornire ulteriori specifiche per i social network e simili promettendo nella Delibera di “promuovere forme di co-regolamentazione che prevedano l’obbligo, per i gestori dei social e dei blog, di rimuovere la pubblicità del gioco a pagamento veicolata in violazione del divieto di cui all’art. 9 del decreto”.
 

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