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Pubblicità gioco: primo ricorso contro sanzioni del decreto Dignità

09 marzo 2021 - 10:47

In seguito alla sanzione comminata da Agcom a una società editoriale generalista si apre il primo contenzioso sul divieto di pubblicità dei giochi.

Scritto da Ac
Pubblicità gioco: primo ricorso contro sanzioni del decreto Dignità

 

Le norme previste dal decreto Dignità e relative al divieto di pubblicità e promozione del gioco con vincita in denaro sono da ritenere illegittime, sotto il profilo costituzionale, per via della violazione del principio di libera concorrenza, del principio del legittimo affidamento, proporzionalità e del principio della certezza del diritto, nonché (in relazione agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione) del principio di proporzionalità. Queste le motivazioni con cui i legali difensori della società editoriale Il Giunco chiedono al Tar del Lazio il rinvio alla Corte Suprema del divieto di pubblicità introdotto dal precedente governo “Conte 1”, in seguito alla sanzione comminata da parte di Agcom dovuta alla pubblicazione di un articolo – ritenuto di carattere promozionale – dedicato al gioco online contenente un link a un sito di affiliazione e comparazione bonus.

Il ricorso, appena depositato presso il Tribunale amministrativo capitolino, rappresenta il primo caso in assoluto di impugnativa delle sanzioni Agcom sulle violazione delle norme relative alla pubblicità dei giochi, tenendo conto che in tutti i casi precedenti, gli operatori oggetto delle sanzioni avevano sempre optato per il pagamento in forma ridotta della sanzione invece di ricorrere alle vie legali. E potrebbe andare a costituire un precedente importante sia per le attività di marketing e affiliazione nel settore del gioco, che nella pubblicità più in generale, nel caso in cui dovessero essere accolte le richieste del ricorrente.

La norma oggetto di impugnazione, nel prevedere la sanzione minima di importo pari a 50mila euro, offre comunque la possibilità al soggetto sanzionato di poter provvedere al pagamento in forma ridotta entro i 30 giorni successivi alla notifica della sanzione, per un importo pari a 16mila euro. Opzione che, in tutti i casi precedenti, era sempre stata utilizzata dagli operatori sanzionati. Non nel caso in questione, però, in quanto la società editoriale aveva optato per il confronto con l'Autorità, presentando una memoria scritta e ottenendo un'audizione, per illustrare le motivazioni a supporto della buona fede con cui era stata pubblicata la notizia incriminata. Partendo dal presupposto che, in una testata generalista, all'interno della generalità della materia possa rientrarci di diritto anche il tema del gioco. Aggiungendo, peraltro, che il link contenuto nella notizia non puntava direttamente a un sito di gioco bensì a un sito di comparazione il cui scopo dovrebbe essere quello di informare i giocatori. Allo scopo anche di smontare l'accusa di un “effetto sorpresa” subito dal lettore del quotidiano sanzionato, che secondo l'autorità potrebbe ritrovarsi di fronte a un'offerta di gioco online quando in realtà, collegandosi a quel sito di informazione, cercava altro. Una circostanza, questa, che non può invece avvenire di fronte a un sito specializzato, nel quale è evidente che il lettore andrebbe invece a cercare proprio informazioni sul gioco, trattandosi evidentemente di un giocatore.
Tutto ciò, insieme alle altre giustificazioni citata dall'Editore nella memoria e riprodotte in audizione, non aveva comunque convinto l'autorità che nei giorni successiva aveva comunque optato per la sanzione, offrendo quindi al soggetto autore della violazione, a questo punto, due sole opzioni: il pagamento di 50mila euro, oppure il ricorso al Tar, entro i successivi 30 giorni dalla notifica della delibera. Essendo ormai superata anche la possibilità di pagamento in forma ridotta. Da qui la decisione della società di optare per il ricorso, di fronte alla palese impossibilità di poter provvedere al saldo della sanzione tenendo conto che – come evidenziato anche nel ricorso, oltre che nella memoria depositata in Agcom – il fatturato annuale della stessa società è inferiore ai 120mila euro. Ecco quindi che, in caso di esito negativo del ricorso, per la società editoriale il rischio potrebbe essere quello della bancarotta. Anche per queste ragioni, i legali difensori dell'Editore invocano la mancanza di proporzionalità della sanzione, evidenziando, tra le altre cose, che tale importo rappresenta il più alto in assoluto tra tutti i tipi di sanzioni erogabili dall'Autorità nell'esercizio di suo ruolo di Garante delle comunicazioni.
 
IL RICORSO AL TAR - Nel ricorso, tuttavia, il soggetto editoriale oltre al rinvio alla Corte Costituzionale e alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato, chiede ai giudici capitolini “l’annullamento previa adozione di misure cautelari collegiali della delibera (n. 22/21/Cons) avente ad oggetto l’ordinanza ingiunzione” e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche non conosciuto, compresa la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (n.132/19/Cons del 18.04.2019), avente a oggetto le “Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”", oltre a tutti gli atti connessi e derivati.
Invocando anche l'“Insussistenza ed erronea rappresentazione del presupposto di fatto”. Con conseguente “illegittimità, carenza e contraddittorietà della motivazione con cui la Agcom ha ritenuto la violazione della disposizione normativa” non sussistendo “una connessione diretta tra il link ipertestuale e il contenuto pubblicitario”.
 
IL RIFERIMENTO ALLE AFFILIAZIONI - Nella pagina di Wisecasino.net (a tutt’oggi accessibile in rete) sono reperibili informazioni dettagliate in relazione a un elenco di casinò online selezionati come i “migliori del 2020”, rispetto ai quali non viene svolta alcuna attività promozionale poiché l’articolo si limita alla esposizione di notizie relative alle caratteristiche di ciascuna piattaforma in relazione alle rispettive offerte di gioco e al grado di sicurezza e affidabilità. Ritenendo che i contenuti dell’articolo pubblicato sul sito del quotidiano e quelli della pagina informativa del sito Wisecasino.net non eccedono le finalità informative dichiarate e non scadono in “pubblicità indiretta” delle piattaforme di giochi passate in rassegna. Infatti, per nozione di pubblicità indiretta si intende quel tipo di pubblicità che compare in spazi non prettamente pubblicitari, senza essere segnalata come tale. Nel caso di specie, escluso che si tratta di pubblicità diretta in quanto il link ipertestuale non manda ad una specifica pagina di casinò online, mancherebbe proprio il secondo aspetto legato alla segnalazione dell’argomento. Deve, peraltro, escludersi qualsiasi “effetto sorpresa” in danno del consumatore, posto che chi accede al link ipertestuale in questione va consapevolmente alla ricerca di informazioni sulle piattaforme on line di giochi in quanto vi ha un interesse specifico indipendente e antecedente alla lettura dell’articolo (e non, invece, un interesse indotto dalla lettura delle informazioni).
Nel ricorso – secondo quanto apprende GiocoNews.it – si parla anche del divieto come “una irragionevole barriera all’ingresso ovvero alla permanenza in Italia”, oltre ad essere “un unicum nel panorama legislativo europeo”. Si tratta peraltro di un divieto che è “contrario alla tutela della concorrenza", poiché preclude l’impiego di uno degli strumenti cruciali indispensabili alla competizione fra operatori, tra i quali si individuano appunto la pubblicità, oltre alla sponsorizzazione e all'impiego dei segni distintivi di impresa.
Ora non rimane che attendere il verdetto del Tar, chiamato ad esprimersi dapprima sulla richiesta di sospensiva e poi, eventualmente, sul rinvio alla Corte costituzionale in caso di eventuale udienza di merito.

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