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Online: a giugno via alla direttiva Ue, rivoluzione nei contratti, ma esenti i giochi

16 maggio 2014 - 07:52

Il mercato dell'online è pronto per la rivoluzione dettata dall’Unione Europa che interviene sull’e-commerce andando a modificare le attuali norme contrattuali e le modalità di acquisto.

Scritto da Alessio Crisantemi
Online: a giugno via alla direttiva Ue, rivoluzione nei contratti, ma esenti i giochi

E anche l’Italia si adegua. Il prossimo 13 giugno entra infatti in vigore il decreto legislativo del 3 dicembre 2013 che recepisce la direttiva comunitaria sul commercio elettronico (direttiva 2011/83) la quale, tra le varie novità, dispone che, prima di spedire un prodotto o abilitare un servizio, il venditore deve mandare un contratto in forma cartacea da far firmare al cliente. Solo allora la vendita potrà intendersi valida a tutti gli effetti. Un tema che ha scatenato il dibattito anche all’interno del mondo del gioco - e le tante richieste pervenute in redazione rispetto a questo tema lo confermano - con operatori (e giocatori pure) che chiedevano se tale norma avrebbe modificato anche i rapporti con i concessionari di rete. Per questo Gioconews.it ha voluto approfondire la materia, chiedendo un parere formale sulla materia. La risposta è arrivata direttamente dall’Agenzia delle Dogane che ha chiarito che il settore del gioco pubblico è escluso dall’ambito di applicazione della direttiva comunitaria, proprio come nel caso della Bolkestein. Questo significa, quindi, che nulla cambia, anche dopo il 13 giugno, nelle modalità di registrazione e attivazione dei conti di gioco pur essendo a tutti gli effetti una compravendita online.

LA PAROLA ALL’ESPERTO - A spiegare le ragioni di questa esclusione, e la ratio normativa, è il legale esperto di Gaming Stefano Sbordoni, nel parere che riportiamo nel seguito: “In via preliminare giova evidenziare che il D.L. 13/12/13 (attuativo della Direttiva 2011/83), all’art. 47, comma 1, lettera C, specifica che tali disposizioni non si applicano ad ‘attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse’. Tale previsione, perciò, tende ad escludere dall’ambito di applicazione della legge una varietà di settori, non tutti, inclusi nel concetto di ‘gioco pubblico’ (cioè regolamentato da Adm). Siffatta disposizione rispecchia la volontà del legislatore europeo in quanto l’intento di esulare dall’ambito della direttiva la materia del ‘gambling’ emerge chiaramente dal punto 31 della direttiva stessa: “I giochi d’azzardo dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Le attività d’azzardo sono quelle che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse. Gli Stati membri dovrebbero poter adottare altre misure, anche più rigorose, di protezione dei consumatori in relazione a dette attività’.

Successivamente, vi è da notare come il quesito posto nella mail, cioè che se ai fini della conclusione di un contratto sia necessaria la sottoscrizione in forma cartacea da parte del cliente, sia rivolto solamente ai contratti conclusi per telefono come riportato dall’art. 51 co. 6: ‘quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un mezzo durevole e la relativa sottoscrizione e accettazione avviene in tal caso con firma digitale o altro mezzo equivalente’.

Fugato il pericolo rappresentato da tale ipotesi estrema, si ritiene che il Dl sia orientato soprattutto ad ampliare la tutela del consumatore in tema di informazioni precontrattuali (art. 49) e, soprattutto, diritto di recesso (art. 52 e ss.), mentre la disciplina dei contratti a distanza, che in ogni caso è già stata ampiamente recepita dalla normativa sul “gioco pubblico” con particolare riferimento alla conclusione del contratto di conto di gioco per via telematica, viene affrontata unicamente nell’art. 51, nel quale, le uniche previsioni interessanti sono contenute nei commi 4 e 7:

art. 51 co. 4: “Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto (...). Le altre informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo”.

Art. 51 co. 7: “Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

a) tutte le informazioni di cui all’art. 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza (...)”.

Come già anticipato, le innovazioni apportate dal Dl 13/12/13 sono state già ampiamente recepite dalla normativa sul ‘gioco pubblico’ che, all’allegato 4, art. 3, dello ‘schema di convenzione’ infatti, già conferma la sua rispondenza con il D.L. 13/12/13, che recita: “Il contratto può essere concluso anche con modalità telematiche, nel rispetto dei criteri definiti dagli artt. 52 e 53 del d. lgs. n. 206 del 2005, nonché di quanto previsto dal d. lgs. n. 231 del 2007. Resta fermo che il cliente deve inviare, entro 30 giorni e in ogni caso prima di riscuotere le vincite, copia del proprio documento di identità anche a mezzo di trasmissione ad uno degli indirizzi di posta elettronica ovvero di posta elettronica certificata indicati dalla società con la quale si intende concludere il contratto”.

Nel contratto di conto di gioco standard previsto dallo schema di concessione, prevede che nei casi differenti da quello della conclusione del contratto per via telematica, il modulo sia disponibile per gli utenti sui siti internet del concessionario e sia conforme al modello disponibile sul portale di Adm (www.ADM.gov.it <http://www.adm.gov.it/> ). Questo può essere scaricato e, compilato in ogni sua parte, dopo essere stato stampato e sottoscritto, deve essere inviato dal cliene al Concessionario mediante raccomandata a/r, corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità valido e dal codice fiscale. Si specifica che per supporto durevole si intende qualsiasi strumento che permetta al destinatario di conservare l’informazione e di riprodurla in modo identico allo scopo di renderla accessibile per un uso futuro durante un periodo di tempo adeguato ai fini dell’informazione. Perciò tutti gli adempimenti gravanti sul venditore, e nel caso che qui ci occupa, sul Concessionario di gioco pubblico, richiamati nel Decreto in questione sono già stati previsti, e sono attuali.

 

CONCLUSIONE - Per questi motivi, i consumatori godono di un elevato standard di tutela che dovrebbe disincentivarli, una volta di più, a rivolgersi ad operatori privi di autorizzazioni che operano in assenza di qualsiasi genere di controllo”.

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