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Gioco online: Adm "Decadenza atto integrativo per Gaming Vc Corporation"

30 settembre 2014 - 08:53

Adm ha stabilito la decadenza dall’atto integrativo per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici, stipulato con la società Gaming Vc Corporation Spa (ora Srl) e il contestuale incameramento della garanzia di cui all’art. 15 dello Schema di atto integrativo, ai sensi dell’art. 21, comma 7 dello stesso atto.

Scritto da Redazione
Gioco online: Adm "Decadenza atto integrativo per Gaming Vc Corporation"

Secondo Adm “il concessionario non ha provveduto a adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni Antimafia; a produrre una copia del verbale del consiglio d’amministrazione ovvero atto notorio dal quale risulti la delibera concernente lo spostamento di sede legale nonché la variazione della ragione sociale da s.p.a. in s.r.l.; a sanare i debiti di imposta e canone né a fornire prova di un accordo con la Direzione Territoriale concernente un piano di rientro; a fornire alcun riscontro in ordine alla contestazione relativa alla omessa comunicazione delle coordinate nonché del saldo del conto dedicato, obbligo sancito dall’articolo 14, comma 1, lett. o) dello schema di atto integrativo, che recita “(il concessionario si impegna) ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati intestati al concessionario per la custodia e la gestione delle somme giacenti sul conto di gioco di titolarità del giocatore, a comunicare ad Aams [ora Adm] le coordinate bancarie dei conti correnti medesimi, ad impiegare le somme esclusivamente a fronte di operazioni di addebito e di accredito del conto di gioco disposte espressamente dal giocatore ovvero a devolvere all’erario le somme giacenti sui conti di gioco non movimentate per tre anni, ed a comunicare, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta di Aams, le informazioni riguardanti la movimentazione ed il saldo dei conti correnti alla data indicata da Aams stessa”. Per queste violazioni, l’art. 21, comma 2 lett. d) prevede la sospensione e la decadenza, in caso di perduranza dell’inadempimento oltre il trentesimo giorno".

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