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Bando online, Tar Lazio: 'Betclic, non motivata la sua esclusione'

18 luglio 2019 - 15:50

Il Tar Lazio accoglie ricorso di Betclic contro esclusione da concessione per il gioco online in quanto l'Adm non ne ha spiegato le ragioni.

Scritto da Fm
Bando online, Tar Lazio: 'Betclic, non motivata la sua esclusione'


"Non è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le società incluse nella graduatoria gravata in quanto la selezione è stata bandita per 120 concessioni, hanno partecipato solo 80 operatori e, pertanto, la presente decisione non è in alcun modo lesiva della posizione degli stessi, sia perché nessuno ne verrebbe escluso a seguito della eventuale inclusione della ricorrente, all’esito della riedizione del potere dell’amministrazione, sia perché non si tratta di una graduatoria di merito con assegnazione di punteggi differenti e con conseguente possibile perdita della posizione acquisita.
Tanto premesso, è fondata e meritevole di accoglimento la censura di illegittimità degli atti gravati per carenza di motivazione in quanto da nessuno di essi è dato comprendere le ragioni poste a fondamento della esclusione della società ricorrente dalla graduatoria di aggiudicazione provvisoria delle concessioni in favore degli operatori che avevano presentato apposita istanza".

Ad evidenziarlo è il Tar Lazio nella sentenza con cui accoglie il ricorso proposto dalla società Betclic Limited per l'annullamento della determinazione con la quale il direttore della Direzione Centrale Pianificazione, Amministrazione e Sicurezza sul Lavoro dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha approvato, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, nella parte in cui tra gli aggiudicatari non risulta inserita anche la società, aggiudicataria dal 2008 di una concessione per la commercializzazione dei giochi a distanza, integrata tramite la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nel 2011 operante in regime di proroga.
 

Per i giudici, che hanno annullato gli atti impugnati nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, "la determina approva 'la proposta di aggiudicazione della commissione, così come integrata sulla base delle osservazioni del Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, considerata la legittimità della procedura seguita, nonché delle singole operazioni e attività espletate nell’ambito della stessa', senza esplicitare o riportare nessuna delle predette osservazioni, né spiegare per quali ragioni la ricorrente è stata esclusa, mentre altri operatori sono stati ammessi con riserva.
Né alcuna motivazione è possibile ritrarre dalla nota del Rup n.25168 del 12.2.2019 nella quale si afferma che l’esclusione è avvenuta 'in ossequio a quanto previsto dal Codice dei contratti', senza che venga richiamata neanche una specifica disposizione del detto codice.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi non è diretto solo rendere conoscibile e, quindi, trasparente l'azione amministrativa, ma costituisce anche il corollario dei principi di buon andamento e d'imparzialità della Pubblica amministrazione e consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di far valere la relativa necessaria tutela giurisdizionale.
Nel caso di specie parte ricorrente non è stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, non essendo possibile desumere dagli atti gravati le ragioni poste a fondamento della sua esclusione dalla selezione alla quale aveva partecipato onde aggiudicarsi una delle 120 concessioni per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all’art.1, comma 935, della legge n. 208/2015".
 

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