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Cassazione: 'Gioco online, sanzioni per pc o apparecchi illegali?'

30 ottobre 2019 - 16:10

La Cassazione rinvia a nuovo ruolo la causa di un internet point contro sanzione di 124mila euro inflitta dai Monopoli per apparecchi non conformi che consentivano il gioco online.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Gioco online, sanzioni per pc o apparecchi illegali?'

 

"Oggetto di decisione è, dunque, la questione se la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 110, comma 9 f-ter, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Tulps, sia riferibile a chi, come supposto dalla Corte d'Appello di Milano, installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni (nella specie, un internet point) di computer che abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano accedere al gioco online, sulla base di login e conti personali; o se invece, agli effetti della citata disposizione, costituisce apparecchio videoterminale soltanto l'apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b, Tulps, da collegare alla rete telematica del sistema di gioco, non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni ivi indicate".

 

Questo il punto centrale dell'ordinanza interlocutoria con cui la Corte di Cassazione - vista "la particolare rilevanza della questione di diritto" - rimette alla pubblica udienza, con il rinvio a nuovo ruolo, la causa che vede opposti il titolare di un internet point e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ad una sentenza del 2015 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sanzione amministrativa di 124mila euro per gioco illegale.
 
In particolare, secondo quanto si legge nell'ordinanza interlocutoria, la sanzione era stata disposta per violazione dell'art. 110, comma 9, lettera c) e lettera f- ter Tulps "a seguito del controllo eseguito nel 2013 da funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel corso del quale è stata riscontrata la presenza di otto apparecchi videoterminali accesi e funzionanti, che consentivano di effettuare giochi online, non ottemperanti alle prescrizioni dell'art. 110, comma 6, lettera b) Tulps".
 
Il Tribunale di Milano, con sentenza del novembre 2014, aveva accolto parzialmente l'opposizione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli poi ha proposto gravame dinanzi alla Corte di appello di Milano, accolto con la sentenza del marzo 2016.
 

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