skin

Divieto pubblicità gioco, Tar Lazio annulla sanzione a Google Ireland

28 ottobre 2021 - 11:16

Il Tar del Lazio annulla la sanzione che l'Agcom aveva comminato a Google in materia di divieto di pubblicità del gioco. 

Scritto da Fm
Divieto pubblicità gioco, Tar Lazio annulla sanzione a Google Ireland

Per il Tar Lazio nel fatto contestato sono presenti 'tutti gli indici che determinano l’esclusione della responsabilità di Google per i contenuti illeciti inseriti da terzi'.


È quanto si legge nell'attesa sentenza del Tar Lazio sul ricorso proposto da Google Ireland per l'annullamento della delibera con cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni contestava alla società la violazione del divieto di pubblicità al gioco sancito dal decreto Dignità.

Il procedimento si è concluso con l’esclusione "della responsabilità del gestore dalla piattaforma internet per i contenuti illeciti che sulla stessa siano stati inseriti da terzi", e quindi con l'annullamento della delibera dell’Agcom avente ad oggetto l'ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Google Ireland Limited.


Il "provvedimento sanzionatorio impugnato, avendo ritenuto che l’assunzione di responsabilità da parte del gestore derivi dalla mera 'stipulazione del contratto' con l’inserzionista, in ragione cioè della mera diffusione, ancorché onerosa, del messaggio illecito, ed avendo escluso che l’attività svolta dal Google Asds possa qualificarsi in termini di hosting, deve, pertanto, ritenersi affetto, nell’imputazione dell’illecito alla ricorrente da violazione dei principi appena citati, come ricostruiti dalla Corte di
Giustizia, nonché da difetto di istruttoria e motivazione".

LA VICENDA - Torniamo indietro di quasi due anni, per ricostruire la vicenda finita sotto la lente del Tar Lazio. Il 14 e 15 novembre 2019, alla pagina di ricerca “www.google.com”, digitando la parola chiave “casino online”, nella lista rimandata dal motore appariva in testa il sito “http://sublime-casino.com”, così descritto brevemente: “Unisciti ora al nuovissimo casinò online italiano. Gioca subito a oltre 400 giochi –
Iscriviti ora e registrati in meno di 30 secondi! Nessun download. Sicuro e protetto”, qualificato come “annuncio”. E, in quanto tale, proibito in Italia ai sensi del divieto di pubblicità introdotto dal decreto Dignità l'anno precedente.

A conclusione del procedimento sanzionatorio avviato in virtù di tale annuncio, l'Autorità aveva ritenuto applicabile il Dl Dignità "alla sola Google Ireland, quale titolare del servizio Google Ads, facendo applicazione del principio comunitario di 'destinazione del servizio', ravvisando invece la carenza di legittimazione passiva, rispetto alla contestazione, di Google Inc. e Google Italy; ha ravvisato nel fatto contestato la violazione del citato art. 9 del DL 87/2018, non potendosi il servizio fornito da Google Ads qualificare alla stregua di 'hosting passivo', in considerazione del ruolo dallo stesso svolto nella diffusione del messaggio illecito, non riconducibile alla mera memorizzazione di informazioni; ha, infine, ritenuto applicabile alla stessa società la sanzione di 50mila euro (pari al minimo edittale) per ciascuna delle due violazioni rilevate, ed ha pertanto ordinato alla stessa il pagamento della somma di 100mila euro".


I MOTIVI DI RICORSO E LA RISPOSTA DEL TAR LAZIO - Secondo i giudici amministrativi capitolini il primo motivo di ricorso, "con il quale si deduce che l’Autorità sarebbe priva del potere di sanzionare un soggetto stabilito all’estero, in quanto dovrebbe nella specie trovare applicazione il principio del 'Paese d'origine' in forza del quale un prestatore di servizi della società dell'informazione sarebbe soggetto solo
alla legislazione e giurisdizione delle autorità dello Stato membro dell'Ue in cui è stabilito, e non, invece, alle diverse legislazioni e alle diverse autorità degli Stati membri in cui presta i servizi, non può essere condiviso.

Deve in primo luogo escludersi che il potere sanzionatorio dell’Agcom nella materia all’esame possa essere limitato dalle disposizioni della Direttiva 'e-commerce', poiché quest’ultima esclude testualmente dal proprio ambito di applicazione (art. 1, comma 5) 'i giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna'". Per poi evidenziare che "gli Stati membri hanno il potere di emanare disposizioni finalizzate a contrastare la diffusione del gioco d’azzardo, ancorché le stesse possano determinare delle restrizioni all’offerta ed alla prestazione di servizi, anche nell’ambito della società dell’informazione".

Nella sentenza quindi si evidenzia che "il divieto stabilito dall’art. 9 del decreto Dignità non può essere ricondotto ad una 'regola o specifica tecnica nei termini di cui all’art. 1, comma 1, lett. f), della direttiva 2015/1535/Ue, in quanto lo stesso non attiene ad un servizio della società dell’informazione come tale (ossia specificamente considerato), bensì alla pubblicità del gioco d’azzardo con qualsiasi mezzo effettuata, cioè non necessariamente tramite servizi web".

Il Collegio reputa invece fondati, e pertanto meritevoli di accoglimento, altri motivi di ricorso, essenziali.
"Dovendosi il servizio Google Ads – come affermato dalla Corte di Giustizia – qualificare in termini di 'hosting', la mera valorizzazione degli indici presenti nel provvedimento impugnato (strumentalità alla diffusione del messaggio ed elaborazione di quest’ultimo dal sistema utilizzato dal servizio di posizionamento) non sia di per sé sufficiente, alla luce del riportato ampio e costante quadro giurisprudenziale, a fondare, nel caso di specie, la responsabilità del gestore della piattaforma per la violazione del decreto Dignità.

Infatti, pur non potendosi affermare, come vorrebbe parte ricorrente (cfr. V motivo di ricorso), la totale estraneità del gestore del servizio di posizionamento rispetto ai contenuti di cui lo stesso consente la diffusione (circostanza della quale parte ricorrente mostra, peraltro di essere ben consapevole, avendo provveduto ad implementare, successivamente all’entrata in vigore del DL 87/2018, un sistema di verifica del
rispetto di quest’ultimo da parte degli annunci pubblicati), è incontestato che l’attività de qua abbia natura automatizzata, non comportando la manipolazione dei messaggi, così che viene nella fattispecie a mancare il sopra delineato 'ruolo attivo' sul quale si fonda la responsabilità del gestore medesimo.

Il servizio in questione, come Google Ireland ha puntualizzato fin dalla fase procedimentale (cfr. osservazioni del 26 febbraio 2020, doc. 7), prevede infatti che gli annunci vengono creati in piena autonomia dall’inserzionista, il quale ne determina il contenuto tramite un processo automatizzato, che prende le mosse dalla registrazione dell’utente, con la creazione di un apposito “account” e la contestuale accettazione delle 'Norme pubblicitarie' contenenti chiare informazioni sulle attività vietate o soggette a
restrizioni (cfr. doc,. 13 e 14 prodotti da parte ricorrente); successivamente l’utente procede al caricamento del messaggio pubblicitario, nonché ad individuare le parole chiave da associare allo stesso e la categorizzazione di interesse (es giocattoli, abbigliamento ecc.); l’annuncio viene, così, sottoposto all’esame di un software che, con modalità come detto automatiche, ne verificano la rispondenza ai termini e
condizioni contrattuali, per poi essere pubblicato.

La società ricorrente ha inoltre, come detto, messo a punto un sistema di un sistema che consente di 'bloccare', sempre tramite tecniche automatizzate, i messaggi che rechino un contenuto illecito il quale, nel caso di specie, è stato occasionalmente forzato tramite una tecnica fraudolenta; in ogni caso Google ha pacificamente provveduto, non appena venuta a conoscenza della violazione, a bloccare l’account di provenienza del messaggio illecito, che è stato altresì subito rimosso.

Pertanto - sebbene non possa condividersi neppure l’ulteriore assunto di parte ricorrente circa la liceità del messaggio (cfr. V e VI motivo), stante la natura generale del divieto di cui all’art. 9 del più volte citato DL 87/2018, che vieta con formula volutamente ampia ed onnicomprensiva qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, del gioco d’azzardo ed essendo per ciò irrilevante che il sito pubblicizzato non consentisse di per sé di giocare - nel fatto contestato sono presenti, ad avviso del Collegio, tutti gli indici che, nella riportata elaborazione giurisprudenziale, determinano l’esclusione della responsabilità del gestore dalla piattaforma internet per i contenuti illeciti che sulla stessa siano stati inseriti da terzi".

Articoli correlati