skin

Dl Dignità: La Rosa, 'Definire confine tra informazione e pubblicità'

03 novembre 2018 - 08:21

Tanti gli interrogativi, le perplessità e i dubbi interpretativi suscitati dal divieto di pubblicità dei giochi sancito dal Dl Dignità. A illustrarli è il legale Rodolfo La Rosa.

Scritto da Rodolfo La Rosa, Counsel Baker McKenzie
Dl Dignità: La Rosa, 'Definire confine tra informazione e pubblicità'

 

I caratteri essenziali (sotto riepilogati, Ndr) del divieto Diveto di pubblicità dei giochi introdotto lo scorso luglio attraverso il cosiddetto Decreto Dignità, hanno suscitato fin da subito una serie di quesiti (e di timori) negli operatori del settore. Per citarne alcuni, ci si è chiesto come sia possibile conciliare il divieto di qualsiasi forma di "pubblicità indiretta" con gli obblighi assunti dai concessionari di giochi pubblici a distanza nei relativi atti di convenzione sottoscritti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di svolgimento delle attività di commercializzazione dei giochi esclusivamente mediante il canale (o i canali) di comunicazione a distanza prescelto, di informazione ai consumatori e di promozione del gioco sicuro, legale e responsabile. Ad esempio, quali sono le informazioni ed i contenuti che i concessionari possono oggi mettere a disposizione nei loro siti ovvero inviare via e-mail agli utenti registrati? E le campagne istituzionali di comunicazione ed informazione sul gioco legale sono da considerarsi oggi consentite?
In altre parole, una delle esigenze che sembra aver già chiaramente indicato il mercato è che venga definito qual'è il confine fra le attività di diffusione di materiale informativo ai consumatori finalizzato a garantire un accesso regolare e consapevole ai giochi con vincita in denaro in circuiti controllati (che dovrebbero essere e restare lecite) e le strategie di pubblicità "indiretta" che mirano a sollecitare la partecipazione attiva a tali giochi (e che, nello spirito del provvedimento, potrebbero invece ricadere nel divieto assoluto).

Al riguardo, non andrebbe dimenticato che, come anche evidenziato dalla Commissione Europea nella sua Raccomandazione sui servizi di gioco d'azzardo online del 2014, le comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d'azzardo online possono svolgere un ruolo importante nell'orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate. D'altro canto, tanto più continuerà ad essere efficace il contrasto al gioco illegale, tanto più sarà effettiva la tutela che il provvedimento di luglio intende offrire ai consumatori italiani
In tale contesto, sarà importante il ruolo svolto dagli operatori titolari di una concessione in Italia, i quali dovrebbero essere messi nella condizione di poter continuare a realizzare e gestire le attività e le funzioni oggetto dell'atto di convenzione mediante un modello di business sostenibile, a beneficio della varietà e qualità dell'offerta e, in ultima istanza, dei consumatori (e perché no, delle entrate dello Stato).
E' in quest'ottica che mi piace leggere il nuovo comma 6-bis dell'articolo 9, che sembra richiamare il normatore alla necessità di definire nei prossimi mesi un nuovo equilibrio tra l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d'azzardo, il contrastato al gioco illegale ed il perseguimento di un livello adeguato di entrate a favore dello Stato. Molto dipenderà anche dalla capacita che gli operatori avranno (o che sarà consentito loro d'avere) di porsi come un interlocutore unico, equilibrato e propositivo in questo processo, che ahimè sembra già fare intravedere come molte delle domande del mercato troveranno una loro risposta in sede giudiziale.
 
COSA DICE LA LEGGE - Ai fini del rafforzamento della tutela dei consumatori e di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, il decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. Decreto Dignità) ha introdotto nel nostro sistema giuridico un divieto totale di pubblicità relativamente ai giochi con vincita in denaro e, più in generale, al gioco d'azzardo. 
In particolare, l'articolo 9 del citato decreto, come convertito in legge il 9 agosto 2018, vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo. Dal 1 gennaio 2019, il divieto si estende anche alle sponsorizzazioni ed a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale. Per i contratti di pubblicità in corso di esecuzione al 14 luglio 2018 - ossia, alla data di entrata in vigore del decreto - si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente sino alla data della loro naturale scadenza ovvero, se anteriore, alla data del 14 luglio 2019.
La violazione dei divieti di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 20 percento (era 5 percento nel testo originario del decreto, poi incrementato in sede di conversione del decreto in legge) del valore della pubblicità o della sponsorizzazione ovvero, se inferiore, a 50mila euro per ogni violazione. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni viene indicata come l'Autorità competente alla contestazione ed alla irrogazione delle sanzioni. 
In sede di conversione del decreto è stato inserito nell'articolo 9 un nuovo comma 6-bis, in forza del quale il Governo dovrà proporre, entro metà febbraio 2019 (ossia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo del gioco d'azzardo; contrastare il gioco illegale e le frodi ai danni dell'erario; e comunque garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate.

Altri articoli su

Articoli correlati