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Tar Lazio: "Giusto oscuramento per siti di gioco senza autorizzazione"

05 maggio 2014 - 16:11

I siti di gioco senza autorizzazione vanno legittimamente oscurati. Lo ribadisce il Tar Lazio con una sentenza che rigetta il ricorso presentato dalla società Diplim Enterprises Ltd contro l’oscuramento del sito di gioco online, bet4win.org, da parte dei Monopoli di Stato.

Scritto da Sm
Tar Lazio: "Giusto oscuramento per siti di gioco senza autorizzazione"

 

 

LA SENTENZA - Secondo i giudici “deve rilevarsi che il gravato provvedimento con cui è stato disposto l’oscuramento del sito di cui la società ricorrente è titolare trova la propria giustificazione ed il proprio fondamento nella circostanza, rappresentata dalla difesa delle resistenti Amministrazioni, per come emersa nel corso della svolta istruttoria, che tale sito, benché avente come contenuto principale quello dell’offerta di informazioni in ordine a pronostici e dati statistici relativi a giochi e scommesse, contenesse collegamenti diretti a siti di gioco privi di autorizzazione. Legittimamente, quindi, il sito è stato inserito nell’elenco dei siti di gioco soggetti ad inibizione, in quanto, seppure attraverso lo stesso non venisse effettuata un’offerta di gioco diretta, il collegamento, ivi contenuto, a siti di gioco gestiti da soggetti non autorizzati, integra i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 50, della legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale “al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione”, e del Decreto del Direttore Generale dell’Aams del 2 gennaio 2007, che detta disposizioni attuative in materia di rimozione dei casi di offerta di giochi, lotterie, scommesse e concorsi pronostici senza autorizzazione attraverso la rete telematica”.

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