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Gioco online, Tar Lazio: 'No a distacco delle concessioni'

17 dicembre 2020 - 14:55

Il Tar Lazio accoglie l'ennesimo ricorso dei concessionari di gioco online contro l'interruzione della raccolta, camera di consiglio il 13 gennaio 2021.

Scritto da Fm
Gioco online, Tar Lazio: 'No a distacco delle concessioni'

Il Tar Lazio torna nuovamente ad accogliere i ricorsi degli operatori contro il distacco delle concessioni per il gioco online.


Rispondendo al ricorso di un concessionario per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli ha comunicato la presunta scadenza della concessione assegnatagli il 28 dicembre 2020, i giudici amministrativi hanno infatti accolto la domanda di misura cautelare monocratica e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 gennaio 2021.

Queste le motivazioni, esposte in un decreto appena pubblicato: "Alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente, la stessa si trova ad essere al momento incisa, in qualità di concessionario per la raccolta dei giochi pubblici, dall’adozione della nota datata 1 dicembre 2020 del Adm con la quale l’Agenzia, omettendo di dare integrale applicazione alla previsione normativa di cui all’art.1 comma 935 della legge n. 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di stabilità 2016, che ha disposto il progressivo riallineamento alla scadenza del 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni 'online' in essere al momento della sua entrata in vigore), ha imposto all’odierna ricorrente l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della sua concessione n. 15230, i.e. dal 29 dicembre 2020, come previsto dalla medesima convenzione".
 
Secondo il Tar capitolino, "si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, primo comma, del c.p.a., stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato; si può senz’altro porre rimedio ai rappresentati pregiudizi differendo l’esecuzione del predetto provvedimento ai soli fini della continuazione dell’attività di raccolta del gioco gestita dalla parte istante; tali circostanze in fatto inducono a concedere la misura cautelare richiesta con effetti sino e non oltre la data della camera di consiglio utile del 13 gennaio 2021, nel cui contesto potranno essere assunte le eventuali determinazioni collegiali idonee alla definizione del giudizio nello stato in cui versa".
 

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