Regione Abruzzo: Menna (Udc) presenta proposta di legge per limitare il gioco
Il consigliere della Regione Abruzzo, Antonio Menna (Udc), ha presentato una proposta di legge regionale sul gioco. “La situazione diventa sempre più grave – afferma Menna - e pertanto, ho sentito l’obbligo morale di intervenire concretamente. Ho riflettuto sulle notizie diramate dall’Organizzazione mondiale della sanità che ha annoverato questa grave dipendenza tra i disturbi psichici del controllo degli impulsi.
Holzmann (Pdl): Vietare slot machine e vlt su tutto il territorio
Scritto da Mc
Chi gioca d’azzardo, sempre più spesso non riesce a controllare la propria volontà e quando le perdite diventano importanti, i giocatori accaniti mettono in pericolo la propria esistenza e quella dei familiari mentre il quadro delle conseguenze assume via via toni di assoluta gravità. Si tratta, dunque, di situazioni assai complesse che richiedono interventi seri e risolutivi sulla base di regole umane e giuridiche di grande respiro - aggiunge il consigliere regionale Menna. "Per queste motivazioni auspico che il progetto di legge regionale che ho presentato sia oggetto di una solerte e fattiva valutazione al fine di dotare la nostra Regione di uno strumento operativo idoneo per contrastare, limitare e sopprimere la diffusione del gioco d'azzardo incontrollato, cui sono corresponsabili i committenti delle campagne pubblicitarie che negli ultimi anni hanno invaso i media. Le statistiche relative allo sviluppo del gioco sono impressionanti. Il giro d’affari complessivo nel 2011 ha registrato un incremento del 30% rispetto al 2010, raggiungendo la cifra di 80 miliardi di euro: un traguardo sconcertante. Una normativa regionale, quindi, e' auspicabile, anche in considerazione della competenza che la Costituzione riconosce alle Regioni, in materia di tutela della salute e conseguentemente di prevenzione delle patologie". "La proposta di legge si compone di 9 articoli. L'articolo 1 indica la finalità della legge, che detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito per prevenire l'insorgere di fenomeni di dipendenza, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili. L'articolo 2 definisce la collocazione delle sale giochi, vietandone anche l'apertura in alcuni casi. L'articolo 3 vieta qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi. L'articolo 4 individua gli obblighi dei gestori per evidenziare i rischi connessi al gioco. L'articolo 5, detta norme per promuovere iniziative di formazione per il personale operante nelle sale giochi, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco patologico. L'articolo 6 definisce i termini per attuare campagne di formazione e sensibilizzazione, indirizzate ai giovani ed alle fasce sociali più svantaggiate. L'articolo 7 prevede il sostegno dell'Amministrazione regionale all'attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco. L'articolo 8 prevede specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge. L'articolo 9, infine, riporta disposizioni finanziarie”.