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Regione Abruzzo: Menna (Udc) presenta proposta di legge per limitare il gioco

20 aprile 2012 - 08:43

Il consigliere della Regione Abruzzo, Antonio Menna (Udc), ha presentato una proposta di legge regionale sul gioco. “La situazione diventa sempre più grave – afferma Menna - e pertanto, ho sentito l’obbligo morale di intervenire concretamente. Ho riflettuto sulle notizie diramate dall’Organizzazione mondiale della sanità che ha annoverato questa grave dipendenza tra i disturbi psichici del controllo degli impulsi. Holzmann (Pdl): Vietare slot machine e vlt su tutto il territorio

Scritto da Mc

Chi gioca d’azzardo, sempre più spesso non riesce a controllare la propria volontà e quando le perdite diventano importanti, i giocatori accaniti mettono in pericolo la propria esistenza e quella dei familiari mentre il quadro delle conseguenze assume via via toni di assoluta gravità. Si tratta, dunque, di situazioni assai complesse che richiedono interventi seri e risolutivi sulla base di regole umane e giuridiche di grande respiro - aggiunge il consigliere regionale Menna. "Per queste motivazioni auspico che il progetto di legge regionale che ho presentato sia oggetto di una solerte e fattiva valutazione al fine di dotare la nostra Regione di uno strumento operativo idoneo per contrastare, limitare e sopprimere la diffusione del gioco d'azzardo incontrollato, cui sono corresponsabili i committenti delle campagne pubblicitarie che negli ultimi anni hanno invaso i media. Le statistiche relative allo sviluppo del gioco sono impressionanti. Il giro d’affari complessivo nel 2011 ha registrato un incremento del 30% rispetto al 2010, raggiungendo la cifra di 80 miliardi di euro: un traguardo sconcertante. Una normativa regionale, quindi, e' auspicabile, anche in considerazione della competenza che la Costituzione riconosce alle Regioni, in materia di tutela della salute e conseguentemente di prevenzione delle patologie". "La proposta di legge si compone di 9 articoli. L'articolo 1 indica la finalità della legge, che detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito per prevenire l'insorgere di fenomeni di dipendenza, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili. L'articolo 2 definisce la collocazione delle sale giochi, vietandone anche l'apertura in alcuni casi. L'articolo 3 vieta qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi. L'articolo 4 individua gli obblighi dei gestori per evidenziare i rischi connessi al gioco. L'articolo 5, detta norme per promuovere iniziative di formazione per il personale operante nelle sale giochi, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco patologico. L'articolo 6 definisce i termini per attuare campagne di formazione e sensibilizzazione, indirizzate ai giovani ed alle fasce sociali più svantaggiate. L'articolo 7 prevede il sostegno dell'Amministrazione regionale all'attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco. L'articolo 8 prevede specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge. L'articolo 9, infine, riporta disposizioni finanziarie”.

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