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As.Tro: “Dl Sanità, occasione storica per il riassetto del comparto”

12 settembre 2012 - 11:40

Le disposizioni del decreto legge “Balduzzi” diffuse oggi dalla Stampa, contengono tre profili che richiedono “immediato e analitico commento” secondo l'associazione degli operatori del gioco lecito As.Tro, la quale evidenzia come “La norma si apprezza per la ricerca di equilibrio tra le varie esigenze in campo, ma soprattutto per la grande occasione che offre alle realtà del settore più lungimiranti e più consapevoli della necessità di razionalizzare la rete distributiva terrestre al fine di salvaguardare la effettiva redditività degli investimenti”.

Scritto da Vincenzo Giacometti

DIVIETO DI PUBBLICITA’ - “Il divieto è assoluto solo per le inserzioni all’interno di trasmissioni o rappresentazioni cine-teatrali rivolte prevalentemente ai giovani. La gravissima sanzione che tutela il divieto (sino a mezzo milione di euro), richiederà tuttavia una specificazione, dovendosi evidenziare l’eccessiva carenza di tassatività della norma al cui rispetto sono chiamati il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo di distribuzione del mezzo di diffusione del mezzo (formula anch’essa non proprio chiarissima, laddove la proprietà di un mezzo televisivo sia entità diffusa, ovvero diversa da quella gestionale-amministrativa dello stesso) .  
Non è facile  determinare, infatti, l’intrinseca connotazione della trasmissione o della rappresentazione rivolta “prevalentemente” ai giovani, ovvero ad un target di utenza idoneo a comprendere anche i c.d. giovani adulti, e quindi difficilmente circoscrivibile. Resta l’interrogativo per i canali tematici dedicati h 24, per esempio, al poker texano, a cui i giovani sono affezionatissimi e ai quali l’applicazione del divieto risulterebbe particolarmente inefficace.
Per quanto riguarda, invece, le imposizioni impartite al “messaggio pubblicitario” in sé, e quindi alla stessa informazione promozionale globalmente intesa, il decreto introduce principi condivisibili, ma necessitanti di un chiarimento di fondo. La pubblicità è un investimento aziendale finalizzato alla promozione commerciale che non può non avere “anche” un effetto di (almeno) potenziale e teorica incentivazione. Ciò che si evidenzia, pertanto, è la eccessiva fretta con cui tali disposizioni siano state scritte, senza una rappresentazione globale del contenuto positivo e negativo che avrebbe dovuto connotare il messaggio pubblicitario relativo al gioco lecito, alla luce di chiare finalità perseguite dal Legislatore.
Ulteriore elemento non chiaro, infine, è quello dell’Autorità Competente alla contestazione e irrogazione della sanzione. Parrebbe essere l’AAMS, benché non sia evidente se l’Amministrazione citata sia stata individuata come preposta anche per le violazioni attinenti la pubblicità ovvero solo per le c.d. assenze di “formule di avviso sui rischi”.
Nel caso di competenza dell’AAMS,  si verificherebbe la contraddizione in termini di una Amministrazione che prima approva un piano pubblicitario (nulla osta contemplato dalle convenzioni), e poi eventualmente lo sanziona.
Nel caso di competenza ratione materiae dell’apposita Autority, la “stranezza” sarebbe la devoluzione all’Autority di valutazioni attinenti la “ammissibilità” del messaggio pubblicitario in determinate sedi, mentre all’AAMS quelle attinenti alla completezza delle informazioni evincibili anche dal proprio sito istituzionale. Posto che è l’AAMS che approva le campagne pubblicitarie dei Concessionari, sarebbe stato più logica la soluzione inversa, ovvero devolvere all’AAMS un generale potere di approvazione delle campagne promozionali sul “suo” prodotto, e all’Autority la competenza di verificare e reprimere messaggi promozionali inammissibili, incompleti, illecitamente incentivanti.
Il rinvio di efficacia di tale disposizione al 2013, infine, è probabilmente funzionale al mantenimento in essere delle attuali commesse pubblicitarie (tutela dell’economia), ma è sicuramente fattore di decadimento dell’urgenza che il decreto legge dovrebbe contenere”.

RICOLLOCAZIONE RETE FISICA AWP - “La disposizione in materia sancisce un dato preliminare, laddove riconosce (e non introduce ex novo), la competenza esclusiva di AAMS nel determinare i criteri distributivi della (sua) rete fisica delle awp, e quindi la “sua” esclusiva competenza a rivedere i parametri di insediamento degli apparecchi da gioco oggetto di future concessioni (tenendo conto sia dei pareri dei Comuni, quanto il mantenimento del gettito erariale).
La norma “in sé”, è il banco di prova per la maturità del settore.
Se essa risulta svuotata del suo originario contenuto di immediato pregiudizio, ovvero di immediato smantellamento della rete awp, sarebbe miope e sbagliato salutare come vittoria del settore il mero rinvio della ri-collocazione delle awp alle prossime concessioni, o la mera scomparsa delle distanze minime dai luoghi sensibili. Il tragico errore che si rischia di compiere è quello di non “usare” la norma per una immediata pianificazione territoriale del gioco che collochi la materia – da subito – all’interno della esclusiva competenza statale, rimuovendo le normative “stile” Alto Adige o Liguria, recependo e filtrando le istanze di tutela dei territori alla luce del principio di tutela del gettito erariale”.

AVVIO DELLA “CARTA DEI DIRITTI DEL GIOCATORE” - “La norma viene così ribattezzata in ossequio alla battaglia che AS.TRO ha intrapreso, sin dal giorno della sua fondazione, per l’affermazione della cultura del gioco in Italia, il cui primo e fondamentale tassello consiste proprio nella “elevazione” del giocatore a consumatore tutelato, informato, sensibilizzato e responsabilizzato.
Il decreto legge impone avvisi sui rischi da dipendenza (sui quali la letteratura scientifica non è in grado di affermare nessun protocollo preventivo, salvo evidenziare i c.d. fattori sintomatici di allarme, come ad esempio “smetti di giocare se hai già perso mezzo stipendio”), e informazione sulle probabilità di vincita.
Non dispone, e questo è il rammarico maggiore, un decalogo per il gioco sicuro, ovvero si astiene dal riconoscere l’esistenza di una fruizione sicura del prodotto gioco. Ciò deriva dalla volontà di equiparare il gioco al fumo, anche se è ovvio che acquistare un gratta e vinci non è intrinsecamente dannoso come fumare una sigaretta (la quale, anche se non ti fa ammalare o non ti rende subito dipendente, un po’ di sostanza cancerogena te la trasmette lo stesso).
Anche su questo punto la genericità della norma rischia di vanificarne lo scopo, in quanto sarebbe stato preferibile che non fosse il “povero” operatore privo di laurea in psicologia a dover comprendere la natura e la fattezza degli avvisi, decretando semplicemente il dovere di diffusione di un protocollo informativo standard e approvato istituzionalmente.
Quanto all’informazione sulle probabilità di vincita, la palla passa ai tecnici: le slot sono le uniche “entità” a percentuale di retrocessione garantita in termini effettivi e deterministici. Per gli ulteriori prodotti sarà necessaria una spiegazione così lunga e complessa che dovrà comportare il rimando ad altre fonti, necessariamente tecniche e complesse”.

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