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Binetti (Udc): emendamenti al Dl Sanità, "Ripristinare distanza dei 500 metri"

02 ottobre 2012 - 13:10

Pioggia di emendamenti sul gioco al decreto Sanità, in discussione in commissione Affari Sociali della Camera, anche per l’onorevole Paola Binetti. Torna la distanza minima di 500 metri della sale da gioco da luoghi considerati ‘sensibili’ e la probabilità di vincita nella promozione pubblicitaria.

Scritto da Sara

Art. 5 e art. 7: Aggiungere dopo la parola ludopatia ovunque ricorra, le seguenti parole: “ossia dipendenza grave da gioco d’azzardo”.

Art. 7 Al comma 10 al secondo periodo, sostituire le parole: dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari con le seguenti: “distanza di almeno 500 metri dei nuovi punti gioco rispetto a scuole, campi sportivi, oratori, centri frequentati dai minori e della dislocazione territoriale”.

Art. 7 Comma 4, C, in fine: “La pubblicità del gioco d’azzardo a mezzo stampa deve sempre riportare in modo chiaramente visibile l’esatta probabilità di vittoria che il soggetto ha in quel singolo gioco, evitando il formarsi di illusioni che minimizzano il rischio esaltando l’euforia della vittoria”.

Art. 7, Comma 10, in fine: Presso l’Aams, attualmente Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito un osservatorio di cui oltre ad alcuni esperti individuati dai rispettivi Ministeri di riferimento (Salute, Pubblica istruzione, Sviluppo, Giovani, ed Economia) fanno parte anche rappresentanti delle Associazioni familiari (Forum delle Famiglie) e del giovani (forum dei giovani), rappresentanti dei comuni, per valutare tempestivamente e comunque sempre insieme, quali siano le misure più efficaci a contrastare la veloce evoluzione del gioco d’azzardo: dalle campagne comunicative, alle iniziative più concrete di contrasto al fenomeno della dipendenza grave”.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma: "7-bis. “Gli apparecchi idonei al gioco d’azzardo non possono essere installati all’interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute".

Art. 7. Comma 1, f, in fine: “Presso le ASL è sempre possibile incontrare, in modo discreto ma visibile, personale qualificato disposto a farsi carico della problematica specifica del giocatore d’azzardo patologico, che, attraverso il racconto della sua storia, vuole fare una denuncia, non sempre penale, ma circostanziata, per aiutare amici e compagni, con l’intenzione di contenere un disagio in crescita continua. Il Gap è attualmente compreso tra i LEA e il paziente deve sperimentare che fin dal primi momenti in cui desidera lasciare il gioco, che è possibile farlo e che il SSN mette a sua disposizione qualcuno pronto ad aiutarlo”.

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