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Riforma del lavoro: Idv propone emendamento con aumento preu slot

16 maggio 2012 - 08:49

I senatori dell’Idv Carlino, Li Gotti, Pardi, Pedica hanno presentato in commissione Lavoro del Senato un emendamento al disegno di legge ‘Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita’ in cui propongono un aumento del prelievo sulle slot machine per far fronte agli oneri per il pagamento dell'indennità e ai conciliatori nominati dal giudice: Turco: passa emendamento su inasprimento Preu slot per finanziare fondo disabili Pdl: spese veterinarie per cavalli nel redditometro da eliminare Cremona, la giunta dà il via libera al regolamento che limita le sale da gioco Faenzi (Pdl) presenta proposta di legge su scommesse ippiche e Assi

Scritto da Sm

“A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all' articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008."
Il presidente del tribunale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, esaminate le domande, determina l'elenco degli iscritti all'albo di cui all'articolo 146-ter delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall'articolo 11 della presente legge. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale.
Fino alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo il giudice può affidare il tentativo di conciliazione ad un soggetto che abbia i requisiti di cui all'articolo 146-ter delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall'articolo 11 della presente legge.

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