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Senato, commissione Sanità esamina ddl Barbolini su gioco ma si guarda a testo unificato

05 luglio 2012 - 07:24

È iniziato ieri l’esame in sede consultiva da parte della dodicesima commissione Igiene e Sanità del Senato del ddl Barbolini e altri recante ‘Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, per la trasparenza e il controllo del mercato dei giochi, la prevenzione e il contrasto delle ludopatie’. Il presidente della commissione Antonio Tomassini ha avvertito che la Commissione è chiamata ad esprimere, per le parti di competenza, un parere sul disegno di legge in titolo il cui esame è stato congiunto con quello dei disegni di legge nn. 2484, 2714, 2909, 3104 e 3192, confluiti in una proposta di testo unificato adottato dalle Commissioni riunite 2a e 6a, recante disposizioni in materia di gioco d'azzardo.

Scritto da Amr

L’ANALISI DEL DDL BARBOLINI - Entrando nel merito del testo, la relatrice Maria Rizzotti (PdL) ha osservato preliminarmente che il presente disegno di legge reca disposizioni di vario tipo in materia di giochi.

Le parti di competenza della Commissione riguardano soprattutto gli articoli 2 e 3 ed in parte anche gli articoli 4, 5, 6 e 7.

Tuttavia, nell'articolo 1, recante "Oggetto e finalità" si potrebbe inserire il riferimento esplicito alla prevenzione e valutare l'opportunità di specificare che le misure si rivolgono anche ai familiari dei giocatori.

Per le parti di competenza della Commissione, si evidenzia che gli articoli 2 e 3 concernono la cura della ludopatia, qui definita in relazione alla nozione di "dipendenza comportamentale patologica da gioco" che induce nei soggetti affetti coazione a ripetere e compulsione al gioco tali da provocare un deterioramento nella condotta psicosociale degli stessi soggetti, in maniera assimilabile ad altre dipendenze quali la tossicodipendenza e l'alcolismo.

Si rileva fin da subito l'inappropriatezza del termine ludopatia, espressione non scientifica di un fenomeno che più propriamente occorre denominare Gioco d'azzardo Patologico (GAP). Quest'ultima, infatti, è la dizione internazionale universalmente recepita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e accettata dalla comunità scientifica nel DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) dell'American Psychiatric Association. In sostanza si dovrebbe sostituire il termine ludopatia in tutte le disposizioni in cui compare.

L'articolo 3 prevede l'inserimento dei disturbi da ludopatia nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni: a tal fine esso stabilisce che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provveda a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante Definizione dei livelli essenziali di assistenza. Lo stesso articolo attribuisce ai presidi regionali convenzionati con i dipartimenti di salute mentale, in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze, l'emissione delle certificazioni relative alle patologie da gioco.

Si rileva che la procedura (di cui all'articolo 3, comma 3) per l'inserimento dei disturbi da gioco d’azzardo patologico nell’ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza non contempla alcun ruolo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero dell'economia e delle finanze. Reputa doveroso che la Commissione chieda di colmare questa lacuna. Anche in tale ipotesi, i programmi di cura e riabilitazione dovrebbero essere indirizzati anche a sostegno e tutela dei familiari dei giocatori patologici. Riguardo alla certificazione del disturbo, dalla formulazione del testo si evincerebbe che ciascuna regione debba individuare un soggetto nuovo, ossia i presidi regionali convenzionati con i Dipartimenti di salute mentale. Al riguardo si potrebbe inserire tale competenza tra quelle spettanti agli attuali SERD, ricomprendendo la patologia da gioco d'azzardo. Si potrebbe, inoltre, valutare la possibilità di non coinvolgere i Dipartimenti di Salute Mentale, in quanto il gioco patologico non è un problema di salute mentale, ma di dipendenza.

È poi interesse della Commissione rilevare che le prestazioni erogate ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico comprendano anche la terapia socio-sanitaria-educativa. In ultimo, si rileva che non si comprende il riferimento all'assistenza scolastica, il quale pertanto necessita di una spiegazione più chiara.

L'articolo 4 reca misure per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi di cura delle ludopatie mediante riduzione delle somme da destinare alla remunerazione degli operatori e riscossione delle sanzioni relative anche alle ulteriori disposizioni in materia di tracciabilità e di antiriciclaggio recate dagli articoli 8 e 9.

In merito, si osserva che le risorse possono essere reperite anche in altro modo, ad esempio abbassando il payout o destinando una percentuale di tutte le entrate erariali, da ripartire tra concessionari, Stato e giocatori, alla prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico.

Gli articoli da 5 a 7 sono dedicati alla prevenzione delle forme di dipendenza dal gioco. Essi prevedono, rispettivamente, misure più stringenti per la tutela dei minori e dei soggetti più vulnerabili. Si rileva che, all'articolo 5, per garantire una maggiore tutela della salute dei minori, si dovrebbe specificare che l'utilizzo di tessere per l'accesso ai giochi non esclude la responsabilità dei titolari degli esercizi pubblici.

I suddetti articoli introducono un divieto di propaganda pubblicitaria, anche indiretta, di prodotti che inducano alla pratica del gioco; istituiscono, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e ludopatia. Quest'ultimo è chiamato ad assolvere compiti di monitoraggio del fenomeno e di promozione di campagne informative ed è tenuto a redigere rapporti sull'evoluzione del comparto giochi, contenenti iniziative e i programmi finalizzati alla tutela dei consumatori, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili. Sembra opportuno specificare, nell'articolo 7, quali siano i soggetti istituzionalmente destinatari del rapporto dell'Osservatorio. Si rileva che la Relazione annuale al Parlamento sull'uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia d'ora in avanti potrebbe essere denominata come "Rapporto annuale sulle dipendenze da sostanze, da gioco e comportamentali", raccogliendo anche i rapporti redatti dall'Osservatorio Nazionale.

Si rileva, altresì, l'opportunità di specificare che l'Osservatorio sia presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e di prevedere il coinvolgimento delle Regioni. Sarebbe, inoltre, opportuno, attribuire all'Osservatorio funzioni di sorveglianza e di disciplina della pubblicità e di promuovere ricerche cliniche o progetti di prevenzione, cura o riabilitazione a carattere innovativo.

Per completezza, si rende noto che l'articolo 10 prevede l'annotazione, in appositi registri, delle scommesse e dei concorsi pronostici da parte degli operatori, mentre l'articolo 11 reca disposizioni di carattere fiscale sulla responsabilità per somme dovute a titolo di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. L'articolo 12 attribuisce poi la responsabilità finale della gestione degli apparecchi, nonché il ruolo di garante del regolare funzionamento degli stessi, ai concessionari cui è affidata la gestione operativa delle reti telematiche, qualificandolo come organo indiretto della pubblica amministrazione che agisce in qualità di incaricato di pubblico servizio. L'articolo 13 reca novelle alla legislazione relativa all'ottenimento e al rinnovo delle concessioni in materia di giochi. Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, rapporti commerciali di concessionari con imprese fiscalmente domiciliate all'estero e controlli sui concessionari esteri.

Gli articoli da 16 a 20 contengono disposizioni sul gioco illegale, con riferimento al sistema delle sanzioni e alle misure di contrasto. In particolare, l'articolo 20 inserisce un nuovo titolo XIII-bis - comprendente gli articoli dal 649-bis al 649-sexies - nel libro secondo del codice penale dedicato ai "Delitti concernenti i giuochi d'azzardo".

Si coglie l'occasione per segnalare che il disegno di legge menzionato è stato congiunto ad altri (nn. 2484, 2714, 2909, 3104 e 3192), confluiti in una proposta di testo unificato, adottata dalle Commissioni riunite giustizia e finanze. Pertanto, i rilievi posti al disegno di legge in esame sono da estendersi alle norme analoghe recate dalla proposta di testo unificato.

GLI INTERVENTI IN COMMISSIONE - Il senatore De Lillo (PdL), nel condividere lo spirito del disegno di legge in titolo, rileva come occorre, tuttavia, comprendere come verranno organizzati i servizi previsti. Anche per approfondire tale questione, si chiede se vi sia la possibilità di prevedere una serie di audizioni.

Il presidente fa presente al senatore De Lillo che le audizioni da lui prospettate sono state già programmate da parte delle Commissioni di merito, Giustizia e Finanze.

La senatrice Castiglione (CN:GS-SI-PID-IB-FI) ricorda come la ludopatia sia stata già definita come disturbo patologico, assimilabile ad altre forme di dipendenza e, come tale, curato nell'ambito dei centri di salute psichiatrica.

Il senatore Bosone (PD) rileva che nell'ambito del disegno di legge in esame la competenza di carattere sanitario sembra rilevante; per tale ragione, si chiede come mai non è stata contemplata l'ipotesi di un coinvolgimento diretto della Commissione.

Il presidente osserva che non sembrano esservi le condizioni per un coinvolgimento diretto della Commissione Igiene e sanità insieme alle Commissioni riunite, Giustizia e Finanze che già da tempo stanno esaminando le disposizioni in materia di gioco d'azzardo. In ogni caso ritiene che nel parere sul disegno di legge in titolo, la Commissione possa anche chiedere alle Commissioni di merito di stralciare quelle parti di articolato che, afferenti a tematiche di carattere sanitario, sarebbe più opportuno trattare presso la Commissione Igiene e sanità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

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