La Regione, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta disposizioni per la prevenzione e il trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, per salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.
La proposta di legge si compone di 9 articoli. Nell’articolo 1 viene definita la finalità della presente proposta di legge, che detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito per prevenire l’insorgere di fenomeni di dipendenza, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili.
Nell’articolo 2 si definisce la collocazione delle sale giochi, vietandone l’apertura laddove siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale. I Comuni comunque possono individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l’apertura di sale giochi.
All’articolo 3 è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale giochi.
All’articolo 4 vengono definiti gli obblighi dei gestori tenuti ad esporre materiale informativo che evidenzi i rischi connessi al gioco eccessivo.
All’articolo 5, formazione dei gestori, si prevede che le Aziende sanitarie, di concerto con i gestori delle attività di gioco, promuovano iniziative di formazione per il personale operante nelle sale giochi, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco patologico.
All’articolo 6 vengono definite campagne di formazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco, indirizzate prioritariamente ai giovani ed alle fasce sociali più svantaggiate. La finalità consiste nell’aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco e sui rischi ed i danni economici correlati.
All’articolo 7 si prevede il sostegno dell’Amministrazione regionale all’attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.
All’articolo 8 si prevedono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge.
All’articolo 9 sono riportate le disposizioni finanziarie. Considerata l’importanza e gli effetti della presente proposta di legge e vista l’ampia condivisione, si auspica una sollecita approvazione della medesima.
Relatori per l'Aula saranno lo stesso Lupieri e Ugo De Mattia