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Dl Balduzzi: tanti gli emendamenti sul gioco, dalla distanza minima per le sale alla pubblicità

03 ottobre 2012 - 07:50

Come ci si aspettava sono tanti gli emendamenti alla Dl Balduzzi in materia di giochi. Si torna a chiedere la distanza minima per le sale da gioco dai luoghi sensibili, come pure norme più stringenti per la pubblicità. Castellani e Bocciardo chiedono di sostituire il comma 2 con il seguente: Il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute istituisce un apposito fondo attingendo ai proventi dei giochi autorizzati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato al fine di garantire idonea copertura finanziaria ai livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Gap). Decreto sanità, emendamenti Nicco chiedono black list di giocatori inibiti e piano rimozione anche per vlt

Scritto da Sara

Binetti, Calgaro, De Poli al comma 2, dopo la parola ludopatia chiedono di aggiungere le seguenti: ossia dipendenza grave da gioco d’azzardo.

Formichella Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessore o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

Palagiano chiede di sostituire il comma 4 con i seguenti: dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono vietati i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro. 4 bis. Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro.

4-ter. I proventi delle sanzioni amministrative, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati all’attivazione e il sostegno di programmi di prevenzione, cura e riabilitazione di persone affette o a rischio di dipendenza da gioco patologico. Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Girlanda Al comma 4, lettera a), dopo le parole: incitamento al gioco inserire le seguenti: non responsabile.

Binetti, Calgaro, De Poli Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pubblicità del gioco d’azzardo a mezzo stampa deve sempre riportare in modo chiaramente visibile l’esatta probabilità di vittoria che il soggetto ha in quel singolo gioco, evitando il formarsi di illusioni che minimizzano il rischio esaltando l’euforia della vittoria.

Mosella, Fabbri, Vatinno Dopo il comma 4, aggiungere il comma seguente: 4-bis. Al fine di garantire una particolare tutela nei confronti dei minori, in quanto soggetti più esposti al rischio di

messaggi fuorvianti, i messaggi televisivi pubblicitari di qualunque gioco, scommessa e lotteria autorizzati dall’autorità pubblica sono vietati nelle fasce protette e, al di fuori di esse, nei programmi televisivi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-  bis, Ai fini del comma 2 e allo scopo di finanziare i programmi di cura e di riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia, il Fondo sanitario nazionale è incrementato con le entrate derivanti dalle risorse di cui all'articolo 7, comma 10-bis”.

GARAVINI Laura, MIOTTO Anna Margherita

AC 5440

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle Aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati al cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P. (Gioco d'azzardo patologico)”.

Garavini Laura, Miotto Anna Margherita.

AC 5440

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: “lettera b)”.

Garavini Laura, Miotto Anna Margherita

Con questo emendamento si sopprime un riferimento normativo (lettera b)) che rischiava di limitare gli effetti della norma a una sola categoria di apparecchi per il gioco, escludendo probabilmente proprio le slot machines dagli apparecchi per i quali l’esercente dovrà controllare l’età dei giocatori.

Con l’emendamento si ottiene la certezza che le disposizioni volte alla tutela dei minori siano applicabili in tutte le aree destinate al gioco e, in particolare, anche alle slot machines.

AC 5440

EMENDAMENTO

ART. 7

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Ai fini di cui al presente comma e al fine di rafforzare l'effettività del divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi con vincita in denaro e di prevenire forme di dipendenza per i soggetti vulnerabili, il Ministero dell'economia e delle finanze - l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto allo scopo di rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento nei software degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi on line di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria regionale o codice fiscale, nonché la previsione, al momento dell'accesso ai medesimi, di avvertenze contro la dipendenza da gioco”.

Garavini Laura, Miotto Anna Margherita

Lo stesso articolo 7, al comma 2, a tutela dei minori, per quanto riguarda la vendita del tabacco prevede che “i distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti di tabacco sono dotati di un sistema automatico per il rilevamento dell’età. Dunque, una previsione analoga, per coerenza, dovrebbe essere prevista per gli apparecchi funzionali al gioco d’azzardo o per i giochi con vincita in denaro (ricalca la previsione della nostra proposta di legge, riproposta in varie sedi, in materia fiscale di giochi, con nostri emendamenti).

AC 5440

EMENDAMENTO

ART. 7

Sostituire il comma 10, con il seguente:

“10. L'apertura di sale da gioco e di punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio 773 del 1931 e successive modificazioni, deve avvenire nel rispetto decreto n. di una distanza minima di prossimità di cinquecento metri con gli istituti scolastici primari e secondari, le strutture sanitarie e ospedaliere e i luoghi di culto. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, provvede a pianificare forme di ricollocazione degli esercizi in relazione a nuove concessioni di raccolta di gioco pubblico, ovvero al rinnovo di quelle già esistenti. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali.”

Garavini Laura, Miotto Anna Margherita

AC 5440

EMENDAMENTO

ART. 7

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

“10-bis. Al fine di incrementare le risorse per gli interventi di cura in favore dei soggetti affetti da patologie correlate a G.A.P. (Gioco d'azzardo patologico), sono ridotte dello 0,1 per cento le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della 266, e successive modificazioni. Con decreto legge 23 dicembre 2005, n. dirigenziale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze-l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, emana le conseguenti norme di attuazione. Le entrate derivanti dalle somme acquisite ai sensi del presente comma, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinate al Fondo nazionale sanitario.”

Garavini Laura, Miotto Anna Margherita.

Binetti, Calgaro, De Poli, Tassone: Gli apparecchi idonei al gioco d’azzardo non possono essere installati all’interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero della salute. 7. 33.

De Pasquale, Miotto, Pedoto, Grassi: Dopo il comma 8, inserire il seguente: 8-bis. Gli apparecchi idonei al gioco d’azzardo non possono essere installati all’interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.

Ciccholi chiede Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 8-bis. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verifica possibili soluzioni tecniche atte a precludere l’accesso pervia telefonica o telematica ai prodotti di gioco da parte dei minori di anni diciotto. Per tutelare i minori e le fasce deboli della popolazione e contrastare efficacemente la ludopatia, nelle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali e congegni meccanici ed elettronici di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e lettera b) del Testo Unico delle Leggi di P.S. (RDL n. 773/1931), l’accesso sarà consentito previa identificazione e verifica dell’identità, solo dopo la registrazione su supporto informatico dei dati anagrafici completi dei clienti e degli estremi del documento di identità presentati.

I dati dovranno essere trasmessi per via telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e conservati dai gestori su supporti non cancellabili per cinque anni. 8-ter. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dovrà istituire una black list nazionale dei soggetti inibiti all’ingresso nelle sale giochi, nelle sale scommesse e nelle sale bingo, ove sono installati congegni meccanici ed elettronici per il gioco, di cui al comma che precede, in quanto affetti da ludopatia certificata. La certificazione sarà rilasciata dalle strutture del servizio sanitario nazionale su richiesta dei diretti interessati o dei loro familiari ed inoltrata dalle predette strutture pervia telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

8-quater. I gestori delle sale giochi che essendo obbligati, non identificano e non registrano i dati anagrafici dei clienti o non impediscono l’ingresso ai soggetti inibiti inseriti nella black list, di cui al precedente, comma, sono puniti con una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva il Prefetto competente per territorio può disporre la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 90 giorni”.

Palagiano: 4. Dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono vietati i messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro. 4-bis. Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro. 4-ter. I proventi delle sanzioni amministrative, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati all’attivazione e il sostegno di programmi di prevenzione, cura e riabilitazione di persone affette o a rischio di dipendenza da gioco patologico.

Saltamartini: al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: a) incoraggiamento al gioco eccessivo o senza controllo.

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