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Delega fiscale, ecco il testo approdato in Aula: torna l’Agenzia dei giochi

10 ottobre 2012 - 13:38

È cominciata questa mattina la discussione da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge delega fiscale. Il testo approdato in Aula e che tiene conto dei lavori delle commissioni è stato profondamente modificato rispetto alla versione originaria. Ma il governo pone fiducia su maxiemendamento che ripristina accorpamento Aams-Dogane Delega fiscale, il sì della Commissione Agricoltura, ma con inserimento dell'Unione Ippica Sì con condizione alla delega fiscale della Commissione Affari sociali: sui giochi si faccia riferimento a dl Sanità Delega Fiscale: passa emendamento su Unione Ippica che sostituisce quello sulla Lega Accorpamento o risanamento? Il rating del Ministero 'boccia' le Agenzie fiscali e i Monopoli di Stato

Scritto da Anna Maria Rengo

Le disposizioni in materia di gioco, previste originariamente all’articolo 15, sono confluite all’articolo 4, dal comma 6 in poi, con numerose aggiunte dal punto di vista contenutistico, mentre all’articolo 3, almeno nella versione che i deputati sono chiamati ad esaminare, si torna a prevedere la nascita dell’Agenzia dei giochi, così come era stata voluta dal precedente governo Berlusconi, abolendo dunque le disposizioni contenute nella legge sulla Spending Review che avevano invece previsto l’accorpamento tra Aams e Agenzia delle Dogane.

Ecco le disposizioni sui giochi contenute all’articolo 4:

6. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

7. Il riordino di cui al comma 6 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti princìpi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell’Unione europea, nonché all’esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell’articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell’imposta;

c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, nonché in materia di disciplina relativa alle corse ippiche.

e) rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;

f) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell’esercizio dei giochi pubblici, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni;

g) riordino ed implementazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l’efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell’evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;

h) riordino e implementazione del vigente sistema sanzionatorio, penale ed amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;

i) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all’effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla funzione di raccolta lecita del gioco;

l) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) istituzione dell’Unione ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo dell’Unione ippica italiana sia improntata a criteri di rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti all’Unione ippica italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all’interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all’anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché all’Unione ippica italiana di funzioni, fra l’altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell’ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

Quanto invece all’articolo 3, il comma 12 prevede alla lettera c) la trasformazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia dei giochi, con l’attribuzione delle funzioni già spettanti all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al fine di potenziare le attività concernenti la regolazione e il controllo del gioco pubblico, il contrasto dei fenomeni di gioco illegale e della dipendenza dal gioco;

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