skin

Abruzzo: dal Pd una proposta di legge regionale contro la ludopatia

22 ottobre 2012 - 11:31

Una Legge regionale ad hoc che intervenga sul tema del gioco patologico e della prevenzione è la proposta presentata dalla consigliera abruzzese del Pd, Marinella Sclocco, che l’ha illustrata lo scorso fine settimana a Chieti, nella sede della facoltà di Psicologia dell’università d’Annunzio. “Tra i principali compiti assegnati alla Regione - ha spiegato la consigliera Sclocco - vanno ricordati l'istituzione presso il Dipartimento per le dipendenze di ogni Asl di un’unità operativa specializzata nel trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo e, attraverso la creazione dell'Osservatorio regionale, la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno dei disturbi da tale dipendenza, nonché l’attività di supporto per lo studio di protocolli amministrativi, diagnostici e trattamentali ai fini di prevenzione, contrasto e trattamento”.

Scritto da Vincenzo Giacometti


Nella proposta, ha aggiunto la consigliera regionale del Pd, è anche previsto che la Regione Abruzzo promuova “presso le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro un accordo per la tutela e il mantenimento del posto di lavoro per la fruizione del congedo in aspettativa nel caso di dipendenti sottoposti al trattamento delle dipendenze”.


Questo il testo della proposta di legge:

Signori Consiglieri,

la diffusione sempre crescente di giochi d'azzardo ha esposto negli ultimi anni un sempre maggior numero di persone al rischio dell'instaurarsi di dipendenze patologiche da gioco, seguendo peraltro una tendenza già in atto negli Stati Uniti ed in altre nazioni europee.

Come indicato nei primi articoli della presente proposta risulta necessaria una normativa che intervenga ai fini della prevenzione, del trattamento terapeutico e del recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d'azzardo patologico.

Tra i principali compiti assegnati alla Regione vanno ricordati l'istituzione presso il Dipartimento per le dipendenze di ogni ASL di un'unità operativa specializzata nel trattamento della dipendenza

da gioco d'azzardo e, attraverso la creazione dell'Osservatorio regionale, la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno dei disturbi da tale dipendenza, nonché l'attività di supporto per lo studio di protocolli amministrativi, diagnostici e trattamentali ai fini di prevenzione, contrasto e trattamento.

Ai Dipartimenti per le dipendenze delle ASL viene in particolare assegnato il compito di garantire a tutte le persone con comportamenti di abuso e dipendenza da gioco d'azzardo la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato tramite prestazioni medico – specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semi residenziale.

Tale proposta attribuisce altresì un importante coinvolgimento ad organizzazioni no profit, regionali o nazionali, in possesso di requisiti e competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico.

Presso il sopra citato Osservatorio è anche prevista l'istituzione di un Comitato Scientifico composto da esperti individuati all'interno del mondo scientifico e accademico e del sistema di contrasto delle dipendenze.

Nella proposta è altresì previsto che la Regione Abruzzo promuove presso le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro un accordo per la tutela e il mantenimento del posto di lavoro per la fruizione del congedo in aspettativa nel caso di dipendenti sottoposti al trattamento delle dipendenze.

La legge si compone di dodici articoli:

- il primo, il secondo ed il terzo specificano le finalità della proposta, la definizione di gioco d'azzardo patologico e i destinatari del presente provvedimento legislativo;

- il quarto articolo elenca i compiti della Regione;

- il quinto ed il sesto riguardano rispettivamente i ruoli delle ASL e i compiti del terzo settore;

- il settimo disciplina l'istituzione dell'Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico;

- l'ottavo riguarda il Comitato Scientifico;

- il nono specifica la tutela dei lavoratori dipendenti sottoposti al trattamento delle dipendenze da gioco d'azzardo;

- il decimo riguarda il piano regionale;

- l'undicesimo e il dodicesimo articolo sono rispettivamente relativi alla norma finanziaria e alla clausola valutativa.

Art. 1

(Finalità)

1.La Regione Abruzzo promuove la prevenzione, il trattamento terapeutico ed il recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d'azzardo patologico (GAP).

Concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le Aziende Sanitarie Locali, gli enti ausiliari di cui al DPR 309/1990 accreditati e iscritti nell'Albo regionale, gli organismi del terzo settore, di cui alla L.R. 12 agosto 1993 n. 37 (Legge 11 agosto 1996. Legge quadro sul volontariato), e alla L.R. 1 marzo 2012, n. 11 -Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale -, nonché le associazioni scientifiche che perseguono fini di studio, prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico

Art. 2

(Definizione del gioco d'azzardo patologico)

Per gioco d'azzardo patologico (GAP) s'intende la patologia descritta nel Manuale Statistico-Diagnostico dei disturbi mentali nella sua IV versione (DSM-IV; 1994), che ha affinità con il gruppo dei Disturbi Ossessivo-Compulsivi (DOC) e con i comportamenti d'abuso e le dipendenze

Art. 3

(Destinatari)

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti che si trovano nella condizione diagnosticata di dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.

2. La diagnosi di soggetto affetto da GAP è formulata dai servizi pubblici e privati accreditati

Art. 4

(Compiti della Regione)

1. La Regione Abruzzo attua le seguenti misure inerenti i principi e le finalità della presente legge:

a) istituisce, di norma, in ogni ASL, presso il Dipartimento per le dipendenze, un'unità operativa specializzata nel trattamento della dipendenza da GAP;

b) garantisce, attraverso l'Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico, la conoscenza e il monitoraggio del fenomeno dei disturbi da dipendenza da GAP, nonché l'attività di supporto per lo studio di protocolli amministrativi, diagnostici e trattamentali ai fini di prevenzione, contrasto e trattamento delle dipendenze dal gioco d'azzardo patologico;

Art. 5

(Compiti delle ASL)

1. Quale misura di salute pubblica, in osservanza alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le ASL, tramite i Dipartimenti per le dipendenze, garantiscono a tutte le persone con comportamenti di abuso e dipendenza da GAP la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento del programma terapeutico individualizzato.

2. Le prestazioni previste sono medico – specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, socio educative e riabilitative, sia in regime ambulatoriale che in regime residenziale e semiresidenziale.

3. Il personale delle unità operative specialistiche è afferente al Dipartimento per le dipendenze e tramite protocolli con il Dipartimento per la salute mentale, nel caso ove fosse necessaria la presenza di altri operatori e specialisti.

4. La Giunta definisce con deliberazione le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 6

(Compiti del Terzo Settore)

1. Le organizzazioni no profit afferenti al terzo settore, regionali o nazionali, in possesso dei requisiti e delle competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, in particolare:

a) possono partecipare alle attività di studio, ricerca e monitoraggio del fenomeno in ambito

Art.7

(Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e

da gioco d'azzardo patologico)

1. È istituito un Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico a cui sono attribuiti, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, i seguenti compiti:

a) studiare e monitorare il fenomeno sui disturbi da dipendenza comportamentale e da GAP in ambito regionale, proponendo strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione;

b) studiare i protocolli e gli strumenti amministrativi, diagnostici e trattamentali da destinare, tramite gli Uffici regionali, alle strutture pubbliche e private dedicate alla prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da GAP e delle patologie correlate.

2. Per le funzioni attribuite l'Osservatorio regionale può disporre della collaborazione dei seguenti soggetti:

a) tre esperti indicati dalle più rappresentative associazioni non profit regionali o nazionali per lo studio del gioco d'azzardo;

b) un esperto indicato dalla Guardia di Finanza;

c) un esperto indicato dalla Direzione regionale scolastica;

d) un esperto indicato dal Tribunale di L'Aquila;

e) un esperto indicato dalla Camera di Commercio di L'Aquila;

f) un esperto indicato dalle associazioni di tutela dei consumatori.

3. Non partecipano ai lavori dell'Osservatorio regionale i soggetti che si trovano in posizione di conflitto di interessi, in quanto a qualsiasi titolo hanno relazioni con produttori, distributori, concessionari, gestori e assimilati del gioco d'azzardo

Art. 8

(Comitato Scientifico)

1. È istituito presso l'Osservatorio regionale un Comitato scientifico, composto da esperti individuati all'interno del mondo scientifico e accademico e del sistema di contrasto delle dipendenze.

2. Il Comitato svolge funzioni di validazione dei protocolli diagnostici e trattamentali della dipendenza da GAP e delle patologie correlate

Art. 9

(Tutela del lavoratore affetto da GAP)

1. La Regione Abruzzo promuove presso le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali un accordo per la tutela e il mantenimento del posto di lavoro per la fruizione del congedo in aspettativa nel caso di dipendenti sottoposti al trattamento delle dipendenze GAP.

Art. 10

(Piano Regionale)

1. La Regione predispone un piano con cui definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dell'azione regionale per attuare quanto indicato all'articolo 4, coordinando le linee di intervento con la pianificazione e le leggi regionali di settore.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è previsto per l'anno 2013 l'istituzione di un Fondo regionale per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza da GAP, nonché delle patologie correlate, la cui dotazione è stabilita annualmente con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Il Fondo regionale per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza da GAP, nonché delle patologie correlate è alimentato annualmente da risorse regionali destinate alle finalità della presente legge. Al fondo possono concorrere risorse del Fondo sanitario regionale e del Fondo regionale per le Politiche Sociali, già destinate al trattamento di tali patologie, le risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con la presente legge, le risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea e i contributi provenienti da atti di liberalità, da Fondazioni o altre forme di natura privata, quali lasciti o donazioni e comunque non da soggetti in conflitto di interesse con la finalità delle presente legge.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, per l'anno 2013 sono iscritte nell'UPB 12.01.004 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di Bilancio

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per l’aggiornamento della programmazione pluriennale

Articoli correlati