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Delega fiscale, ecco il testo base sui giochi

09 agosto 2013 - 08:25

Un testo unificato che riunisce le varie proposte e che fungerà da ‘base’ per una discussione, da parte della commissione Finanze della Camera, che si preannuncia lunga e articolata.è quello adottato ieri dalla sesta commissione al termine dei lavori del comitato ristretto che ha appunto elaborato un testo unificato recante ‘Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita’.

Scritto da Anna Maria Rengo
Delega fiscale, ecco il testo base sui giochi

 

Come noto, l’articolo 14 è quello dedicato ai giochi pubblici, i cui contenuti sono stati ampiamente anticipati nei giorni scorsi, e parzialmente modificati in corso d’opera. Proprio la delega al governo in materia di gioco è stata oggetto di diversi interventi ieri in commissione. Filippo Busin (LNA) ha sottolineato che sarebbe stato preferibile mantenere, su taluni aspetti della delega fiscale, un approccio meno rigido, ad esempio in materia di giochi pubblici, sui quali nutre alcune perplessità, paventando il rischio che il Governo possa eccedere nell’attività di formazione in occasione dell’esercizio della delega.

Enrico Zanetti ((SCpI) ha invece rilevato, peraltro, come permangano ancora alcune diversità di vedute su taluni aspetti del testo, quali, ad esempio, le norme in materia di giochi pubblici recate dall’articolo 14.

Fatto sta che la delega al governo sul gioco è decisamente ampia e spiega anche, in parte, perché tutti gli emendamenti in materia siano stati respinti. L’obiettivo del Parlamento è di arrivare a una riforma, a una riorganizzazione complessiva, nel senso dell’uniformità (dalla durata delle concessioni alla tassazione, per passare con le prerogative concesse agli enti locali), no dunque a interventi spot e non calibrati secondo una visione complessiva.

ART. 14.

(Giochi pubblici).

IL CODICE SUI GIOCHI - 1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali e locali con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti princìpi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell’Unione europea, nonché all’esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d’azzardo patologico e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell’articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell’imposta;

c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d’infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

IL RIORDINO DEL PREU - d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, ed al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, le percentuali destinate a vincita (payout), nonché in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA PIANIFICAZIONE - e) garantire l’applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni competenti per territorio, nel rispetto delle loro attribuzioni, al procedimento di pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e di punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

f) rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;

IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ - g) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell’esercizio dei giochi pubblici, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche per società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non aver rispettato l’obbligo di dichiarare l’identità del soggetto indirettamente partecipante;

I CONFLITTI DI INTERESSE - h) verificare, con riferimento alle concessioni sui giochi, l’efficacia della normativa vigente in materia di conflitti di interesse;

i) riordino e implementazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l’efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell’evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;

l) riordino e implementazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e la sua effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA - m) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata al criterio della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario, ovvero del titolare dell’esercizio; individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una metratura minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all’effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla funzione di raccolta lecita del gioco;

L’ALLINEAMENTO DELLA DURATA DELLE CONCESSIONI - n) allineamento, anche tendenziale, della durata delle diverse concessioni di gestione e raccolta del gioco;

o) deflazione, anche agevolata ed accelerata, del contenzioso in materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso, al fine di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere m) ed n);

I CONTROLLI STRAORDINARI - p) attuazione di un piano straordinario di controlli volto a contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all’assetto regolatorio stabilito dallo Stato per la pratica del gioco lecito;

UN FONDO PER IL CONTRASTO DELLE LUDOPATIE - q) definizione di un concorso statale, a partire dall’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo finalizzato prioritariamente al contrasto delle ludopatie, anche in concorso con la finanza regionale e locale;

LA PUBBLICITA’ SUL GIOCO - r) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, anche ai fini della revisione della disciplina in materia;

IL REGISTRO DI AUTOESCLUSIONE DAL GIOCO - s) introduzione di un meccanismo di autoesclusione dal gioco, basato su un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

t) previsione di maggiori forme di controllo, anche in via telematica, nel rispetto del diritto alla riservatezza e tenendo conto di adeguate soglie, sul rapporto tra giocate, identità del giocatore e vincite;

IL RILANCIO DELL’IPPICA - u) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) promuovere l’istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli, e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all’interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all’anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l’Amministrazione economico-finanziaria, di funzioni, fra l’altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell’ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

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