skin

Delega Fiscale: pioggia di emendamenti sul gioco e l'ippica, eccoli nel dettaglio

17 settembre 2013 - 13:24

Sono tantissimi gli emendamenti alla Delega Fiscale che riguardano il comparto del gioco pubblico e dell’ippica. Si va dalla richiesta di maggiori poteri per i sindaci, alla limitazione della pubblicità sul gioco, al rafforzare la disciplina in materia di trasparenza per tutte le società concessionarie. I deputati della Commissione decideranno oggi quali sono le proposte di modifica ammissibili e quali no. L’approdo in Aula è previsto il 23 settembre.

Scritto da Sara
Delega Fiscale: pioggia di emendamenti sul gioco e l'ippica, eccoli nel dettaglio

 

Eccoli nello specifico:

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere una quota di compartecipazione al prelievo erariale sui giochi, in favore delle Regioni a Statuto speciale.

14. 3. Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) garantire l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con attribuzione al sindaco del comune competente per territorio della competenza in materia di autorizzazione all'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
14. 4. Basso, Quaranta, Sberna, Scopelliti.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito della definizione di regole uniformi su tutto il territorio nazionale e del procedimento di pianificazione della dislocazione di sale da gioco e del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, prevedere, altresì, disposizioni legislative volte alla ridefinizione di limiti e prescrizioni, tra cui il rispetto di distanze minime obbligatorie con i luoghi socialmente sensibili.
14. 7. Garavini, Lenzi, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:
e-bis) conferire ai comuni le attribuzioni in materia di pianificazione degli orari e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti vendita di cui alla precedente lettera, da esercitarsi mediante proprio regolamento, da adottare entro un congruo termine, che stabilisca limiti e prescrizioni agli orari di esercizio e una distanza minima degli stessi da luoghi socialmente sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette o, infine, da altri luoghi sensibili individuati dalle regioni o dai comuni tenuto conto dell'impatto che l'autorizzazione di cui alla lettera precedente può avere sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica, ferma restando la riserva allo Stato della definizione delle regole minime necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
e-ter) conferimento alle Regioni del potere sostitutivo rispetto ai comuni inadempienti all'obbligo di emanare il regolamento di cui alla lettera precedente.
14. 8. Basso, Quaranta, Sberna, Scopelliti.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo unico all'esercizio di offerta di gioco e statuizione del divieto di rilascio di tale titolo abilitativo, e correlativamente della nullità assoluta di tali titoli qualora rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi della lettera e), per la dislocazione locale di sale da gioco, di punti di vendita di gioco, nonché degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
14. 9. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) garantire agli Enti Locali la possibilità di regolamentare la dislocazione di sale da gioco e punti vendita che si occupano di scommesse e gioco d'azzardo;.
14. 10. Sandra Savino.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: nell'esercizio dei giochi pubblici, aggiungere le seguenti: riordino e.
14. 11. Causi.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) estensione della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla precedente lettera g) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma societaria e organizzativa, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate dalle società concessionarie dei giochi pubblici, integrando ove necessario le discipline settoriali esistenti.
14. 13. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) introduzione di un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio, specie in conseguenza di provvedimenti di revoca o di decadenza, in modo da assicurare, senza pregiudizio per gli interessi di tutela dei giocatori e di salvaguardia delle entrate erariali, la continuità dell'erogazione dei servizi di gioco;.
14. 14. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , rafforzando, altresì, la disciplina su tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari di giochi e scommesse e in materia di antiriciclaggio, prevedendo un abbassamento della soglia, oltre la quale scatta l'obbligo per gli operatori di identificare i clienti e di segnalare le operazioni sospette, estendendo la normativa antiriciclaggio anche a coloro che operano abusivamente, analogamente a quanto previsto per gli operatori di gioco on-line;.
14. 16. Garavini, Ginato, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , rafforzando la disciplina sanzionatoria per i reati più gravi commessi in relazione al gioco d'azzardo, al gioco abusivo, illegale e irregolare, e per omessa dichiarazione tributaria; introducendo, altresì, pene accessorie in caso di reiterazione di violazioni delle disposizioni in materia di esercizio di gioco, ricomprendenti ipotesi di sospensione, revoca e cancellazione dall'elenco dei concessionari e gestori, in proporzione alla gravità delle violazioni medesime;.
14. 17. Garavini, Ginato, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l-bis) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della eventuale normativa comunitaria di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e di quella dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati. Revisione altresì della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;.
14. 18. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.

Al comma 2, lettera m), dopo la parola: ospitano aggiungere le seguenti: , della previsione del divieto di qualsiasi forma di intrattenimento ambientale, come ad esempio assenza di orologi, possibilità di fumare e luci di particolari intensità tali da invogliare l'utente al gioco.
14. 20. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 2, alla lettera m), dopo le parole: spazi nei quali vengono installati, aggiungere le seguenti: definizione di limiti e prescrizioni, relativamente a orari di esercizio e localizzazione di attività di giochi che possano pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, nonché introduzione di misure improntate al rispetto di distanze minime obbligatorie tra le attività di gioco con i luoghi socialmente sensibili, come istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette;.
14. 21. Garavini, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, alla lettera m), dopo la parola: installati aggiungere le seguenti: ; previsione dell'obbligo di esporre un cartello sugli apparecchi da gioco contenente l'espressione «il gioco può diventare una malattia» ed indicante un numero di telefono al quale rivolgersi per provvedere alle relative cure mediche;.
14. 23. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ; istituzione di un limite massimo di apparecchi da gioco in ogni Comune, proporzionale al numero di abitanti.
14. 24. Pesco, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: previsione che il personale presente presso gli esercizi che ospitano apparecchi idonei per il gioco lecito dovrà essere formato sui rischi e le tutele per il gioco patologico e che dovrà essere presente del materiale informativo specifico per l'analisi dei rischi e i servizi di aiuto sulla patologia.
14. 25. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) al fine di riportare il gioco ad essere un'attività ludica, vietare l'utilizzo di apparecchiature o dispositivi capaci di facilitare il gioco rendendolo più veloce o multiplo al punto da indurre a comportamenti compulsivi;.
14. 26. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) al fine di riportare il gioco ad essere un'attività ludica, vietare l'utilizzo di apparecchiature o dispositivi capaci di facilitare il gioco rendendolo più veloce o multiplo al punto da indurre a comportamenti compulsivi;.
14. 26. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) prevedere un sistema sanzionatorio che preveda la chiusura temporanea dei luoghi di gioco per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori;.
14. 28. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) previsione, da parte del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e degli affari sociali e del Ministero della salute, di corsi di formazione ed aggiornamento per i docenti delle scuole dell'obbligo, al fine di dotare il medesimo personale docente delle nozioni necessarie per arginare e prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;.
14. 30. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
n-bis) prevedere la revoca della concessione per i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, o che pagano dividendi a tali società;.
14. 33. Ragosta, Lavagno, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere, la seguente:
n-bis) esclusione dalle procedure per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito le società i cui soggetti controllanti o partecipanti siano residenti negli Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, nonché le società fiduciarie, i trust, le società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria;.
14. 34. Lavagno, Ragosta, Paglia, Boccadutri, Marcon, Melilla.

Al comma 2, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) stabilire opportune intese ed accordi con gli Stati confinanti o prossimi, nei quali sono liberalizzate le case da gioco, ai fini del contrasto del gioco illecito e delle ludopatie;.
14. 40. Sandra Savino.

Al comma 2, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
p-bis)
attivazione di modalità di sostegno alle forme di collaborazione tra Enti locali, servizi sanitari e realtà del terzo settore impegnate nei programmi di recupero di coloro che sono affetti da dipendenza da gioco nonché delle loro famiglie;.
14. 41. Sandra Savino.

Al comma 2, alla lettera q), dopo le parole: giochi pubblici aggiungere le seguenti: su quota parte prelevata dalle vincite e su quota parte prelevata dalla remunerazione dei concessionari.
14. 42. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, lettera q) dopo le parole: giochi pubblici aggiungere le seguenti: nonché delle risorse destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari.
14. 43. Miotto, Garavini.

Al comma 2, lettera q), sostituire le parole: delle ludopatie con le seguenti: delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico.

* 14. 45. Miotto, Garavini.

Al comma 2, alla lettera q), sostituire la parola: delle ludopatie con le seguenti: del gioco d'azzardo patologico.

* 14. 46. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) definizione di adeguate forme di sostegno alle azioni a carattere informativo e preventivo sviluppate dagli Enti locali sui rischi connessi al gioco d'azzardo, nonché ad altre forme di sensibilizzazione ritenute opportune per raggiungere il più ampio numero di cittadini con l'obiettivo di promuovere stili di vita sani;.

14. 47. Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) revisionare la disciplina del divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro:

1) introducendo l'esplicito divieto di:

1.1) incoraggiare il gioco;

1.2) qualificare il gioco come una modalità di risoluzione di problemi finanziari o personali;

1.3) promuovere il gioco come una fonte di guadagno alternativa al lavoro;

1.4) affermare che l'abilità del giocatore consenta di ridurre l'incertezza della vincita;

1.5) affermare che il gioco possa accrescere la propria autostima, successo o considerazione sociale;

1.6) qualificare l'astensione dal gioco come un valore negativo;

1.7) confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;

1.8) rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori;

1.9) utilizzare personaggi televisivi ovvero soggetti o oggetti riconducibili ai minori;

1.10) fare riferimento a prestiti utilizzabili per il gioco;

1.11) utilizzare informazioni che facciano riferimento ad ogni genere di credenza o superstizione;

1.12) diffondere messaggi pubblicitari nelle fasce orarie protette, sui mezzi pubblici ed entro 300 metri dai luoghi di culto e frequentati da minorenni;

1.13) utilizzare banner pubblicitari di proposte di gioco se non previa esplicita dichiarazione della maggiore età da parte del potenziale utente;

1.14) negare rischi per la salute psicofisica degli utenti;

2) prevedendo apposite sanzioni disincentivanti per la violazione dei divieti del presente comma e rafforzando il monitoraggio, il controllo e la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita di denaro.

14. 48. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) rafforzamento del divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro che hanno la caratteristica di indurre alla reiterazione e alla compulsività del gioco e introduzione del divieto di pubblicità per l'apertura di sale da gioco.

14. 49. Basso, Quaranta, Sberna, Scopelliti.

Al comma 2, sostituire la lettera r), con la seguente:

r) rafforzamento, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, del divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro che hanno la caratteristica di indurre alla reiterazione e alla compulsività nel gioco;.

14. 50. Garavini, Ginato, Basso, Lenzi, Miotto, Carnevali.

Al comma 2, lettera r), sostituire le parole: divieto di pubblicità con le seguenti: limitazione della pubblicità.

14. 51. Vignali.

Al comma 2, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo in ogni caso il divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro nella cartellonistica stradale, sui mezzi di trasporto pubblici e privati e nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive.

14. 52. Sandra Savino.

Al comma 2, lettera s) dopo le parole: autoesclusione dal gioco aggiungere le seguenti: a distanza.

14. 53. Vignali.

Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: basato fino alla fine della lettera.

14. 54. Miotto.

Al comma 1, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) istituzione di forme di sostegno o pubblico riconoscimento ai servizi pubblici che decidono di non inserire il gioco d'azzardo nelle proprie attività d'impresa (cosiddetti locali - slotfree);.

14. 55. Sandra Savino.

Al comma 2, lettera t), dopo le parole: identità del giocatore, aggiungere la seguente: , reddito.

14. 56. Marco Di Stefano.

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis) istituire un Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco patologico, coordinato dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di:

1) monitorare la dipendenza dal gioco ed i costi sociali che ne derivano;

2) studiare le misure più efficaci per contrastare il fenomeno della dipendenza grave;

3) migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali preposti alla cura delle connesse malattie;

4) promuovere campagne di prevenzione dai rischi;

5) predisporre opportuni strumenti per arginare l'indebitamento delle famiglie;

6) monitorare il livello di riqualificazione dei giochi.

14. 57. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

IPPICA - Al comma 2, sostituire la lettera u) con la seguente:

u) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) promuovere l'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli, gli allenatori e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione economico-finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;

5) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;

6) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non potrà essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;

7) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi.

14. 58. L'Abbate, Pesco, Villarosa.

Al comma 2, lettera u), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:

1) promuovere l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana, associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi dotata di autonomia finanziaria e contabile con previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione Ippica Italiana sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza delle diverse categorie di soci e che nella struttura organizzativa fondamentale sia ricostituita la figura degli Enti Tecnici rappresentativi di tutte le componenti associative del comparto e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione che l'Unione Ippica Italiana provveda in particolare:

a) alla definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;

b) alla pianificazione e la gestione del fondo annuale per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

c) alla ripartizione del fondo annuale di dotazione tra spese di

funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi delle corse nella misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali dell'Unione e con il minimo garantito di 200 milioni di euro, nonché alla remunerazione e al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale come stabilito dal MIPAAF;

d) all'erogazione dei premi vinti al traguardo, in tempi prestabiliti certi, da proprietari e allevatori, nonché alla remunerazione degli ippodromi secondo quanto previsto dalle convenzioni e dal MIPAAF, nonché all'erogazione delle spettanze delle categorie professionali;

e) al coordinamento e all'esecuzione dell'attività di marketing e di promozione del prodotto ippico;

f) alla gestione delle banche dati relative alle corse usufruendo dei servizi degli Enti Tecnici;

g) all'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico, ad eccezione dei controlli antidoping e della giustizia sportiva, funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi, in base ai criteri emanati dal MIPAAF;

h) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori, alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore secondo gli atti predisposti dagli Enti Tecnici;

i) al mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

3) previsione che gli Enti Tecnici provvedano:

a) alla definizione e aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva;

b) alla gestione delle banche dati relative alle corse;

c) al rilascio e alla revisione nonché al controllo periodico delle licenze degli operatori;

d) alla sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori ippici;

e) alla stesura dei piani pluriennali per l'allevamento su proposta delle associazioni degli allevatori;

f) alla gestione delle corse e alla formulazione dei regolamenti tecnici;

g) alle azioni di verifica e vigilanza sulle strutture tecniche degli ippodromi e dei centri di allenamento a tutela della salute umana e animale;

h) alla indicazione e riscossione di diritti di segreteria, multe etc.

4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico costituito dalle seguenti risorse:

a) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza dell'Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'Agenzia dei monopoli e delle dogane risponde dei versamenti all'Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza dell'Unione;

b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;

c) un contributo annuale, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;

d) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce; gli ippodromi potranno commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato all'Unione entro 45 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi applicativi della presente lettera u), definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche. Il contributo è destinato dall'Unione al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

f) proventi da simulcasting in entrata ed uscita con l'estero;

g) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche online stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico «servizio generale di interesse economico»;

5) previsione che qualora le risorse scaturenti dalle voci del precedente numero 4) non fossero sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni dell'Unione, le stesse verranno integrate fino ad un importo massimo pari al 3,50 per cento della quota parte delle entrate erariali ed extra erariali derivanti dai giochi con vincita di denaro e fino al raggiungimento di un fabbisogno totale minimo di 400 milioni di euro annui;

6) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'organizzazione dell'attività del controllo antidoping e il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo l'obbligatorietà della clausola compromissoria per tutti i componenti del settore, definendone contenuti essenziali. Spettano inoltre al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni di definizione, controllo e approvazione:

a) dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici per la definizione del ruolo degli ippodromi e delle relative società di gestione, nonché i criteri di gestione della contabilità, nonché di vigilanza e controllo dell'Unione;

b) dei requisiti economici, tecnici e soggettivi che devono possedere i soggetti appartenenti all'Unione e agli Enti Tecnici;

c) della programmazione annuale delle corse;

d) della tenuta dei libri genealogici dell'ippica;

e) dei piani pluriennali per l'allevamento deliberati dall'Unione;

f) sulla corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;

g) sulla tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie, e sullo svolgimento di controlli periodici.

14. 59. Pagano.

Al comma 2, lettera u), sostituire i numeri da 1) a 4) con i seguenti:

1) promuovere l'istituzione dell'Unione Ippica Italiana, associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresentativa dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa e delle società di gestione degli ippodromi con previsione che la disciplina degli organi di governo della stessa sia improntata a criteri di paritetica rappresentanza e che nella struttura organizzativa siano costituite le Consulte Tecniche, organismi rappresentativi di tutte le componenti associative della filiera ippica chiamate ad esprimere parere vincolante su alcune materie di loro competenza, in particolare sui piani pluriennali per l'allevamento, sulla definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e sul regolamento delle corse;

2) previsione che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali spetti l'organizzazione dell'attività del controllo antidoping e il funzionamento della giustizia sportiva di secondo livello definendo i contenuti essenziali della clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore;

3) attribuzione all'Unione Ippica Italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, dell'organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, riservando al montepremi delle corse il 50 per cento delle entrate totali dell'Unione ed erogando in tempi prestabiliti certi i premi vinti al traguardo a proprietari e allevatori, le spettanze delle categorie professionali e delle associazioni di categoria;

4) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico alimentato dalle seguenti risorse:

a) quota della raccolta delle scommesse ippiche versata mensilmente all'Unione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza;

b) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio video, relativi alle immagini degli eventi ippici con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate;

c) quota della raccolta dei giochi pubblici effettuata all'interno degli ippodromi versata all'Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

d) quota del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali versata all'Unione entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza e destinata al miglioramento degli impianti ippici, al monte premi e ai piani allevatoriali;

e) i proventi derivanti dall'introduzione dell'imposta sulle giocate ippiche online stabilito dal MEF di concerto con il MIPAAF, ritenendo il settore ippico «servizio generale di interesse economico»;

f) i contributi erariali previsti per legge a garanzia del montepremi e delle provvidenze all'allevamento ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 fino all'anno 2017 compreso e comunque fino all'attuazione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche;

5) previsione del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche nel cui ambito si preveda una percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

14. 60. Pagano.

Al comma 2, lettera u), numeri 1), 2) e 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: della Lega con le seguenti: dell'Unione.

14. 61. Russo, Faenzi.

Al comma 2, lettera u), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché un contributo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle entrate maturate annualmente, compreso fra il 2 ed il 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente, relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento e da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti, fino all'anno 2017.

14. 62. Faenzi, Russo.

Al comma 2, lettera u), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: nonché istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività relative, che lavori in stretta collaborazione con la Lega Ippica attivando in tempi brevi, di concerto con i Monopoli di Stato, le modifiche e le innovazioni necessarie al rilancio della scommessa su base ippica.

14. 63. Faenzi, Russo.

Al comma 2, lettera u), sostituire il numero 4) con il seguente: 4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone:

a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;

b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata «payout», compresa tra il 74 e il 76 per cento.

14. 64. Faenzi, Russo.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere i seguenti:

5) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;

6) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non potrà essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;

7) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi.

14. 65. L'Abbate, Pesco, Villarosa.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) a stabilire nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, l'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico.

14. 66. Russo, Faenzi.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) la possibilità di valutare nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, anche la quota fissa estesa agli eventi ippici.

14. 67. Russo, Faenzi.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. 68. Faenzi, Russo.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) provvedere all'assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse.

14. 69. Catania, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 2, lettera u), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) alla riduzione del prelievo fiscale delle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi; in ogni caso detto prelievo non potrà essere superiore al prelievo fiscale meno elevato applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale.

14. 70. Catania, Zanetti, Sottanelli, Sberna.

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) riqualificare il gioco pubblico rendendo il gioco occasione di sviluppo mentale, arricchimento culturale ed allenamento logico, matematico, linguistico.

14. 71. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'introduzione di lotterie nazionali con premi di basso importo tramite la stampa di codici vincenti sugli scontrini fiscali emessi dagli esercizi commerciali, ovvero l'introduzione di lotterie istantanee del genere «gratta e vinci» emesse contestualmente allo scontrino fiscale.

14. 72. Pesco, Cancelleri, Barbanti, Villarosa.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, deve rispettare le competenze derivanti dagli statuti e dalle relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. 73. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.

 

 

Articoli correlati