skin

Milano: il 9 ottobre Legautonomie presenta proposta di legge su gioco di iniziativa popolare

25 settembre 2013 - 14:45

Il 9 ottobre a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, i rappresentanti di Legautonomie presenteranno la proposta di legge di iniziativa popolare insieme alle informazioni necessarie per costituire un comitato in ogni Comune per raccogliere le firme, verranno inoltre predisposti i moduli per la raccolta delle firme.

Scritto da Sm
Milano: il 9 ottobre Legautonomie presenta proposta di legge su gioco di iniziativa popolare

 

“Per raccogliere le firme è necessario che il progetto di legge sia depositato in Corte di Cassazione, la quale ne pubblica l'avvenuto deposito in Gazzetta Ufficiale. Il nostro progetto verrà depositato presso la Corte di Cassazione il 3 ottobre, il 4 verrà pubblicata l'informazione sulla Gazzetta ufficiale”, affermano Angela Fioroni e Piero Magri. “Sarà opportuno che in ogni Comune si formi un Comitato per la raccolta delle firme, che possa ideare anche le iniziative opportune per sollecitare le firme”.

LA PROPOSTA - Disposizioni per il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro-giochi d’azzardo in un codice unico finalizzato a: tutelare i soggetti vulnerabili, curare le persone malate e individuare fonti di finanziamento per la cura e la prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P); ridefinire le autorità competenti per le autorizzazioni del gioco d’azzardo, determinare le competenze dell’Osservatorio nazionale sulle dipendenze del G.A.P. e quelle dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; prevedere misure di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività illecite, del gioco illegale e delle infiltrazioni mafiose, assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e prevedere misure di contrasto all’evasione fiscale e tributaria; riorganizzare la distribuzione dei giochi d’azzardo in sale appositamente dedicate e definire una moratoria sull’introduzione di nuovi giochi con vincite in denaro; potenziare la disciplina sanzionatoria e abrogare le norme in contrasto con le presenti.

Art. 1 Finalità

Finalità della presente legge è la tutela della salute degli individui come sancito dall’articolo 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. A tal fine lo Stato si avvale di una nuova regolamentazione dei giochi con vincite in denaro, ovvero giochi d’azzardo, poiché a livello sanitario viene stabilita una correlazione certa e sempre più preoccupante tra la diffusione del gioco d’azzardo e le patologie a esso connesse, in particolare la sindrome da gioco con vincita in denaro, ovvero Gioco d’Azzardo Patologico (Gap).

Art. 2 Scopi

Ai fini di perseguire efficacemente le finalità di cui all’articolo 1, lo Stato Italiano esercita le proprie competenze legislative allo scopo di prevenire le conseguenze individualmente e socialmente nocive del gioco d’azzardo, garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi d’azzardo, contrastare il gioco d’azzardo non autorizzato e clandestino, impedire l’accesso alla criminalità e il riciclaggio di denaro nel gioco d'azzardo.

Art. 3 Oggetto

Nell’ambito delle finalità espresse all’articolo 1 e degli scopi espressi all’articolo 2, la presente legge ha per oggetto il riordino in un codice unico delle norme vigenti in materia di giochi d’azzardo. In particolare prevede norme a tutela dei soggetti vulnerabili, individua misure per la prevenzione e la cura per i soggetti affetti da sindrome di gioco con vincita in denaro – G.A.P., per attività culturali e formative, di ricerca e monitoraggio del G.A.P. mediante l’istituzione di appositi fondi e misure di armonizzazione fiscale; individua nei sindaci, sentiti i questori, le Autorità competenti all’autorizzazione per l’esercizio del gioco d’azzardo, ridefinisce le competenze dell’ Osservatorio nazionale sulle dipendenze da G.A.P. e quelle dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; individua strumenti per il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose, per la tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d’azzardo e scommesse, e per il contrasto dell’evasione fiscale e tributaria; istituisce i registri delle scommesse e dei concorsi pronostici, riorganizza la distribuzione dei giochi d’azzardo in sale appositamente dedicate, e precisa alcune caratteristiche dei giochi; dispone un periodo transitorio e una moratoria per l’introduzione di nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo e l’apertura di nuove sale gioco, precisa le sanzioni e abroga le norme non conformi con le presenti disposizioni.

Art. 4 Misure a tutela dei soggetti vulnerabili

Dall’approvazione della presente legge i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi d’azzardo autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato successivamente incorporata, ai sensi della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco d’azzardo e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P.

A tale scopo, i gestori sono tenuti a consentire l’accesso ai luoghi, di cui al presente articolo, agli operatori dei medesimi servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza scopo di lucro, autorizzate dalle Asl, al fine di incontrare i giocatori con possibile patologia del gioco d’azzardo e fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità.

Art. 5 Misure di contrasto al gioco dei minori

1. È vietato ai minori di anni diciotto l’ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree e nelle sale in cui sono installati i videoterminali autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ora Agenzia delle dogane e dei monopoli, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell’articolo 24, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

2. Per dare piena attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento ai videoterminali autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato-Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per l’introduzione obbligatoria, entro i sei mesi successivi, di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso ai giochi per i minori. Nello stesso periodo di tempo tutti gli apparecchi per il gioco d’azzardo vengono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica di chi gioca, tramite tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.

3. Nel periodo necessario per gli adeguamenti degli apparecchi di gioco, di cui al comma 2 del presente articolo, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, identifica i minori mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a diecimila euro a chiunque consente l’accesso agli apparecchi del gioco d’azzardo ai minori di anni diciotto. Nel caso di reiterazione delle violazioni, dalla seconda volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria da cinquemila a ottomila euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.

4. Il Ministero degli Affari Sociali di concerto con il Ministero della Salute e dell’Istruzione pubblica e con i rappresentanti delle Regioni, produrranno entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, un documento con le linee-guida a sostegno dell'attivazione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti con funzione di docenti referenti per la salute, al fine di avviare iniziative di prevenzione dal gioco d’azzardo patologico nelle scuole dell’obbligo.

Art. 6 Norme sulla pubblicità

Si applicano le norme previste dai commi 4, 5, 6, 7 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Inoltre, la comunicazione commerciale relativa a tali giochi non deve incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato, negare che il gioco possa comportare dei rischi, presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali o costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; indurre a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi - soggetti che appaiano evidentemente tali - intenti al gioco; utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale; rappresentare l’astensione dal gioco d’azzardo come un valore negativo; indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

La comunicazione commerciale deve evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della facilità da parte di alcune persone a credere ingenuamente ai messaggi che vengono proposti.

Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e dovranno evitare messaggi     emozionali che stimolino l'uso di tabacco e/o alcol.

Sono vietate le pubblicità sui giochi d’azzardo in fasce orarie protette, sui mezzi pubblici, ed esposte o affisse o diffuse a meno di 300 metri da luoghi sensibili frequentati dai minori (istituti scolastici, oratori, centri giovani, palestre, centri sportivi, ecc.). Sono vietati i banner (su applicazioni o siti online) che promuovano il gioco d’azzardo salvo che il fruitore non dichiari prima espressamente la sua maggiore età.

È consentita l’informazione volta a prevenire le conseguenze individualmente e socialmente nocive del gioco d’azzardo, attivando campagne informative per genitori e insegnanti, e campagne specifiche per gli anziani e gli immigrati.

Il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro per ogni violazione del divieto; una sanzione di cinquantamila euro viene irrogata nei confronti del concessionario.

Per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario.

Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Alla predetta Agenzia, per le conseguenti attività, vengono segnalate le violazioni delle norme in materia di pubblicità da parte dell’Osservatorio di cui all’articolo 12 della presente legge, nonché dagli agenti di Polizia locale che hanno constatato le violazioni durante le loro ordinarie attività di controllo previste nei luoghi deputati alla raccolta dei giochi.

Art. 7 Prevenzione e cura per i soggetti affetti da sindrome di gioco con vincita in denaro - Gap

Entro due mesi dall’approvazione della presente legge deve essere completato il percorso, di concerto con le Commissioni ministeriali interessate e la Conferenza Stato Regioni, che prevede l’inserimento del Gioco d’Azzardo Patologico all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza per garantire a tutti i cittadini opportunità di cura, di benefici di legge e opportunità fiscali al pari dei soggetti con altre forme di dipendenze patologiche. Il compito di prevenzione, cura e riabilitazione sarà affidato ai Servizi per le Dipendenze, i quali, come già operano per le altre forme di dipendenza già riconosciute dai Lea, dovranno promuovere interventi ambulatoriali, residenziali e informativi. I familiari dei giocatori patologici, durante il periodo di cura dei propri congiunti, hanno diritto al sostegno psicologico da ricevere nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, di concerto con il ministero degli Affari sociali e con i rappresentanti delle Regioni, produrranno un documento con le linee guida a sostegno dell’attivazione di corsi di aggiornamento per gli operatori dei SerT, dei servizi di salute mentale e del privato sociale, affinché acquisiscano le necessarie competenze in tutti i contesti del territorio nazionale. Gli oneri necessari per la prevenzione e la cura delle persone affette da Gap, nonché per il sostegno ai familiari, vengono reperiti attraverso l’istituzione di un fondo nazionale di cui al successivo articolo 8 della presente legge.

Art. 8 Istituzione del ‘Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico – Gap’ e copertura finanziaria

Viene istituito il ‘Fondo per la prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d’azzardo patologico – Gap.’ in favore delle persone affette da patologie correlate a Gap.

Il Fondo viene annualmente definito attraverso la destinazione dell’1% del fatturato complessivo della spesa italiana sul gioco d’azzardo, compresa la somma destinata al pay out, quella prevista per la filiera del gioco e quella prevista per l’Erario. La percentuale destinata al Fondo viene ripartita mediante uno 0,33% proveniente dalla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell’elenco depositato presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, uno 0,33% proveniente da un fondo apposito destinato dallo Stato alla riduzione dei danni conseguenti alla proliferazione di giochi d’azzardo, uno 0,33% proveniente dalla diminuzione del pay out previsto per i giocatori.

Parte di detto Fondo integra il fondo antiusura ai fini del pagamento dei debiti da G.A.P.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Economia e delle Finanze emana le conseguenti norme di attuazione.

Art 9 Attività culturali e formative di prevenzione del Gap, attività di ricerca e monitoraggio delle forme di Gap in Italia, e copertura finanziaria

Una quota, pari allo 0,50% delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell’elenco depositato presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, viene destinata al Fondo per le Politiche sociali e trasferita ai Comuni, affinché, all’interno dei Piani di zona istituiti dalla L 328/2000, venga utilizzata per attività culturali, informative e formative locali, e l’adozione di misure volte a costruire spazi e attività per la socialità nelle città e nei quartieri.

Una quota pari all'1% dei premi non riscossi e delle multe ai concessionari e ai gestori dei giochi d’azzardo viene destinata ad attività di ricerca e di monitoraggio delle forme di G.A.P. in Italia, nonché al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 12 della presente legge.

Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della Sicurezza sociale, dell’Università e della ricerca scientifica, sostiene, tramite apposite forme di convenzione con istituti di ricerca di diritto pubblico o privato, progetti di ricerca scientifica inerenti il gioco d’azzardo e in particolare ricerche di carattere epidemiologico su popolazioni campione del territorio nazionale. I risultati delle ricerche vengono forniti anche all'Osservatorio di cui all'articolo 12 della presente legge, per l’espletamento dei propri compiti.

Art. 10 Armonizzazione fiscale

Vengono riordinate le disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, secondo i dettami del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, “Testo unico delle imposte sui redditi”.

Art. 11 Autorità competenti all’autorizzazione per l’esercizio del gioco d’azzardo e relative limitazioni in difesa di categorie di popolazione meritevoli di specifica tutela

Il sindaco del comune competente per territorio, in osservanza degli articoli 3 e 13 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell’articolo 13 della Legge 833/1978, previo parere del questore, rilascia l’autorizzazione per l’apertura di sale da gioco di cui all’articolo 18 della presente legge, e per l’installazione di videoterminali autorizzati dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo devono rispettare le norme di pianificazione territoriale degli Enti locali in merito, nonché tutelare le condizioni di una reale sicurezza urbana per evitare problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica, individuando orari di esercizio e localizzazione di attività di giochi che non pregiudichino categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, nonché introduzione di misure improntate al rispetto di distanze minime obbligatorie tra le attività di gioco e i luoghi socialmente sensibili, come istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o strutture ricettive per categorie protette.

L’autorizzazione è concessa per dieci anni e può essere rinnovata alla scadenza.

All’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco può introdurre limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela”.

Art. 12 L’ Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo patologico

L’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo patologico, di cui al comma 10 dell’articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modifiche nella legge 8 novembre 2012, n. 189, viene istituito presso il Ministero degli Affari Sociali, e svolgerà le sue funzioni in modo autonomo e indipendente.

Dell’Osservatorio fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, dello Sviluppo economico e dell’Economia e delle finanze, anche rappresentanti dei Sert italiani individuati dalle Regioni ed esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni e del terzo settore che operano nel settore della prevenzione e del recupero del G.A.P.

L'Osservatorio ha il compito di: a)monitorare le dipendenze da G.A.P., con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati a tali fenomeni, nonché ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'eventuale indebitamento delle famiglie; b)redigere annualmente un rapporto sull'attività svolta, da trasmettere al Ministero degli Affari sociali e al Ministero della salute, nel quale possono essere indicate anche proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali nel territorio nazionale; c)promuovere campagne informative al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell'attività di gioco d'azzardo, anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le campagne informano il potenziale giocatore in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo, alle reali possibilità di vincita e di perdita e ai gravi rischi che ne possono derivare; d)monitorare i contenuti della pubblicità ai fini di individuare forme di pubblicità non legale oppure ingannevole, anche online. Segnalare i casi in cui non vengono rispettati i dettami di cui all’articolo 6 della presente legge, sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di attivare i poteri di tutela amministrativa e giurisdizionale ad essa attribuiti, sia all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’applicazione delle sanzioni previste al medesimo articolo 6.

Art. 13 Competenze dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze attribuisce all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di attivare le direttive sul gioco d’azzardo provenienti dal Ministero stesso. L’Agenzia verifica che le disposizioni tecniche emanate dal suddetto Ministero in merito ai sistemi di gioco nonché agli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo, vengano attuate. Si occupa in particolare della valutazione della conformità e dell’omologazione. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge una verifica costante dell’operato dei concessionari e realizza un’azione mirata di contrasto: al gioco illegale e alle infiltrazioni criminali mafiose; alla opacità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d’azzardo e scommesse; all’evasione fiscale e tributaria; alla non corretta istituzione e al non corretto mantenimento dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici.

Art. 14 Strumenti di contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67 e 94 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti o il titolare effettivo di qualunque forma societaria, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 416-bis, 629, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica pure al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al due per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ovvero la condizione di imputato sia riferita al coniuge non separato, nonché ai parenti e affini entro il terzo grado.

Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall’articolo 4 comma 26 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante o del titolare effettivo.

È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento che non dichiarano l'identità del soggetto mandante o titolare effettivo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi di investimento, comunicando il nome del mandatario per le fiduciarie fino alla persona fisica o titolare effettivo, mentre per i trust si comunicherà il nome fino alla persona fisica o titolare effettivo. Per i fondi di investimento l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio, fino alla persona fisica o titolare effettivo.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d’azzardo e scommesse

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici e scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di qualsiasi natura relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il dieci e il quaranta per cento delle somme non transitate sui conti correnti bancari o postali dedicati. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, un'associazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla società, all'associazione o all'ente collettivo e il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Per quanto concerne i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, “Decreto antiriciclaggio”, sono compresi gli operatori che svolgono le attività relative all’offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in presenza o in assenza delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di sale da gioco, quali indicati nel presente articolo, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a euro mille. I dati e le informazioni sono acquisite e conservate, utilizzando i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività ed elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.

I dati e le informazioni sono riferite a: a) dati identificativi (riportando gli estremi del documento identificativo); b) data dell'operazione; c) valore dell'operazione e mezzi di pagamento utilizzati; d) numero delle banconote di taglio elevato (duecento e cinquecento euro).

Con le medesime modalità gli operatori di cui ai commi precedenti, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che utilizzi importi superiori a cinquecento euro, e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dalla presente legge. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative a: a) dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line; b) data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti; c) valore delle operazioni sopra indicate e mezzi di pagamento utilizzati; d) indirizzo IP, data, ora e durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.

Art. 16 Azioni contro l’evasione fiscale e tributaria

È preclusa la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, di concorsi pronostici e di scommesse alle società che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite.

Viene precluso l’accesso a gare per le concessioni o per il loro mantenimento o rinnovo, a società fiduciarie, fondi di investimento, trust, e tutte le società con caratteristiche intrinseche di opacità (per esempio società anonime), che siano domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 20 e 127bis del testo unico delle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni), o che pagano dividendi a tali società.

Art. 17 Istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici

1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, comprese le scommesse online, deve annotare in un apposito registro informatico, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L’annotazione deve essere eseguita, in modalità elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro di cui al presente comma.

2. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica il registro previsto dal citato comma

1. La sanzione è irrogata in misura doppia se sono accertate evasioni dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse complessivamente superiori, nell’anno solare, a settantamila euro.

3. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il dieci e il cinquanta per cento degli importi non registrati.

Nel caso di mancata tenuta del registro informatico le sanzioni di cui al comma due e al presente comma si applicano congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente.

Art. 18 Limitazione di luoghi di gioco per apparecchi. Le sale da gioco

Gli apparecchi per il gioco d’azzardo (slot machine, videolottery e gli altri giochi su videoterminali autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli) la cui concessione scadrà o quelli per i quali saranno acquistate nuove concessioni, saranno autorizzati esclusivamente in apposite sale da gioco, che ne limitino la diffusione spaziale e ne limitino il numero, e che non siano fruibili o collegati con i comuni locali pubblici.

Con apposita legge vengono individuate le categorie delle sale da gioco, le concessioni di sito e di gestione, le misure di revoca, limitazione e sospensione, le sanzioni amministrative e le disposizioni penali; vengono definite inoltre le misure di sicurezza e le misure necessarie per prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco d’azzardo che le sale da gioco devono adottare, le misure di divieto ed esclusione dal gioco, nonché le misure di identificazione e limitazioni d’ingresso.

I giocatori possono chiedere personalmente di essere esclusi dal gioco. Viene redatto un albo nazionale, a disposizione di tutte le sale da gioco presenti sul territorio italiano, dei giocatori che chiedono l’esclusione dai siti di gioco.

Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle Asl/Ausl sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla AUSL/ASL competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza.

Nelle aree delle sale da gioco riservate ai fumatori, non devono essere installati apparecchi per il gioco d'azzardo.

Art. 19 Caratteristiche dei giochi

Fermo restando il diritto alle caratteristiche estetico funzionali dei vari tipi di gioco, ai fini della prevenzione da G.A.P. occorre regolamentare il tempo minimo necessario per una partita ed evitare colori, disegni, suoni e rumori che stimolino la continuazione del gioco oltre la realistica volontà del giocatore. La durata minima della partita è di 4 secondi, e nel gioco non si potranno utilizzare software, apparecchiature specifiche, o metodi di elaborazione dati. Il costo di ogni partita non deve superare un euro, ciascuna vincita deve avere valore non superiore a cento euro.

Art. 20 Periodo transitorio e moratoria per l’introduzione di nuovi apparecchi per il gioco d’azzardo e l’apertura di nuove sale gioco

Durante il periodo transitorio, considerato in due anni dall’approvazione della presente legge, necessario per l’attuazione delle norme di cui all’articolo precedente, è ammesso il proseguimento dell'esercizio degli apparecchi di gioco nei locali ove essi insistono secondo le precedenti disposizioni istitutive.

Nello stesso periodo è vietata l’introduzione di nuove tipologie di apparecchi per il gioco d’azzardo e le scommesse con vincita in denaro, è vietata la sostituzione degli apparecchi esistenti al momento del varo della legge con nuovi apparecchi, ed è vietata l’apertura di nuove sale gioco che non siano contemplate nelle disposizioni di cui all’articolo precedente della presente legge.

Art. 21 Sanzioni

È punito con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a un milione di euro chiunque intenzionalmente: a) apre o gestisce una casa da gioco senza le concessioni e le autorizzazioni necessarie, o a tale scopo fornisce locali o installazioni; b) ottiene in modo fraudolento una concessione o un'autorizzazione fornendo indicazioni false o in altra maniera; c) viola gli obblighi di diligenza contemplati dalla presente legge nella lotta contro il riciclaggio di denaro; d) si sottrae alla tassa sulle case da gioco.

Nei casi gravi la pena prevede la reclusione fino a cinque anni o la detenzione non inferiore a un anno. A tale pena può aggiungersi una multa fino a due milioni di euro. Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a cinquecentomila euro.

È punito con l'arresto o con la multa fino a cinquecentomila euro chiunque: a) organizza o gestisce per mestiere giochi d'azzardo al di fuori delle case da gioco concessionarie; b) fornisce indicazioni false in una procedura di concessione o di autorizzazione o in altra maniera influisce illegalmente sulla procedura stessa; c) installa, allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d'azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazione; d) modifica sistemi di gioco o apparecchi automatici per i giochi d'azzardo che sono stati oggetto di un esame, di una valutazione della conformità o di un'omologazione e li installa allo scopo di gestirli; e) disattende l'obbligo di comunicare informazioni all’Agenzia delle dogane e dei monopoli; f) disattende l'ingiunzione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di ripristinare lo stato legale o di sopprimere le irregolarità; g) autorizza a giocare persone cui il gioco è vietato; h) informa le persone interessate o terzi su una comunicazione inoltrata alle autorità di sorveglianza o alle autorità di perseguimento penale o sull'apertura di un'inchiesta; i) causa la tassazione inesatta di una casa da gioco fornendo indicazioni false o in altra maniera.

Chi agisce per negligenza è punito con una multa fino a duecentocinquantamila euro.

Art. 22 Abrogazioni

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Articoli correlati