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Regione Lombardia: ecco i contenuti della legge sul gioco

03 ottobre 2013 - 15:05

La proposta di legge regionale della Lombardia che oggi è stata approvata all’unanimità dalla Commissione Attività produttive del Consiglio regionale e che il 15 ottobre approderà in Aula, prevede una serie di nuove misure in materia di gioco pubblico.

Scritto da Sara
Regione Lombardia: ecco i contenuti della legge sul gioco

Le più interessanti riguardano sicuramente la premialità per coloro che non installano apparecchi da intrattenimento nei propri locali e la distanza di 500 metri dai luoghi sensibili per le sale da gioco.

FISCO - Per quanto riguarda gli sgravi fiscali, la Regione può concedere agevolazioni ai fini Irap alle imprese che decidono volontariamente di disinstallare gli apparecchi da gioco che si trovano nei propri locali. L’entità delle agevolazioni è determinata annualmente dalla Giunta regionale, in funzione di quanto introitato l’anno precedente. Viene istituito un contributo etico obbligatorio da applicarsi annualmente a carico di ogni esercizio abilitato a commercializzare, in via accessoria o prodotti di gioco d’azzardo lecito pubblici, che abbia installato all’interno dei propri locali apparecchi da gioco. La Giunta regionale stabilisce la disciplina e l’entità del contributo etico, i cui proventi sono incamerati dal bilancio regionale e destinati integralmente al finanziamento delle misure di cui alla presente legge. Annualmente la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto informativo sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale, per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari relativi al gioco d’azzardo lecito.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche e sanzioni per l’introduzione di un sistema di regolazione per l’accesso alle aree dedicate all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in numero superiore a tre; ai locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito.

 

DISTANZE – È vietata la nuova collocazione di apparecchi per il ‘gioco d’azzardo lecito’ in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. Si lascia però spazio al singolo Comune, che può individuare altri luoghi sensibili in base alla sicurezza urbana, nonché ai problemi connessi alla viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

I sindaci promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e le Asl, mediante   attivazione di iniziative culturali per la prevenzione ed il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

I Sindaci, nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai Prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle forze dell’ordine, polizie locali, Dia, per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico. I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi ‘No Slot’ e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito. Spetta al Comune la competenza dei controlli, tramite la Polizia locale sui locali, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).

SANZIONI – Ovviamente non mancano le sanzioni per chi non rispetta le regole. Se si violano le distanze si è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 15.000 euro. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Comune competente per territorio. I I proventi delle sanzioni amministrative sono destinate a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

OSSERVATORIO REGIONALE - La Regione garantisce l’attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da Gap nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze, anche tramite l’attività del tavolo tecnico regionale Osservatori e dell’Osservatorio regionale sulle dipendenze, di cui all’articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario); entro il 31 gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da comunicare al Consiglio regionale, approva il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di azione regionale; assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito mediante l’Osservatorio regionale sulle dipendenze; istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d’azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco esposti; promuove la conoscenza, l’informazione, la formazione e l’aggiornamento degli esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni consumatori e degli sportelli welfare con riguardo al gioco d’azzardo patologico; sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie; svolge attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo lecito, anche in collaborazione con Asl e enti locali; sostiene le iniziative delle associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d’azzardo lecito, anche in collaborazione con enti locali, Asl e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi; associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata; collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti; collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze di Polizia nella lotta al gioco illegale; istituisce un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti in materia, delle Asl, delle associazioni regionali delle imprese, delle associazioni regionali aventi le finalità di prevenzione e contrasto di cui all’articolo 1, comma 1 e di Anci Lombardia, a cui vengono invitati anche rappresentanti del Ministero dell’Interno, della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il compito di raccogliere ed elaborare dati ed informazioni, individuare eventuali criticità, elaborare proposte e suggerimenti nei confronti della Giunta regionale.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale ‘No Slot’, rilasciato, a cura dei Comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.

La Regione, tramite le Asl, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al Gap, in attuazione dell’articolo 7, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 189/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute). La Regione rende inoltre disponibile, tramite le Asl, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.

La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l’assenza, di apparecchi da gioco d’azzardo lecito all’interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco d’azzardo lecito.

Le ASL promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d’azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e informazione, con particolare riferimento al gioco online, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo grado.

FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SALE DA GIOCO E DEI GESTORI DEI LOCALI - Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale, d’intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e sentite le organizzazioni di categoria, disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di formazione obbligatoria per i gestori delle sale da gioco e dei e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori ed i costi a carico dei partecipanti. Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza ed alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d’azzardo lecito.

Agli oneri finanziari derivanti per la Regione dalle iniziative di carattere generale quantificati in 150.000 euro si fa fronte per il 2013 per 150.000 euro mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 ‘Fondi e accostamenti -programma 01 Fondo di riserva’ e corrispondente incremento della missione 14 ‘Sviluppo economico e competitività’ - programma 02’ ‘Commercio- reti distributive -tutela dei consumatori’ dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

Ai restanti oneri connessi ad interventi di natura sociosanitaria quantificati per il 2013 in 1.000.000 euro si fa fronte con le risorse finanziarie allocate al titolo I spese correnti, missione 13 ‘Tutela della salute - Programma 01’ ‘Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea’ dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

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