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I dubbi del Servizio Bilancio sulla previsione delle entrate dalla sanatoria

22 ottobre 2013 - 10:42

Nel dossier del Servizio Bilancio del Senato sull’A.S. n. 1107 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici si prende ovviamente in considerazione anche quanto prevede l’articolo 14 nella parte che prevede una sanatoria per le penali slot.

Scritto da Redazione
I dubbi del Servizio Bilancio sulla previsione delle entrate dalla sanatoria

Il Servizio Bilancio chiede infatti che l’esecutivo “rappresenti lo stato aggiornato delle adesioni alla procedura (numero di aderenti, importi versati, ammontare delle condanne etc.) e, in considerazione dell’importo rilevante delle dichiarazioni di responsabilità erariale nelle vertenze interessate (almeno 2,5 mld di euro per la sola sentenza n. 214/2012 della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per il Lazio), fornisca informazioni più dettagliate sui contenziosi in corso soggetti alle norme in esame a supporto della scelta di consentire una definizione agevolata delle vertenze nei termini delineati dalle disposizioni in commento”.

 

 

LA RAGIONEVOLEZZA DELLA COMPENSAZIONE - I tecnici del Senato chiedono inoltre “ulteriori elementi informativi a supporto dell’affermazione circa la presunta ragionevolezza della compensazione tra il minor importo dei singoli versamenti effettuati secondo la nuova procedura (quota del 20%) e il maggiore introito derivante dall’ampliamento del numero di coloro che potrebbero aderirvi”. Per quanto riguarda infatti le modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’esame alla Camera, si legge nel dossier, “il Governo, nella Relazione tecnica prodotta a corredo della norma, evidenzia che la nuova modalità di definizione agevolata della controversia, che si aggiunge a quella originaria, se da un lato vede l’importo del pagamento ridotto in misura fissa al 20% (rispetto al versamento di una somma non inferiore al 25%), dall’altro, alla parte che intende profittare dell’ulteriore riduzione, pone l’onere di attestare nell’istanza l’avvenuto versamento della somma in un apposito deposito vincolato. Ritiene quindi difficile quantificare esattamente il numero dei soggetti che preferiranno aderire a tale nuova modalità di definizione rispetto a quella prevista nei commi 1 e 2. Osserva che quest’ultima risulta sì più onerosa (versamento del 25% del danno quantificato in primo grado), ma ” consente il pagamento dilazionato nel tempo”.

 

I DUBBI SULL'ADESIONE - Pertanto conclude ipotizzando che è ragionevole aspettarsi una compensazione tra il minor importo dei singoli versamenti conseguenti alla nuova norma e l’ampliamento del numero di coloro che riterranno più conveniente addivenire a tale nuova modalità di definizione della controversia”. Tuttavia “l’eventualità che vi sia adesione totale da parte dei soggetti indicati non è supportata da alcun elemento oggettivo che consenta quindi di poter ritenere plausibile la stima delle entrate straordinarie di cui alla RT. Ove poi si consideri che, come si legge nella relazione illustrativa, la procedura rappresenta “un percorso particolarmente veloce per le richieste di definizione del giudizio accompagnate dalla disponibilità di corrispondere una quota particolarmente elevata della somma indicata dal giudice di prime cure”; i responsabili potrebbero, in mancanza di altre valutazioni di natura oggettiva, non essere così palesemente attratti dalla definizione agevolata in esame, proprio in considerazione della non trascurabile somma da pagare nei brevi tempi indicati (15 novembre 2013), ma anzi preferire la prosecuzione del giudizio in appello”. Inoltre “la norma in esame prescrive che la somma dovuta non deve essere inferiore al 25 per cento ma lascia ai giudici una certa discrezionalità nel definire l’ammontare del dovuto per chiudere le vertenze. Questi elementi considerati nel loro insieme potrebbero di fatto rendere meno vantaggiose la procedura di cui ai commi 1 e 2 rendendo, quindi, a posteriori, non raggiungibile l’obiettivo indicato in RT. Con riferimento specifico alle modifiche apportate in sede di esame parlamentare, si evidenzia che le due diverse modalità di definizione agevolata delle controversie ripropongono i dubbi circa l’effettiva possibilità che l’erario possa introitare almeno 600 mln di euro in virtù del complesso delle disposizioni in commento in assenza di altri elementi. Ad esempio non si comprende come la RT integrativa affermi che la definizione agevolata secondo l’originaria modalità (di cui ai commi 1 e 2), “consenta un pagamento dilazionato nel tempo” quando invece la disposizione di cui al comma 2, ponendo il termine perentorio per il versamento delle somme entro il 15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto, non sembrerebbe affatto consentire un pagamento temporalmente diluito; di contro una qualunque possibilità di rateizzazione (ove non contenuta entro l’anno) porrebbe in dubbio la possibilità stessa di conseguire entro il 2013 l’intero incasso previsto di 600 mln di euro. Appare necessario un chiarimento sul punto volto ad escludere qualsiasi possibilità di rateizzazione ultraannuale eventualmente consentita da altre norme dell’ordinamento. L’affermazione del Governo, ove non precisata, potrebbe interferire inoltre sulle valutazioni di convenienza delle parti interessate, rispetto alla scelta tra le due diverse modalità di definizione agevolata contemplate dalle disposizioni in commento e la prosecuzione delle vertenze”. 

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