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Puglia, approvata la legge sul gioco

05 dicembre 2013 - 17:24

Dopo una movimentata discussione, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità (con 43 voti) la legge  'Contrasto alla diffusione del Gap'  presentata dai consiglieri Angelo Disabato (La Puglia per Vendola) e Michele Losappio (Sinistra Ecologia e Libertà), in un testo che ha accolto numerosi emendamenti.

Scritto da Redazione GiocoNews
Puglia, approvata la legge sul gioco

Dopo il rinvio richiesto per mettere in sicurezza l'articolato dai problemi di compatibilità con il piano di rientro sanitario, via libera al provvedimento che prevede il divieto di autorizzazione di apertura delle sale da gioco entro 500 metri da luoghi sensibili (una disposizione che però non riguarda i comma 7), forme di premialità per gli esercenti che espongono il marchio 'Libero da slot – Regione Puglia' rilasciato a quanti scelgono di non installare apparecchi nel proprio esercizio, l'istituzione di un Osservatorio regionale sul Gap e di un numero verde,  interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale.

 

 

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI – Il testo della legge è stato presentato da Marino Leonardo, presidente della commissione Assistenza sanitaria e servizi sociali. "Con la presente proposta di legge – ha ricordato - si intende programmare, pianificare e organizzare una serie di interventi sia sociali che sanitari, capaci di assicurare percorsi di cura e assistenza ai giocatori d’azzardo patologici e ai loro familiari. Sono, altresì, previsti specifici interventi in materia di prevenzione e formazione per il gestore, oltre a rigorosi controlli in materia di sicurezza. Ulteriore elemento caratterizzante di questo progetto di legge è la previsione di restrizioni sulle distanze delle sale da gioco da scuole, chiese, oratori e centri giovanili e sociali, per combattere un fenomeno che ha ricadute sociali devastanti. Si intende, altresì, assicurare anche a questo tipo di patologia l’estensione delle misure già in vigore nel campo delle dipendenze (diritto al mantenimento del posto di lavoro, eccetera)".

 

GLI EMENDAMENTI ACCOLTI - Come detto, il testo è stato emendato rispetto a quello approdato in Aula, e sono state accolte le proposte dell'assessore alla Sanità Elena Gentile che, come si legge nella relazione, "hanno il solo obiettivo di connotare più chiaramente il profilo sociosanitario integrato degli interventi di prevenzione e contrasto, che si aggiungono nei contesti locali alle politiche connesse all’organizzazione dei servizi e della rete commerciale, alle azioni di controllo e sorveglianza, la cui competenza è ascrivibile prioritariamente alla Regione e agli Enti Locali, i quali si avvalgono delle Asl, per le azioni a valenza sociosanitaria, e delle organizzazioni del privato sociale, per l’attivazione delle reti solidaristiche di supporto. Così formulati, gli articoli interessati dagli emendamenti, si ritiene possano mettere al riparo l’intera Proposta di legge dal rischio che la stessa venga osservata per le implicazioni di carattere finanziario sui servizi LEA ed extra-LEA del Servizio Sanitario Regionale, che nella fase attuale non possono essere configurate”. Tra gli altri emendamenti accolti, è stata prevista l'istituzione di una giornata regionale di contrasto alle ludopatie, originariamente prevista per il 5 dicembre (ossia il giorno di approvazione della legge), ma si è poi deciso di rinviare la fissazione della data, compatibilmente con le esigenze delle scuole.

 

IL TESTO DELLA LEGGE (Bozza in attesa di quello coordinato con tutti gli emendamenti approvati e che tiene conto di quelli presentati dall’assessore Gentile e dal gruppo consigliare 'La Puglia per Vendola')

Art. 1 – Finalità

Le finalità della presente legge sono dirette:

a) allo prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento

terapeutico e il recupero dei soggetti coinvolta nell’ambito delle competenze regionali in materia sociosanitaria.

b) a diffondere  la cultura dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;

c) a rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

Art. 2  - Ambiti di intervento

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia:

a) promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti anche mediante l’apporto della rete dei

servizi territoriali sociosanitari nell’ambito della collaborazione tra ASL e Comuni;

b) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo;

c) promuove attività di formazione, aggiornamento e  qualificazione del personale  che si occupa dei problemi legati al GAP,  anche attraverso corsi in house ;

d) favorisce l’attività delle organizzazioni del privato socio/e senza scopo di lucro rivolte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze do gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati all’educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età.

Art. 3 - Competenze dei Comuni e delle Asl in materia di Gap

1. Le Aziende Sanitarie Locali e i Comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di Azione Locale e Piani Sociali di Zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:

a) campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza da gioco;

b) iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della  socializzazione, della pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;

c)   iniziative di informazione sui servizi sociali e sociosanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei soggetti coinvolti;

d)   attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.

Art. 4 - Osservatorio e marchio regionale

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività di cui alla presente legge.

2. L’Osservatorio ha sede presso la Giunta Regionale, che ne assicura il supporto tecnico, ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

a) l’Assessore regionale alla salute o suo delegato

b) l’Assessore regionale all’istruzione e formazione o suo delegato

c) l’Assessore regionale al commercio o suo delegato

d) tre consiglieri regionali

e) tre rappresentanti del Forum del Terzo Settore e due rappresentanti dei Centri Servizio per il Volontariato

j) tre rappresentanti dei Comuni designati da ANCI Puglia

g) un rappresentante per ciascuna Azienda Sanitaria Locale.

3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) relaziona annualmente sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da GAP;

b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1;

c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del GAP.

4. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

5. È istituito il marchio regionale “ Libero da Slot - Regione Puglia”.

6. Il marchio “ Libero da Slot - Regione Puglia” è rilasciato dalla Regione Puglia agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio “ Libero da Slot - Regione Puglia”.

Gli articoli 5 e 6 sono stati soppressi

Articolo 7 - Apertura ed esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui alla presente Legge.

2.  Fuori dei casi previsti dall'articolo 110 comma 7, del Regio Decreto 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio, non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a  cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori,  impianti sportivi e centri giovanili , centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione viene concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.

3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

4 bis. I Comuni possono stabilire altri luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l’autorizzazione, tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica.

5. Gli esercenti le attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assolvono agli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa.

6. i gestori delle casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni contenute nell’articolo 6 della presente legge

7. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.

8.  L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 , 6 e 7  è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.

9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 8 , sono applicate dall'Ausl territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’art.G alla data di approvazione del piano integrato di cui all’art. 5 e agli obblighi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo entro un anno dall’entrata in vigore del piano stesso.

 

Art. 8 – Organizzazioni del privato sociale

1. Comuni e le ASL, nell’ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi anche mediante stipula di apposite convenzioni della collaborazioni di organizzazioni del privato sociale, ivi comprese le associazioni di auto e mutuo aiuto che operano per il perseguimento delle finalità di cui all’art 1.

Art 9 - Norma finanziaria

1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato “Contrasto alla diffusione del GAP (Gioco d’azzardo patologico)” con una dotazione finanziaria per l’anno 2013 in termini di competenza e di cassa di € 150.000,00  alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato “ Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione ”  - UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.

2. Nell’ambito della dotazione finanziaria per l’anno 2013 per competenza e cassa di euro 150.000,00 si prevede lo stanziamento di euro 50.000,00  a favore di associazioni ed organizzazioni di volontariato del terzo settore  maggiormente rappresentative a livello regionale  impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e all’usura  in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 10 - Norma transitoria

Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo potrà essere concesso a condizione che l’esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.

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