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Val d’Aosta, minoranza presenta Pdl su gioco: Lea e distanze di 500 metri

13 marzo 2014 - 16:36

Anche la Regione Val d'Aosta si accinge a valutare una legge recante disposizioni in materia di ludopatia. Il testo, presentato l’11 marzo dai consiglieri d’opposizione Fontana, Donzel, Guichardaz, Certan, Chatrian, Morelli, Roscio, Cognetta e Ferrero (Pd, Gruppo Alpe e Movimento Cinque Stelle) è stato assegnato in sede referente alla seconda commissione consiliare e punta, come si legge nella relazione introduttiva, “alla prevenzione e non al proibizionismo.

Scritto da Anna Maria Rengo
Val d’Aosta, minoranza presenta Pdl su gioco: Lea e distanze di 500 metri

 

"Con questo testo vogliamo regolamentare l’accesso consapevole e responsabile al gioco, il nostro obiettivo è quello di contrastare fenomeni di dipendenza, mettendo in campo misure di prevenzione, recupero e monitoraggio. La prima fra queste è certamente quella dell’inserimento della ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), quell’insieme di attività, servizi e prestazioni che il Servizio sanitario regionale deve obbligatoriamente garantire a tutti i cittadini. La proposta di legge recepisce così il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189. Per la verità questo è un indirizzo già perseguito dal Sert valdostano anche se, in questa direzione, non sono stati finora messi in atto strumenti normativi. La presente proposta di legge vuole coprire questo vuoto normativo disciplinando gli interventi di prevenzione e di riduzione del rischio di dipendenza”.

 

GLI ALTRI OBIETTIVI - Il piano integrato di contrasto, la formazione, la sensibilizzazione, l’Osservatorio regionale, il numero verde sono alcune delle altre misure concrete contenute nella proposta di legge su questa questione di estrema importanza e urgenza sociale. “Una proposta, quindi, non solo di buon senso, ma volta a promuovere e regolamentare l’accesso consapevole e responsabile al gioco lecito al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di dipendenza patologica e assicurare il trattamento terapeutico e il recupero sociale dei soggetti coinvolti”.

 

GLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE – Il testo si compone di 15 articoli. L'articolo 1 individua quale oggetto della proposta di legge il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di dipendenza patologica dal gioco d'azzardo, nonché la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti dalla stessa, al fine di rafforzare, anche tra i minori, la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole.

L'articolo 2 individua gli ambiti di intervento della Regione, mentre l'articolo 3 introduce, in particolare, la definizione di ‘affetto da ludopatia’.

Gli articoli 4 e 5 istituiscono, rispettivamente, il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di ludopatia e l'Osservatorio regionale sulla ludopatia stessa, quale organo di consulenza della Giunta regionale.

L'articolo 6 prevede gli adempimenti a carico dei gestori delle sale da gioco.

L'articolo 7 prevede che nel territorio regionale sia vietata l’apertura di sale da gioco in un raggio di 500 metri da istituti scolastici e strutture culturali e sociali.

L'articolo 8 prevede un’Irap maggiorata per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati dove sono presenti apparecchi per il gioco.

Al fine di invertire la tendenza attuale, l'articolo 9 introduce il logo identificativo ‘No Slot’ da esporre negli esercizi e nei circoli che non istallano apparecchi per il gioco lecito, per far crescere l’orgoglio di tutti i gestori che decidono di esporre tale etichetta.

L'articolo 10 dispone che il trattamento terapeutico della ludopatia e delle eventuali patologie correlate rientri nella competenza dell'Azienda USL, in particolare del Dipartimento di salute mentale. Le spese derivanti da questa disposizione sono già comprese nei trasferimenti che la Regione effettua a favore dell'Azienda USL, dal momento che si tratta di attività che la stessa svolge già di fatto e che trovano legittimazione grazie alla presente proposta.

L'articolo 11 stabilisce che i disturbi e le dipendenze comportamentali patologiche derivanti dal gioco d’azzardo e riconducibili alla ludopatia siano inseriti nell’ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale, a carico del servizio sanitario regionale.

L'articolo 12 chiarisce che la ludopatia è certificata dall'Azienda USL, che deve assicurare le prestazioni necessarie.

L'articolo 13 introduce le sanzioni previste in caso di violazione di quanto disposto dalla proposta di legge. L'articolo 14 inserisce la clausola valutativa, in base alla quale il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della legge e ne valuta i risultati ottenuti.

L'articolo 15 reca le disposizioni finanziarie.

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