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Rabino (Scpi): "Governo limiti sperequazione dei premi di promozione"

09 aprile 2014 - 07:28

Il deputato Mariano Rabino (Scpi) ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico per sapere quali siano gli orientamenti dei Ministri interrogati e quali urgenti iniziative intendano porre in essere per evitare o limitare una così cospicua sperequazione dei premi di promozione erogati alle società concessionarie che gestiscono le ricevitorie.

Scritto da Sm
Rabino (Scpi): "Governo limiti sperequazione dei premi di promozione"

 

Secondo il deputato “l’articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede alla lettera b) che “il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007, mentre alla lettera c) che “l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 percento delle somme giocate, definito in relazione: agli investimenti effettuati; ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco’; l’interpretazione autentica del sopracitato comma, fornita dall’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 18, ha disposto che: ‘L’articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l’importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell’effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in sintesi, le società concessionarie che gestiscono le ricevitorie (sisal, lotto e altro) pagano allo Stato lo 0,8 per cento che a sua volta restituisce loro lo 0,5 per cento per gli investimenti effettuati e l’operato svolto per il buon funzionamento degli apparecchi di gioco”.

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