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Ddl gioco patologico: Vargiu "Lavori proseguiranno in Comitato ristretto"

20 giugno 2014 - 08:01

Il presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Pierpaolo Vargiu, sottolinea che “sul testo unificato (in materia di lotta al gioco patologico, ndr) trasmesso in data 30 ottobre 2013 alle Commissioni per l’espressione dei rispettivi pareri è pervenuto, a tutt’oggi, il parere favorevole della I Commissione, mentre la IV Commissione non ha espresso il parere di competenza e la V Commissione, il 5 novembre scorso, ha richiesto la relazione tecnica al Governo che non è ancora pervenuta”. Per questo ha proposto, con parere positivo della Commissione, che essa prosegua i propri lavori in Comitato ristretto, per valutare eventuali modifiche da apportare al testo, in particolare per quanto riguarda la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari.

Scritto da Sm
Ddl gioco patologico: Vargiu "Lavori proseguiranno in Comitato ristretto"

 

ECCO GLI EMENDAMENTI DI IERI - All’emendamento 11.100 del relatore, al comma 1, dopo le parole: ‘stabilisce altresì i termini’ aggiungere le seguenti: ‘in ogni caso non superiori a dodici mesi dalla data della sua adozione’.

0. 11. 100. 1 Mantero, Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

All’emendamento 11.100 del relatore, al comma 1, dopo le parole: ‘stabilisce altresì i termini’ aggiungere le seguenti: ‘in ogni caso non superiori a diciotto mesi dalla data della sua adozione’.

0. 11. 100. 1 Mantero, Baroni, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice (nuova formulazione). (Approvato)

All’emendamento 11.100 del relatore, al comma 2, dopo le parole: ‘o non sportivi’ aggiungere le seguenti: ‘comprese le sale bingo’. Conseguentemente: al comma 3-bis dopo le parole: ‘o non sportivi’ aggiungere le seguenti: ‘comprese le sale bingo’; al comma 3-ter dopo le parole: ‘o non sportivi’ aggiungere le seguenti: ‘comprese le sale bingo’.

0. 11. 100. 2 Baroni, Mantero, Cecconi, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

Sostituire il comma 1 con i seguenti: 1. I comuni sono tenuti ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento comunale che stabilisce i criteri in materia di ubicazione, di orari di apertura, di caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l’attività di gioco con vincita in denaro, nel rispetto dei criteri fissati ai successivi commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4 e 5. Il regolamento comunale stabilisce altresì i termini entro i quali i locali in cui si svolge l’attività di gioco con vincita in denaro operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai suddetti requisiti.

2. L’esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e l’installazione di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono vietati a una distanza inferiore a 500

metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani, nonché banche e uffici postali.

Conseguentemente: dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: 3-bis. All’interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.

3-ter. L’orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l’attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l’attività esclusiva o principale, il regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l’attività di gioco.

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d’azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1 i comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell’autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l’altra. 11. 100 Il relatore. (Approvato)

 

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