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Umbria, Buconi (pres. comm. Sanità): "Legge sul gioco presto in aula, ecco i dettagli"

20 giugno 2014 - 09:02

La Regione Umbria va avanti verso l'adozione di una sua legge sul contrasto al gioco patologico. Abbiamo acquisito la proposta presentata ieri dalla Giunta. La prossima settimana l'approveremo in commissione Sanità e quindi la porteremo in aula per licenziarla definitivamente. Lo dichiara a Gioconews.it Massimo Buconi, presidente della commissione.

Scritto da fm
Umbria, Buconi (pres. comm. Sanità): "Legge sul gioco presto in aula, ecco i dettagli"


"L'atto della giunta - sottolinea Buconi - è abbastanza completo: stiamo facendo ulteriori approfondimenti sull'adozione di incentivi per i locali che decidono di non installare slot e sul sistema sanzionatorio da applicare a chi vìola la legge. Tutto nel rispetto della normativa nazionale, che non offre molti margini d'azione". Il disegno di legge in questione è attualmente in attesa del Consiglio delle autonomie dell'Umbria.

 

L'obiettivo di fondo, sottolineato da Buconi, è approdare ad un testo che unifichi le proposte di legge fin qui presentate dai consiglieri Sandra Monacelli (Udc), Oliviero Dottorini (Idv) e Franco Zaffini (Fd'I).

 

LA LEGGE NEI DETTAGLI - La Regione Umbria, con la presente legge "promuove l'accesso consapevole, responsabile e misurato al gioco, al fine di prevenire l'insorgere e la diffusione dei fenomeni di dipendenza. Promuove iniziative per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, ed inoltre promuove il trattamento ed il recupero delle persone che ne sono affette e il supporto alle loro famiglie. Secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, sono parti attive nella realizzazione delle finalità della presente legge i comuni, singoli e associati, e le aziende sanitarie locali (Asl), compresi i servizi accreditati per l'area delle dipendenze; collaborano alla realizzazione dei suddetti indirizzi: i soggetti del terzo settore e quelli del volontariato le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore; le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti. In relazione ai principi ed alle finalità della presente legge, la Regione: promuove e valorizza la collaborazione di enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie, associazioni di categoria, volontariato e forze dell'ordine per la realizzazione di programmi e progetti tesi alla prevenzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico; promuove la creazione di gruppi di auto-aiuto per le persone affette da gioco d'azzardo patologico ed i loro familiari; sviluppa progetti di formazione per gli operatori sociali e sanitari, gli educatori delle scuole e dei centri di aggregazione giovanile, i volontari, i genitori e i gestori dei locali di sale giochi; attiva un numero verde regionale d'accesso per fornire un primo livello di consulenza e di orientamento ai servizi competenti di fronte all'insorgere di forme di dipendenza da giochi d'azzardo e per le segnalazioni e le richieste di aiuto; adotta un marchio regionale 'No Slot', rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito prevedendo misure premianti nei bandi per gli incentivi alle attività commerciali e/o agevolazioni fiscali sulla quota Irap regionale. Promuove un sistema costante di controlli verso tutte le forme di gioco d’azzardo, con la collaborazione delle Ff.Oo. e della Polizia locale, anche attraverso l’adozione di specifici accordi e protocolli operativi congiunti. Promuove (una stima) il monitoraggio della presenza delle sale giochi e delle new slot sul territorio regionale, in collaborazione con le associazioni dei soggetti gestori delle sale da gioco, delle associazioni che si occupano di problematiche correlate al gioco e delle associazioni che promuovono legalità nel territorio regionale.

COLLOCAZIONE SALE - Per quanto riguarda le sala da gioco e la loro collocazione, nella legge si stabilisce che “non è ammessa l'apertura di sale giochi che siano ubicate in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani. È facoltà dei Comuni individuare altri luoghi sensibili in cui vietare l'apertura di sale giochi, tenendo conto anche di altri fattori, quali la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica”.

DIVIETO DI PUBBLICITÀ – È vietata qualsiasi pubblicità relativa all'apertura e all'esercizio di sale giochi nei termini di cui all'articolo 7, comma 4 del Testo coordinato del decreto legge 13 settembre 2012 con la legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189.

OBBLIGHI DEI GESTORI - I gestori di sale giochi, ricevitorie, tabaccherie ed esercizi dotati di apparecchi di intrattenimento per il gioco lecito di cui all'Art. 110 comma 6 del T.u. in materia di pubblica sicurezza, devono “esporre all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo volto ad evidenziare i rischi connessi al gioco eccessivo, le conseguenze nocive anche per la salute e l'indicazione di servizi di assistenza disponibili in caso di necessità, così come stabilito dal Testo coordinato del decreto legge 13 settembre 2012 con la legge di conversione 8 novembre 2012 n. 189, all’art. 7, comma 5. I contenuti del materiale informativo sono predisposti dalla Regione avvalendosi dei Servizi competenti per materia.

INCENTIVI ALLA RIMOZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO - La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, a favore di singoli esercizi commerciali, “considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco”.

Inoltre “la Regione, i comuni, le Asl e le associazioni di categoria, di concerto con i gestori delle sale da gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale da gioco, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio”.

La Regione sostiene poi “l’attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che si occupano delle problematiche correlate al gioco. L’eventuale previsione di contributi ai soggetti di cui al comma 1 è vincolata alla partecipazione a progetti integrati con i servizi socio-sanitari territoriali, ovvero con specifici progetti promossi dalla Regione. La Regione promuove lo svolgimento da parte delle Aziende sanitarie di iniziative, anche a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d’azzardo patologico e patologie correlate.

Tali iniziative possono essere realizzate su più livelli e consistono in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, inclusi interventi di tipo residenziale”.

SANZIONI AMMINISTRATIVE – L’apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito “in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. Nel caso di reiterazione della violazione si provvede alla temporanea sospensione dell'attività da dieci ad un massimo di sessanta giorni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono irrogate e introitate dai

Comuni competenti per il 70% del totale sanzionato e per il rimanente 30% utilizzate per implementare il Fondo regionale di cui all'articolo 14. All'attuazione della presente legge provvede la Giunta regionale, con proprio regolamento da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti: quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti; stima della presenza delle sale giochi e delle new slot sul territorio regionale; quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie (stima del fenomeno del gioco d’azzardo patologico); in che misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti; quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle Asl e dai gestori, con particolare riferimento al marchio regionale 'No Slot'; quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi quanto e come la Fondazione Umbria contro l’usura interviene su casi che presentano tra l’altro la problematicità del gioco d’azzardo patologico. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo per il contrasto della devianza da gioco d'azzardo patologico. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ‘Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria’. Per l’anno 2015 si definisce un fondo pari a 200.000 euro”.

 

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