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Certificato antimafia, nuove norme in arrivo per i concessionari

07 ottobre 2014 - 11:37

Prevede norme in materia di concessioni (in via estensiva, anche di gioco) e di relative comunicazioni antimafia, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al Dlgs del 6 settembre 2011, numero 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

Scritto da Anna Maria Rengo
Certificato antimafia, nuove norme in arrivo per i concessionari

Il testo non ancora definitivo e che Gioconews.it ha potuto visionare in anteprima, prevede infatti, all’articolo 2, una serie di modificazioni concernenti le disposizioni che regolano il procedimento di rilascio delle comunicazioni antimafia, provvedimento richiesto per la stipula di contratti pubblici e il rilascio di concessioni, autorizzazioni e finanziamenti di importo inferiore alla soglia dei 150 mila euro, stabilita dall’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011.

 

 

IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO - Più in dettaglio, la modificazione apportata al comma 1 dell’art. 87interviene a precisare le modalità di rilascio del provvedimento in discorso, adeguandole, anche sul piano formale, alla funzionalità della Banca dati della documentazione antimafia. Viene, infatti, previsto che la comunicazione antimafia è acquisita direttamente dalle amministrazioni richiedenti attraverso il collegamento automatico alla Banca dati, salvo che quest’ultimo sistema informativo non rilevi iscrizioni indicative dell’esistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011. In tal caso, si avvia infatti il procedimento di riscontro dell’effettiva attualità di tali indicazioni, sviluppato dal Prefetto che adotta il provvedimento conclusivo (comunicazione antimafia liberatoria o interdittiva). L’intervento sul comma 2 del medesimo art. 87, si propone, inoltre, di ridefinire i criteri sulla base dei quali è individuato il Prefetto tenuto ad eseguire le verifiche di cui si è fatto appena cenno e ad adottare le conseguenti determinazioni.

 

LE COMPETENZE - Rispetto al testo attualmente vigente, la competenza viene ad essere concentrata, in linea generale, nel Prefetto della provincia dove l’impresa ha sede legale o secondaria con rappresentanza stabile (per i soli operatori economici ex art. 2508 c.c.). Solo per le società estere, prive di una rappresentanza stabile nello Stato, la competenza viene ancorata al luogo di sede legale delle amministrazioni richiedenti.

Un secondo ordine di modifiche interessa l’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011, nella parte in cui disciplina i tempi e il procedimento di rilascio della comunicazione antimafia nell’ipotesi in cui risultino nella Banca dati nazionale unica iscrizioni circa l’esistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (applicazione di misure di prevenzione o condanne, confermate almeno in grado di appello, per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.).

Le novità introdotte riguardano, innanzitutto, la riduzione da quarantacinque a trenta giorni del termine entro il quale il Prefetto verifica l’attualità delle predette iscrizioni (riformulazione del comma 4).

In secondo luogo, l’intervento si propone di estendere alle comunicazioni antimafia il particolare regime procedimentale, già oggi stabilito per le informazioni antimafia dall’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, allorquando, a causa della loro complessità, non risulti possibile concludere le predette verifiche nel termine di trenta giorni (nuovi commi 4-bis, 4-ter, e 4-quater).

Conseguentemente, viene previsto che il Prefetto definisca tale attività nel predetto termine di trenta giorni e che l’amministrazione - previa acquisizione di un’autocertificazione attestante l’assenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67 – procede a stipulare il contratto o rilasciare il provvedimento richiesto dall’impresa sotto condizione risolutiva, da azionare nel caso in cui il Prefetto, all’esito dei controlli, adotti una determinazione di tenore interdittivo.

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