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Stabilità: governo non chiede gettito dal Preu, maggiori entrate da slot non collegate

27 ottobre 2014 - 09:23

Il governo non si attende un maggiore gettito erariale con l'aumento del prelievo sugli apparecchi. E' quanto riportano i tecnici nella relazione tecnica che accompagna il testo di legge approdato nelle scorse ore alla Camera. “Con la norma in rassegna - si legge nella relazione - si dispone una riduzione, rispetto alla legislazione vigente, della percentuale di restituzione in vincita (c.d. payout) per il gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (c.d. Awp) in misura pari a 4 punti percentuali.

Scritto da Sm
Stabilità: governo non chiede gettito dal Preu, maggiori entrate da slot non collegate

Simmetricamente, tenuto conto del rapporto strutturale che intercorre tra payout e imposizione fiscale sul gioco in argomento, l’aliquota di imposizione viene elevata al 17 percento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l’incremento dell’aliquota di imposizione è pari a 4,3 punti percentuali".

IL NUOVO PREU (ERRATO) SULLE VLT - Ma i tecnici del governo inciampano sulle vlt. E, in particolare, rispetto all'aumento del Preu su questi apparecchi, scrivono, in maniera errata: "Relativamente, invece, alle vlt, ovvero al gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto n. 773 del 1931 (c.d. VLT) la riduzione della percentuale di restituzione in vincita (c.d. payout) è stabilita in 15 punti percentuali. Simmetricamente, per quanto già detto, l’aliquota di imposizione viene elevata al 20 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l’incremento dell’aliquota di imposizione è pari a 15 punti percentuali". Un errore grossolano, tenendo conto che, nel testo di legge, si parla di diminuzione del payout all'80 per cento e non al 70 come qui indicato, e di aumento del Preu al 9 e non al 20 per cento.

NESSUNA ATTESA DI ENTRATE - "Prudenzialmente non si stima alcun gettito quale effetto della norma. Ogni eventuale aumento di gettito, determinato annualmente a consuntivo, verrà attribuito al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’art.1, comma 430, della legge n. 147/2013”. È quanto si legge nella relazione tecnica del Governo alla legge di Stabilità, nella parte relativa al ritocco del Preu per slot machine e Vlt.

 

APPARECCHI NON COLLEGATI - Per quanto concerne le disposizioni in materia di apparecchi per il gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, il Governo prosegue sottolineando: “Dai dati in possesso dell’amministrazione, può stimarsi che ogni anno vengano accertate violazioni relative ad apparecchi scollegati pari a circa 1.550 apparecchi. Quindi, considerato che il disegno di legge prevede l’aumento dell’aliquota del 13% (applicabile dal 1.1.2015) al 17% a decorrere dal 1 aprile 2015 e che la raccolta presunta è pari a 1.500 euro per ogni giorno di gioco, può stimarsi un maggior introito erariale così quantificato:

•          1.500 x 365 = 547.500

•          547.500 x 1.550 = 848.625.000

•          848.625.000 x 13% = 110.321.250 (su base annua)

•          110.321.250 /12 x 3 = 27.580.312

•          848.625.000 x 17% = 144.266.250 (su base annua)

•          144.266.250/12 x 9 = 108.199.687

•          TOTALE: 135.780.000

A tale importo occorre aggiungere le sanzioni, previste dall’art. 39-quinquies, del predetto D.L. n. 269 del 2003, stabilite dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000, che, per prudenza, non vengono quantificate ai fini delle previsioni di maggior gettito.

Comma 23, lett. b) Dai dati in possesso dell’Amministrazione, può stimarsi che ogni anno vengano accertate almeno 10 mila violazioni della specie su un numero di circa 10 mila apparecchi. Quindi può stimarsi un maggior introito erariale così quantificato:

•          1.500 x 365 = 547.500

•          547.500 x 10.000 = 5.475.000.000

•          5.475.000.000 x 3% = 164.250.000 (su base annua)

•          TOTALE: 164.250.000

A tale importo occorre aggiungere le sanzioni, previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1998 stabilite dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta, che, per prudenza, non vengono quantificate ai fini delle previsioni di maggior gettito.

Totale comma 23, lett. a) e b)

135.780.000 + 164.250.000 = 300.030.000

Premesso che, per la lettera a), l’incremento al 17% dell’aliquota del prelievo sulla raccolta di gioco interesserà l’intero anno dal 2016, si può assumere che le misure in questione possano assicurare un gettito di circa 300 milioni annui a decorrere dal 2015”.

LUDOPATIA – Nella relazione tecnica spazio anche alle misure sul gioco patologico. “La disposizione è diretta a prevedere che nell'ambito delle complessive risorse destinate al finanziamento del SSN, a decorrere dall’anno 2015 una quota pari a 50 milioni di euro sia annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla ludopatia. In tali termini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad individuare una specifica finalizzazione degli importi destinati alle regioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie”.

CTD – Nel documento che accompagna la legge di Stabilità si prosegue mettendo l’accento sulla lotta ai Ctd. “Nel corso di più di dieci anni, in Italia, accanto alla rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico si è sviluppata una consistente rete di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale e che, come tali, di fatto esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali, tanto più efficace se solo si considera che, a differenza dei primi, i secondi: non sono collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia dogane e monopoli, gestito da Sogei, dove tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate; non versano imposte all’erario sulla loro raccolta; non sono tenuti a sopportare oneri di concessione; possono offrire ai giocatori, giacchè svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato; offrono la possibilità di effettuate giochi on line che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale; hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato; non hanno alcun onere, specie economico, conseguente alla attività di controllo e di sanzione tipica della amministrazione competente, a differenza di quanto invece accade nei riguardi di un concessionario di Stato. Tali operatori hanno avviato, e continuano a sviluppare, un ampio contenzioso in diverse sedi giudiziarie per giungere al risultato di essere, in Italia, i soli a poter offrire gioco in assenza di concessione, diversamente da quanto accade per tutte le altre imprese concorrenti che, invece, hanno da tempo accettato di offrire gioco, per conto dello Stato, sottomettendosi al rigido – ma proprio per questo protettivo, specie per la platea dei consumatori-giocatori – sistema di condizioni derivante dall’impianto regolatorio nazionale vigente in materia di offerta di gioco legale e sicuro.

La Corte di Giustizia UE, nel ribadire più volte che il regime concessorio nazionale non confligge con i principi del Trattato CE, ha ricordato che tutte le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a “motivi imperativi di interesse generale” e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro. Tali restrizioni possono, dunque, trovare giustificazione in base a obiettivi legati, da un lato, “alla riduzione delle occasioni di gioco” e, dall'altro, “alla lotta contro la criminalità mediante l'assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l'incanalamento delle attività di gioco d'azzardo entro circuiti così controllati” (cfr. Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza 16 febbraio 2012, Cause riunite C- 72/10 e C-77/10).

Ciò posto, l’attività esercitata da questi operatori, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo di scommesse), finirebbe per generare “due profili di ingiustificato privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal Tulps e che per questo, a differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono soggette a revoca dell'autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione” (così Cass. pen., Sez. III, 16.7.2012, n. 28413).

Ebbene, nel ritenuto presupposto che non sia ormai più rinviabile – per il consistente dato dimensionale assunto nel tempo dal fenomeno riferito e per la più elevata sensibilità maturatasi nel Paese nei riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l’ordine pubblico e la sicurezza, nonché la tutela delle fasce sociali più deboli, a partire da quella die minori d’età – un’azione diretta a porre un argine alle criticità rilevatesi, con lo schema di norma in esame – che si propone – si intendono introdurre disposizioni finalizzate a due prioritari obiettivi: creare una “rete di garanzia”, per coloro che dovessero, anche inconsapevolmente, acquistare prodotti di gioco presso la rete degli esercenti privi di concessione dello Stato, non diversa da quella che già, da tempo, opera attraverso il sistema dei concessionari statali per la gestione della raccolta di gioco legale e sicuro; ristabilire principi di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che comunque operano in Italia privi, invece, di concessione statale, al momento facendosi scudo di orientamenti giurisprudenziali interni non pienamente allineati alle più recenti pronunce in materia della Corte di Giustizia Ue. Con lo schema di norma, in sintesi, si vuole estendere ai soggetti che operano de facto come una rete parallela – e più concorrenziale, giacchè non soggetta al vigente quadro regolatorio statale – rispetto a quella dei concessionari di Stato, un set (quanto meno minimo) di obblighi e divieti che già valgono per i concessionari dello Stato e per la relativa sottostante filiera organizzativa (agenzie, punti scommesse), tra l’altro integrando nei riguardi di tali soggetti la portata del divieto di installare (presso tali luoghi di raccolta privi di concessione) apparecchi da intrattenimento della tipologia Awp e Vlt, prevedendo misure che favoriscano la emersione ed individuazione dei centri di raccolta di gioco senza concessione (i quali attualmente spesso si confondono, anche per la compresenza in essi di vendita commerciale generalista) ed introducendo un sistema di determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta unica sulle scommesse – dato che tali esercizi neppure assolvono l’imposta sul gioco, giacchè non concessionari di Stato – di natura necessariamente forfetaria, dato che questi operatori non sono evidentemente collegati al totalizzatore nazionale (dove, come già detto, tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate). Il set di nuove disposizioni, tra l’altro, punta altresì ad allargare – eminentemente per motivi di ordine pubblico e sicurezza – il reticolo delle opportunità, per lo Stato, di intercettare e contrastare un fenomeno sempre avvertito, anche in sede comunitaria: quello del c.d. match fixing. Procedendo partitamente all’esame delle diverse componenti dello schema di norma, in disparte l’enunciato contenuto nella sua alinea, che vale altresì ad identificare il novero dei soggetti cui in concreto le disposizioni troveranno applicazione, si osserva che: con la lettera a) viene previsto che gli obblighi previsti dalla normativa in materia di “antiriciclaggio”, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che esercitano l’attività di offerta di gioco, specie di scommesse, in mancanza di concessione statale. Infatti, l’articolo 10 del citato decreto prevede che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14”. Tale ultima disposizione (v. le si riferisce, tra l’altro, agli “operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri (…):

“e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli]; e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”. Poiché la lettera e-bis) fa espresso riferimento ai “soggetti in possesso delle concessioni”, con la nuova disposizione si vogliono estendere espressamente gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio anche da coloro che offrono in Italia gioco, in particolare scommesse, pur in mancanza di una concessione di Stato. Con la lettera b) si intende, oltre che eliminare un ingiustificato vantaggio competitivo di cui godono coloro che operano senza concessione statale, puntare a garantire la platea dei giocatori dai rischi di un’offerta di gioco del tutto incontrollata.

In Italia, infatti, gli eventi sui quali è possibile scommettere sono solo quelli inseriti in un “palinsesto” ufficiale, valido per tutti i concessionari di Stato, nonché in palinsesti c.d. “complementari” predisposti dai singoli concessionari e tuttavia sottoposto alla vigilanza dell’amministrazione concedente per assicurare il rispetto anche di una serie di “valori”, quali quelli di natura sociale, familiare, religiosa, di costume.

Chi, invece, opera senza concessione può permettersi – a tutta evidenza – di scegliere gli eventi in totale autonomia e libertà, inserendo nel proprio palinsesto qualunque evento, senza alcuna forma di controllo statale. Tale situazione, oltre quindi determinare un ingiusto vantaggio competitivo proprio a coloro che operano senza concessione, non può affatto escludere che si consenta di scommettere anche su eventi contrari al buon costume, all’ordine pubblico o che possono offendere sentimenti religiosi o altri livelli di sensibilità.

Con la disposizione in esame, dunque, si intende porre un freno a ciò che, oggi, è frutto di una vera e propria lacuna, imponendo a tutti coloro che offrono scommesse sul territorio dello Stato il dovere di attenersi, nella scelta degli eventi oggetto del gioco, solo a quelli che derivano dal rispetto di determinati standard. Di poter accettare giocate solo sugli eventi (la cui numerosità, comunque, assicura la più ampia gamma di possibilità) che siano stati autorizzati dallo Stato. Con la lettera c) si intende colmare un’altra lacuna.

Nel circuito dei concessionari le scommesse possono essere accettate entro un deter costituito dall’importo complessivo della vincita teorica. In particolare, è previsto il divieto di accettare giocate se la vincita eventuale supera l’importo di euro diecimila.

Ora, anche questo limite deve poter valere per coloro che operano senza concessione nazionale. Ciò per una intuibile serie di ragioni positive, non ultima quella di perseguire possibili forme di ripulitura, attraverso vincite fittizie, di denaro proveniente da fonti non chiare o lecite.

4) con la lettera d) si prevede espressamente l’applicabilità, agli operatori senza concessione, delle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. “Decreto Balduzzi”).

La prima delle disposizioni citate prevede l’obbligo di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Peraltro, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

Le medesime formule di avvertimento devono essere altresì riportate su apposite targhe esposte nei punti di vendita. I gestori di sale da gioco e di esercizi della rete in concessione, in cui vi sia anche offerta di scommesse, sono poi tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla Gap.

Il comma 8 del citato art. 7, fermo restando il divieto di gioco per i minori (di cui all’art. 24, commi da 20 a 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011), stabilisce il divieto di ingresso, per i minori, nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro. Il titolare dell'esercizio deve inoltre identificare la persona verosimilmente minore di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Queste disposizioni, per come già vigenti, sono certamente suscettibili di applicazione anche nei riguardi degli esercizi in cui, per quanto in assenza di concessione, si offre gioco con vincite in denaro.

Per questo la disposizione in commento – per chiarezza ed a scanso di residui dubbi – è compilata in modo tale da ribadire sostanzialmente la persistenza applicativa delle norme innanzi citate, a tutto vantaggio della salvaguardia delle fasce sociali più deboli, a partire dai minori d’età.

5) con la lettera e) prevede l’obbligo, per il proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio o il punto di raccolta in cui si offrono scommesse in mancanza di concessione di comunicare, entro sette giorni, l’esistenza dell’attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all’autorità di Pubblica sicurezza, con i dati anagrafici del soggetto che esercita tale attività. Per i punti di vendita già in essere, l’obbligo deve essere adempiuto entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Infatti, i soggetti che offrono scommesse al pubblico hanno l’obbligo di presentare all’Amministrazione una dichiarazione di inizio attività, nonché l’obbligo di richiedere all’Autorità di pubblica sicurezza il rilascio della licenza di Polizia.

In questo modo, l’Autorità di pubblica sicurezza viene a conoscenza dell’ubicazione dell’esercizio ove viene svolta l’attività, nonché dei dati anagrafici del titolare, al fine di poter effettuare i dovuti controlli, sia preventivi sia durante la gestione, considerata la particolarità e delicatezza dell’attività ivi svolta. I soggetti che agiscono nel settore in esame privi di concessione e, quindi, di autorizzazione di polizia, non dichiarano ad alcuno né l’inizio dell’attività né l’ubicazione dell’esercizio né il soggetto titolare del medesimo, impedendo, quindi, alle autorità di pubblica sicurezza di poter conoscere tali notizie indispensabili per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed utili anche per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata.

La norma in esame prevede l’obbligo di fornire l’ubicazione dell’esercizio in cui viene svolta l’attività ed i dati anagrafici del relativo titolare al soggetto proprietario dell’immobile in cui ha sede l’esercizio o il punto di raccolta, ovvero il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario. Con la lettera f) si intende superare un problema che appare rilevante. Nei riguardi degli esercizi in cui si offrono scommesse in assenza di concessione è già operante il divieto di installazione di AWP e VLT (apparecchi di cui all’art. 110, co. 6, lett. a) e b), Tulps). Tuttavia, a causa di un contenzioso avviato dai titolari di tali esercizi, l’effettività del divieto è posta seriamente a rischio. L’occasione della norma in esame vuole essere, dunque, anche opportunità per ribadire la persistenza di tale divieto. Innovativa è invece la previsione – al fine di corroborare e sostenere l’effettività di detto divieto – per cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deve cancellare i titolari di esercizi che offrono gioco con vincite in denaro, senza concessione, dall’elenco (assolutamente generale) degli esercenti che, invece, detti apparecchi possono installare, giacchè comunque ascrivibili alla rete statale di raccolta del gioco. Quanto alla lettera g) della norma in rassegna, si osserva che l’ordinamento nazionale, quanto meno per attenuare gli effetti della concorrenza della rete di offerta di gioco parallela rispetto a quella ufficiale, con l’art. 1, co. 66, della legge n. 220 del 2010 ha introdotto disposizioni volte stabilire che anche gli operatori di detta rete parallela sono tenuti ad assolvere l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998. Questa disciplina – oltre a dimostrarsi gravata di adempimenti amministrativi anche per i soggetti passivi dell’imposta – tuttavia non risulta particolarmente efficiente per una tipologia di soggetti (che pure devono essere contribuenti) quali quelli cui l’attuale schema di norma è rivolto. Per questo, con la proposta normativa in esame si intende introdurre un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato. La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacchè sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito dal partner tecnologico Sogei, che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole giocate, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all’estero, dove affluiscono le giocate effettuate.

Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1998 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela innanzi detta.

In particolare: la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell’accertamento (ai sensi dell’articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue: la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato); la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri; la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza. Il principio della riserva di legge in materia tributaria resta in ogni caso ampiamente salvaguardato, considerato che tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla “media” pari al triplo di questa. I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di “palinsesto”, sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale. Per quanto riguarda l’aliquota applicabile, l’art. 4 del D.Lgs n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all’8 per cento per le scommesse sportive). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8%), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa. Si evidenzia, da un lato, che l’aliquota dell’8 per cento è molto più bassa di quella applicabile alle scommesse ippiche e, dall’altro, che gli operatori in discorso, a differenza dei concessionari, non corrispondono alcunché a titolo di canone concessorio. Con la lettera h), infine, si prevedono le sanzioni amministrative per le violazioni agli obblighi e divieti di cui alle fattispecie previste dalle lettere da b) a f). Quanto alle lettere a) e g) non occorre individuare sanzioni giacchè i sistemi legali vigenti, richiamati dalle fattispecie in esse contemplate, già sono dotate di propri apparati sanzionatori. Quanto alle previsioni di maggior gettito possono valere i seguenti elementi.

Con riferimento alla disposizione introdotta dalla lettera g), da dichiarazioni rese, anche recentemente, dalle associazioni di categoria e divulgate dai media, i punti di offerta non autorizzati supererebbero le 7.000 unità. Prudenzialmente, la platea dei contribuenti interessati può essere plausibilmente stimata in circa 7.000 unità.

Per una stima della possibile entità dell’imponibile medio forfettario per ciascun punto di raccolta non autorizzato può procedersi come segue.

Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, emerge che la rete degli operatori non autorizzati è principalmente localizzata nelle grandi aree urbane e nelle zone meridionali, dove la raccolta media è di gran lunga più alta.

La raccolta media provinciale (elemento di riferimento per la determinazione dell’imponibile forfetario) può, con dato di sintesi, considerarsi pari a circa 400.000 euro annui, come emerge dai dati ufficiali pubblicati sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Triplicando, come previsto dalla norma, il detto importo di 400.000 euro, si attiene una ammontare medio pari a 1.200.000 euro che, moltiplicato per i 7.000 punti non autorizzati (prudenzialmente stimati), dà una base imponibile complessiva pari a 8,4 miliardi di euro.

Applicando a tale base l’aliquota prevista dalla norma (8%) si ottiene un potenziale gettito pari a circa 672 milioni di euro.

Infine, dall’applicazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla lettera h) per le violazioni agli obblighi e divieti di cui alle fattispecie previste dalle lettere da b) a f), nonché di quelle già applicabili, in base alla legislazione vigente, alle fattispecie di cui alle lettere a) e g), derivano maggiori entrate che, tuttavia, per motivi prudenziali, non vengono quantificate ai fini delle previsioni di maggior gettito”.

ITER IN PARLAMENTO - Intanto domani in commissione Bilancio della Camera è atteso il parere al Presidente della Camera per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità 2015.

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