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Camera, Commissione Bilancio: ecco tutti gli emendamenti sul gioco alla Stabilità

11 novembre 2014 - 09:05

Come annunciato ieri sono tanti e diversi gli emendamenti che riguardano il gioco alla legge di Stabilità 2015 presentati in Commissione Bilancio della Camera.

Scritto da Sara
Camera, Commissione Bilancio: ecco tutti gli emendamenti sul gioco alla Stabilità

 

 

ECCOLI NEL DETTAGLIO - Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 6 della legge 11 novembre 1983 n. 638, e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «12. Ai soggetti titolari di unico trattamento pensionistico o di più trattamenti pensionistici la cui somma degli importi percepiti, a prescindere dal requisito anagrafico, non superi la soglia di seicento euro» viene comunque corrisposto un rateo integrato nella misura minima di 600 euro per dodici mensilità» Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3.150.000.000 euro per l'anno 2015, a 3.150.000.000 euro per il 2016, a 3.150.000.000 euro per il 2017 si provvede mediante: a) Sopprimere i commi 9, 12 e 21 dei l'articolo 17 della presente legge; b) Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate ai l'entrata del Ministero dell'economia e finanze; c) Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 300 milioni di euro.

2. 8. Villarosa, Castelli, Caso.

 Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Nell'individuazione dell'organico di diritto utile per l'attuazione del piano di immissioni in ruolo su posti di sostegno, all'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, apportare la seguente modificazione: al comma 2, in fine, sono inserite le seguenti parole: «In base alle certificazioni fornite e alle esigenze rilevate per gli alunni, tale organico deve comunque rispettare il rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. Conseguentemente: a) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000.000 euro a decorrere dal 2015; b) entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 700.000.000 euro; c) all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: 1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro, ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

3. 39. Currò.

Conseguentemente, all'onere quantificato nella misura di 17.700 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015 e per i due anni successivi, si provvede: Per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali disposizioni per modificare la misura dei prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito; 2) Per un importo pari a 400 milioni, l'utilizzo delle somme     riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di 222; quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Pesco, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Villarosa, Alberti, Barbanti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Caso, Castelli.

 

All'articolo 45, dopo il comma 4 inserire i seguenti: c) 4-ter. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro. (600) d) 4-quater. Ferme restando le disposizioni di cui 66, agli articoli 13 e 14 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 89, entro convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza Unificata, adottano accordi per la riduzione delle spese per incarichi di consulenza nelle società partecipate per assicurare maggiori risparmi annui non inferiori a 150.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 (150)
5. 28. Villarosa, Castelli, Caso.

Art. 7-bis. (Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro). 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro all'anno per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a sostenere, mediante il riconoscimento di agevolazioni a fondo perduto e/o sotto forma di prestito rimborsabile, soggetti privati che intendano avviare una nuova impresa o che abbiamo costituito un'impresa da almeno sei mesi e risulti inattiva. 2. L'impresa di cui al comma 1 deve essere partecipata da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 1) giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni; 2) donne di età superiore ai 18 anni; 3) disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi tre mesi; 4) persone in procinto di perdere il posto di lavoro; 6) lavoratori precari con partita IVA; 3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere avviata con meno di 10 addetti e rivestire una delle seguenti forme giuridiche: 1) ditta individuale; 2) società cooperativa con meno di 10 soci; 3) società in nome collettivo; 4) società in accomandita semplice; 5) associazione fra professionisti; 6) società a responsabilità limitata. . L'impresa di cui al comma 1 deve essere avviata in uno dei seguenti settori: 1) attività manifatturiere; 2) costruzioni ed edilizia; 3) riparazioni di autoveicoli e motocicli; 4) affittacamere e bed & breakfast; 5) ristorazione con cucina; 6) servizi di informazione e comunicazione; 7) attività professionali, scientifiche e tecniche; 8) agenzie di viaggio; 9) servizi a supporto alle imprese; 10) istruzione; 11) sanità e assistenza sociale non residenziale; 12) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento con esclusione delle attività delle lotterie, delle scommesse e delle case da gioco); 13) attività di servizi per la persona. Nel caso di avvio di un'attività di consulenza o professionale è consentito l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nel caso in cui l'impresa abbia assunto la forma giuridica di associazione o società fra professionisti; 5. Qualora l'impresa di cui al comma 1 venga avviata con un investimento iniziale sino a 50.000 euro, l'agevolazione è pari al 100 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 50.000 euro e i 100.000 euro l'agevolazione è pari al 90 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 100.000 euro e i 150.000 euro l'agevolazione è pari all'80 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. È, inoltre, previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi di avvio dell'impresa pari a 5.000 euro. Il prestito rimborsabile è erogato nella forma di finanziamento della durata di 60 mesi con tasso fisso, pari al tasso di riferimento UE. Non sono richieste garanzie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali per le quali è richiesta, in particolare, la garanzia fideiussoria degli amministratori. 6. Il Fondo di cui al comma 1 non finanzia nuove imprese che: 1) nascano dal rilevamento di una impresa esistente o dall'acquisto di un ramo di azienda; 2) abbiano individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da un'attività operante nello stesso settore; 3) abbiano un amministratore che risulti titolare o amministratore di un'altra impresa operante nello stesso settore. 7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati il funzionamento del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riconoscimento delle agevolazioni ivi previste e le modalità di presentazione delle domande di accesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente all'articolo 46, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche: 2015: CP: – 150.000.000; CS: – 150.000.000. 2016:CP: – 150.000.000;CS: – 150.000.000. 2017:CP: – 150.000.000; CS: – 150.000.000.

7. 022. Scotto, Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Paglia, Melilla, Quaranta, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Matarrelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti: , società, associazioni professionali e associazioni temporanee di impresa (ATI). Conseguentemente: all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: 1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro; all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: 1) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015). 2) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Il Ministro dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma deiMonopoli di Stato provvede ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito pari a 400 milioni di euro; 2-ter. L'autorizzazione di spesa relativi all'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222; è ridotta di 400 milioni di euro.

Sopprimere l'articolo 12.

9. 40. Ruocco, Caso, Castelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti: 10-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto legge 1o 159, convertito in legge, ottobre 2007, n. 222, sono con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1o gennaio 2015, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, 12 del 1 1 al BURC, Parte I e II, n. supplemento straordinario n.o luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 10-quater. 10-  ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 10-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 10-  quater. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui al comma 10-bis, gli appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti utilizzatori e tutti gli enti pubblici aventi sede in Calabria, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi quindici anni, almeno tredici anni di servizio nei lavori socialmente utili e di 81 del 2000 e al pubblica utilità di cui al decreto legislativo n. 280 del 1997, È fatta salva la possibilità per i decreto legislativo n. lavoratori di cui al comma precedente, di accettare l'assunzione nella categoria B qualora l'Ente utilizzatore non bandisca le procedure concorsuali. 10-  quinquies. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 10-bis in favore della regione Calabria è concesso, con provvedimento dei Ministro dell'economia e delle finanze; un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma seguente. Tali risorse si intendono aggiuntive a quelle già storicizzate per il pagamento dei sussidi Lsu da parte dello Stato e a quelle della regione Calabria utilizzate per il pagamento di sussidi Ipu e ore integrative ad lsu ed Ipu. 10-  sexies. A valere dal 1o gennaio 2015, 269, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326, e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. successive modificazioni, le parole: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 4 per cento delle somme giocate».
10. 28. Aiello, Bruno Bossio, Censore.

È istituito il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione, di formazione e di cura in favore delle persone affette da «Gioco d'Azzardo Patologico» al quale annualmente è destinata una quota pari all'uno per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo. 2. Al Fondo di cui al comma 1 sono annualmente destinati: a) una quota pari all'1 per cento della raccolta per il gioco d'azzardo, ovvero della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani, includente le somme destinate alle vincite e alla remunerazione degli operatori della filiera calcolata sulla media del triennio precedente; b) le somme pagate a titolo di sanzione per la violazione delle disposizioni della presente legge, dell'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della presente legge, e dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189; c) le somme relative ai premi non riscossi dei giochi d'azzardo.

14. 10. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Brugnerotto, Cariello.

 

Sostituire primo periodo con il seguente: Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39, comma 2, a decorrere dall'anno 2015, sono annualmente destinati 50 milioni di euro alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni, con le seguenti: 137,5 milioni.

14. 5. Rondini, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro con le seguenti: non inferiore a 200 milioni di euro.

14. 9. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, D'Incà, Sorial.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni. Conseguentemente all'articolo 44, apportare le seguenti modifiche: a) al comma 21, lettera a) sostituire le parole: non inferiore al 70 per cento con le seguenti: non inferiori al 69 per cento e le parole: del 17 per cento con le seguenti: 17,5 per cento; al comma 21, lettera b), sostituire le parole: 81 per cento con le seguenti: 80 per cento e le parole: 9 per cento con le seguenti 10 per cento. 14. 12. Beni.

Al comma 1 sostituire le parole: pari a 50 milioni con le seguenti: pari a 100 milioni. Conseguentemente: all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni a decorrere dal 2015.

14. 19. Binetti, Sberna, Fauttilli, De Mita.

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 50 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: 55 milioni di euro è annualmente destinate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Conseguentemente dopo il comma 1) aggiungere i seguenti commi: 1-bis. «Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze 1-ter. «I servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle Regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. Il Ministero della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP. 1-quater. «Al fine di fornire il sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti di servizi pubblici e progetti previsti dai piani di zona di cui alla legge 8 novembre 200, n. 328. 1-quinquies: «Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio», L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le Regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze. L'Osservatorio effettua il monitoraggio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici ad essa associati, nonché ai relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie, trasmettendo al Ministro della salute un rapporto annuale sull'attività svolta. 1-sexies. «L'Osservatorio di cui al comma 1-quinquies è composto da: a) cinque esperti designati, rispettivamente, due dal Ministero della salute, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze; b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra gli operatori dei servizi delle dipendenze patologiche; c) tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; d) tre componenti individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le associazioni di volontariato a carattere nazionale rappresentative delle famiglie e dei giovani; e) tre componenti individuati dal Ministero della salute tra le associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale che svolgono attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti; f) tre esperti nella cura delle dipendenze designati dal Ministro della salute. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese, Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-septies A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 1-octies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.

14. 20. Beni, Lenzi, Argentin, Amato, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Murer, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Mariano, Becattini, Bini, Miotto.

 

Al comma, 1, primo periodo, sostituire le parole alla cura con le seguenti: alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione. Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze. 1-ter, I servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle Regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali. Il Ministero della salute con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP. 1-quater. Al fine di fornire il sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti di servizi pubblici e progetti previsti dai piani di zona di cui alla legge 8 novembre 200, n. 328. 1-quinquies, Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente Legge, è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le Regioni, anche ove istituiti attraverso gli osservatori regionali sulle dipendenze. L'Osservatorio effettua il monitoraggio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici ad essa associati, nonché ai relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie, trasmettendo al Ministro della salute un rapporto annuale sull'attività svolta. 1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-quinquies è composto da: a) cinque esperti designati, rispettivamente, due dal Ministero della salute, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze; b) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, scelti tra gli operatori dei servizi delle dipendenze patologiche; c) tre componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; d) tre componenti individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra le associazioni di volontariato a carattere nazionale rappresentative delle famiglie e dei giovani; e) tre componenti individuati dal Ministero della salute tra le associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale che svolgono attività di prevenzione della patologia da GAP e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti; f) tre esperti nella cura delle dipendenze designati dal Ministro della salute. 1-septies. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la Finanza pubblica. 1-octies. A decorrere dalla costituzione dell'Osservatorio di cui al presente articolo, cessa l'attività dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012,189. 1-nonies, Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado.

14. 1. La XII Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo con le seguenti: ai servizi di diagnosi e cura per le dipendenze, con particolare attenzione alla nuove forme di dipendenza grave dal gioco d'azzardo, alle azioni concrete di prevenzione e di informazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, ai trasferimento dell'Osservatorio presso il Ministero della salute, alla attivazione del sistema di controllo degli accessi alle strutture di gioco attraverso modifiche nell'uso della tessera sanitari.

14. 17. Binetti, Sberna, Fauttilli, De Mita.

Al comma 1 sostituire la parola: cura con le seguenti: prevenzione, cura e riabilitazione.

14. 8. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Cariello, Caso, Castelli.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella misura massima del 10 per cento, tali risorse possono essere impiegate anche per programmi di prevenzione e/o riduzione del danno.

14. 3. Zanin, Ventricelli, Taricco, Prina.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella misura massima del 20 per cento, tali risorse possono essere impiegate anche per programmi di prevenzione e/o riduzione del danno anche finanziando lo studio e l'applicazione di dispositivi e software da veicolare nei sistemi di gioco per renderli meno dannosi.

14. 4. Zanin, Ventricelli, Taricco, Prina, Zanin.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Ai fini dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche con riferimento all'inclusione delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è adottato inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, il Ministro della salute apporta le necessarie integrazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296, al fine di inserire il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria. Conseguentemente: a) all'articolo 17 al comma 1, sostituire le parole 250 milioni, con le parole 50 milioni; sopprimere il comma 9, sopprimere il comma 21. b) All'articolo 44: Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti: 27-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento». 27-ter. Al decreto legislativo, 15 dicembre-1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento»; 2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento»; b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura de 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento».

14. 13. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. È assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per la prosecuzione delle sperimentazioni in essere riguardanti a l'individuazione e al controllo telematico a distanza dei soggetti a rischio ludopatia e per la generazione di messaggi di allerta, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di software in grado di individuare e prevenire i comportamenti patologici, tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della privacy. Conseguentemente all'articolo 46, comma l tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015: – 1.000.000; 2016: – 1.000.000; 2017: – 1.000.000.

14. 14. Saltamartini.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Il Governo entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge provvede a riesaminare tutte le convenzioni siglate con le concessionarie di giochi trasformando l'obbligo a carico dei concessionari di effettuare iniziative pubblicitarie in obbligo di trasferire le medesime risorse allo Stato che provvede con le modalità di cui al comma 1 a finanziare progetti e programmi di prevenzione.

14. 15. Anzaldi.

Sostituire la rubrica con la seguente: Art. 14. (Contrasto della dipendenza grave dal gioco d'azzardo).

14. 18. Binetti, Sberna, Fauttilli, De Mita.

All'articolo 14, sostituire la rubrica con la seguente: Contrasto al gioco d'azzardo patologico.

*14. 2. La XII Commissione. Sostituire la rubrica con la seguente: Art. 14. (Contrasto al gioco d'azzardo patologico).

*14. 11. Miotto, Carnevali, Beni, Grassi, Lenzi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

Sostituire il titolo della rubrica con il seguente: Art. 14. (Prevenzione, cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico).

14. 7. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: Art. 14-bis. (Istituzione Fondo per La cura dell'epatite C e l'utilizzo di farmaci innovativi). 1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo di 25 milioni di euro per il quinquennio 20152019, finalizzato a consentire l'accesso alle nuove terapie e ai nuovi farmaci, con particolare riferimento alla cura delle persone affette da epatite C. Conseguentemente all'articolo 17 comma 1, sostituire le parole 250 milioni con le seguenti: 245 milioni.

14. 01. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla, Scotto.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: Art. 14-bis. (Contrasto alla contraffazione).

Il comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 è sostituito dal seguente: 49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte dei titolare o dei licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa dell'Unione Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale, il contravventore è ai sensi dell'articolo 517-quater dei codice penale.

14. 02. Fantinati, Cariello, Gallinella, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Brugnerotto, Crippa, Mucci, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: Art. 14-bis. 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni possono avviare presso le ASL, i Servizi per le dipendenze, DSM e i Consultori, gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso attraverso appositi spazi messi a disposizione all'interno delle citate strutture. 2. I gruppi di auto aiuto di cui al comma l del presente articolo potranno essere attivati al fine della presa in carico di persone con disturbi della personalità o disturbi del tono dell'umore conciati alla patologia da gioco d'azzardo. 3. I conduttori dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso potranno essere individuati tra il personale delle ASL addetto alla presa in carico, oppure da parte di ex pazienti con certificato di remissione da Gioco d'azzardo patologico o da parte di psichiatri del Servizio Sanitario Nazionale. 4. I conduttori dei gruppi di auto aiuto o di mutuo soccorso dovranno usufruire di supervisioni periodiche da parte di psicoterapeuti con specializzazione in "Psicoterapia di Gruppo". In assenza della figura professionale di cui al presente comma la ASL può avvalersi di psicoterapeuti in regime di consulenza esterna. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro finalizzato a fornire ai cittadini informazioni inerenti i luoghi di cura e i contatti con le strutture pubbliche sul territorio nazionale Cui rivolgersi in particolari momenti di crisi psicologica, economica od occupazionale. Gli operatori del numero verde saranno selezionati tramite procedura indicata dall'ordine nazionale di tipo sanitario competente per materia. 6. Nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute una sezione dovrà essere dedicata a fornire ai cittadini in particolari momenti di crisi psicologica economica od occupazionale e ai loro familiari tutte le informazioni necessarie al trattamento suddetto nonché sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti dei servizi pubblici ivi operanti. 7. Al fine di sostenere l'avvio dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso di cui al presente articolo a decorrere dal 2015 sono stanziati 20 milioni di euro": Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza Stato — Regioni determina la modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei progetti presentati e le forme di monitoraggio sui gruppi di mutuo soccorso e di auto aiuto. Conseguentemente all'articolo 44, comma 20, lettera g) dopo le parole con aliquota massima, aggiungere le seguenti: aumentata dello 0,25 per cento.

14. 04. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, D'Incà, Colonnese.

 

Art. 39-bis. (Finanziamento livelli essenziali di assistenza). 1. Al fine del finanziamento dell'aggiornamento (lei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono destinate, in forma aggiuntiva, le risorse derivanti dall'i per cento degli introiti delle somme giocate complessivamente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011, nonché l'1 per cento della spesa complessiva annuale sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo Nella spesa di cui al presente sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all'Erario. Ai fini dell'attuazione presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte La riduzione dell'i per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dell'1 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi (l'azzardo e la destinazione di una quota pari all'1 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo.

39. 07. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Currò, Cariello.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente: Art. 39-bis. (Finanziamento livelli essenziali di assistenza). 1. Al fine del finanziamento dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono destinate, in forma aggiuntiva, le risorse derivanti dall'1 per cento degli introiti delle somme giocate complessivamente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011, nonché l'1 per cento della spesa complessiva annuale sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo. Nella spesa di cui al presente sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all'Erario. Ai fini dell'attuazione presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dell'1 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dell'1 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo e la destinazione di una quota pari all'1 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo. 2. Un ulteriore 2 per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo, costituendo quota differente da quella prevista al comma 2, lettera a), è depositata su apposito Fondo denominato «Fondo per il Reddito di Cittadinanza finalizzato al finanziamento di uno strumento per l'integrazione di redditi per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa come definito e quantificato dall'ISTAT. Ai fini dell'attuazione del presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione del 2 per cento del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione del 2 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo, destinando tali somme, insieme a una quota pari al 2 per cento della remunerazione degli operatori delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo, alla costituzione del Fondo di cui al presente comma.

39. 010. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

 

ART. 44 - Dopo il comma 3 applicare il seguente:  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per Sa modifica della misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento – entro il limite dell'1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma l, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

21. 118. Luigi Di Maio, Lombardi, Ciprini, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per tutela dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, fino al raggiungimento dei 400 milioni di euro. Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: 1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24,000 euro ma non a 26,000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

44. 165. Currò, Cariello, Castelli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2015 non inferiore a 800 milioni di euro.

21. 270. Lombardi, Ciprini, Luigi Di Maio, Nesci, Cozzolino, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

 

All'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, 244, relativa al fondo comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è rifinanziata, nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per le finalità stabilite 662, relative dall'articolo 3, comma 83 della legge 23 dicembre 1966, n. alla destinazione degli utili erariali del gioco del lotto alla tutela del patrimonio culturale.
24. 1. Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 7, lettera b), capoverso articolo 17-ter, dopo le parole: di previdenza, aggiungere le seguenti parole: e a tutte le amministrazioni pubbliche, anche locali, aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163 dei 2006. All'onere quantificato nella misura di 3 miliardi, a decorrere dall'anno 2015 si provvede: a) Per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al, fine di conseguire un maggior gettito; b) Per un importo pari a 400 milioni, l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: 1) 600 euro, se il reddito complessivo non e superiore a 24.000 euro; 2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

44. 184. Pesco, Caso, Castelli.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti: 20-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione dei monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia.». 20-ter. All'onere derivante dal comma 20-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 20-quater. Le norme di cui al precedente comma 20-bis si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.

44. 363. Schullian.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti: 20-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone aggiuntive caratteristiche tecniche per le apparecchiature per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 773, affinché i tagliandi di vincita emessi contengano le seguenti informazioni: a) nome e cognome del giocatore; b) data, ora e luogo di inizio e di fine giocata; c) somme inserite dal giocatore per effettuare le giocate, somma finale di vincita e differenza tra le due. 20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al comma precedente stabilisce altresì le modalità di conservazione di copia del tagliando di vincita presso l'esercizio, per un periodo comunque non inferiore a quello stabilito per la prescrizione degli accertamenti fiscali, e le modalità della comunicazione delle vincite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

44. 329. Rosato.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti: 25-bis. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110 comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, possono richiedere il rilascio in uso dei logo identificativo «no slot» le cui condizioni per il rilascio e la revoca sono da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio. 25-ter: Le funzioni di vigilanza e controlla sull'osservanza del corretto utilizzo del logo identificativo «no slot» sono effettuate dai comuni nei quali sono ubicati gli esercizi commerciali e i circoli privati.

44. 213. Beni, Carnevali, Grassi, Patriarca, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

Dopo il comma 25, inserire il seguente: 25-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute istituito un fondo denominato: «Fondo per la previsione, la cura, la riabilitazione e il sostegno delle vittime del gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie», cui sono destinate, a decorrere dai 2015, le seguenti risorse: a) una quota pari all'uno per cento della raccolta per il gioco d'azzardo, ovvero della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani, includente le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all'erario e calcolata sulla media del triennio precedente. Tale quota è destinata a finanziare programmi ed interventi continuativi previsti dalla presente legge. b) le somme relative ai premi dei giochi d'azzardo non riscossi entro i termini, che andranno a determinare il budget annuale per interventi e progetti a termini; c) le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei comma 21; d) gli incrementi delle sanzioni previste dal comma 25.

44. 180. Baroni, Barbanti, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Caso, Castelli.

Dopo il comma 25, inserire il seguente: 25-  bis. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) 773, e successive modificazioni, del regio decreto 18 giugno 1031, n. ovvero ogni altro apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevarne tuo dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età, Sono considerati idonei sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito al giocatore. Le disposizioni, di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1o giugno 2015.
44. 179. Baroni, Barbanti, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Caso, Castelli.

 Dopo il comma 25, inserire il seguente: 25-bis. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di finanziamento illecito ai partiti, laddove si verifichi l'erogazione di un finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1 al soggetto erogante operante nel settore del gioco d'azzardo, entro trenta giorni dall'accertamento dell'erogazione del finanziamento diretto o indiretto è comminata una sanzione amministrativa da parte del Ministero dell'economia e finanze pari a cinque volte l'importo erogato, sono fatti salve eventuali azioni relative al reato di finanziamento illecito ai partiti ai sensi della legislazione vigente.

44. 181. Baroni, Barbanti, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Caso, Castelli.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente: 25-bis. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: e-bis). Il limite massimo delle concessioni messe in gara alle quali può concorrere il medesimo soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso soggetti controllati o collegati, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero anche quale membro di un consorzio o di un raggruppamento temporaneo di imprese è fissato nel 10 per cento.

44. 11. Carella.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente: 26-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 la base imponibile ai fini del calcolo si imposta sugli spettacoli per le case da gioco, come determinata dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640 è ridotta forfettariamente di una percentuale pari al 50 per cento. Conseguentemente, all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 85 milioni.

44. 59. Marguerettaz.

Conseguentemente: a) all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti: 1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro; b) sopprimere l'articolo 12; c) dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

Art. 45-bis. Il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma   dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
2. Le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti   della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 223, sono destinate in misura pari a 400 milioni di euro maggio 1985, n. a decorrere dall'anno 2015 alla copertura degli oneri derivati dall'articolo 44-bis. d) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2015»; e) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineate per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015».
44. 013. Cancelleri, Caso, Castelli.

All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma». 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1.

44. 018. Di Salvo, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan, Nardi.

 

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