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Regione Abruzzo: due proposte di legge sul gioco arrivano in commissione Bilancio

24 marzo 2015 - 14:42

In Regione Abruzzo si torna a parlare di gioco. È previsto per domani, in Prima Commissione (Bilancio), la discussione delle disposizioni per il contrasto al gioco d’azzardo e di quelle per la lotta al gioco patologico.

Scritto da Sm
Regione Abruzzo: due proposte di legge sul gioco arrivano in commissione Bilancio

Si tratta di due proposte di legge. La prima a firma di Leandro Bracco, del Movimento Cinque stelle e arriva a oltre un anno di distanza dalla legge sul Gap vigente in Abruzzo (dal novembre 2013, con distanziometro di 300 metri) e in attesa della white list dei locali no slot e dell'introduzione di sgravi fiscali a loro ricompensa, annunciate dalla Giunta, si propone di "promuovere iniziative per il recupero sociale dei soggetti coinvolti tramite collaborazioni tra aziende sanitarie locali e Comuni favorendo da un lato un’informazione capillare e dall’altro incentivando l’educazione circa le nefaste conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo". Il documento chiede inoltre di "dare impulso e sostenere quelle attività che abbiano come fine la formazione di personale specializzato il cui compito sarà poi quello di occuparsi dei problemi legati al Gap (acronimo di gioco d’azzardo patologico). Incoraggiare l’educazione al gioco anche all’interno delle scuole, nei luoghi deputati all’educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età".

 

NUOVA PROPOSTA - La seconda è quella del consigliere Giorgio d’Ignazio (Ncd) che chiede la creazione di un Osservatorio Regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco. L’Osservatorio ha sede presso il competente Dipartimento della Giunta Regionale ed ha durata coincidente con la legislatura. “L’Osservatorio è così composto: assessore competente in materia o suo delegato; tre consiglieri regionali; l’assessore provinciale competente in materia o suo delegato; tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritti nel registro regionale del volontariato competenti in materia; un rappresentante per ogni Asl del territorio regionale. Alle spese di funzionamento dell’Osservatorio si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta l’attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il presidente dell’Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale tra i componenti di cui al comma 3 lett. b). Il funzionamento dell’Osservatorio è definito dal Piano integrato di cui all’art.3. La Regione Abruzzo, per il tramite del competente Dipartimento della Giunta Regionale, entro 60 giorni dall’approvazione della presente Legge, definisce le modalità di attuazione delle seguenti misure inerenti i principi e le finalità della stessa: su proposta della Giunta regionale predispone il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico che deve contenere tutti gli interventi previsti; attraverso l’Osservatorio Sociale Regionale predispone documenti e materiale informativo sul gioco d’azzardo patologico e crea una banca dati in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti in materia; promuove la formazione e l’aggiornamento specialistico degli operatori sociali e socioeducativi; sostiene campagne di prevenzione e forme di tutela presso gli Istituti scolastici. Sostiene campagne di informazione sui rischi e sui danni derivanti dal gioco d’azzardo patologico, legale ed illegale, sostiene altresì iniziative di sensibilizzazione anche in collaborazione con gli enti locali e gli organismi del terzo settore competenti. Sostiene gli stessi organismi del terzo settore che forniscono consulenza ed orientamento in materia alle persone e alle famiglie. Stipula convenzioni, accordi e protocolli amministrativi con i soggetti in possesso delle competenze concernenti il gioco d’azzardo patologico. Può prevedere la concessione, nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio di previsione, di specifici contributi per le attività definite nel Piano integrato. Prevede l’individuazione e l’istituzione di centri residenziali dedicati alla cura ed alla riabilitazione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico e delle patologie correlate. La Regione predispone corsi di formazione per il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno, posti gli effetti di Legge dell’art.3 della L.R. 29 ottobre 2013, n.40. All’interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre un test di verifica predisposto dal competente dipartimento della Regione per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza. Le organizzazioni no-profit afferenti al terzo settore in possesso dei requisiti e delle competenze specialistiche concernenti il gioco d’azzardo patologico, con apposito protocollo d’intesa o convenzione del competente Dipartimento concorrono all’attuazione degli interventi previsti dalla presente Legge. La Regione Abruzzo istituisce un marchio da rilasciare agli esercenti di esercizi commerciali e gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature del gioco d’azzardo.

Per l’annualità 2014 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Per le annualità successive al 2014, per gli interventi previsti dalla presente legge, è istituito un Fondo Regionale per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, alimentato annualmente da risorse regionali destinate alle finalità della presente legge. Al Fondo possono concorrere risorse provenienti dal Fondo Regionale per le Politiche sociali ed in parte risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente Legge ed eventuali trasferimenti dell’unione Europea. Gli oneri derivanti dal comma 2, stimati in euro 500.000,00 per ciascun anno, trovano copertura finanziaria nell’ambito dell’apposito stanziamento della U.P.B. 12.01.002, capitolo di nuova istituzione denominato ‘Fondo regionale per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza da Gap’ del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, annualmente iscritto con la legge di bilancio ai sensi della L.R. 25.03.2002,n.3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) ed ai sensi dell’art.10 della L.R. n.81/1977 (Norme sulla contabilità regionale)”.

 

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