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Delega fiscale: nuove indiscrezioni sul gioco, dalle slot da remoto alla riduzione dei 500 milioni della Stabilità

24 marzo 2015 - 17:20

Alla vigilia della riunione della bicameralina, che ha all'ordine del giorno l'esame del decreto delegato sul gioco, arrivano nuove indiscrezioni sul testo che l'Esecutivo presenterà ai parlamentari. Secondo il testo che Gioconews ha potuto visione ci sono una serie di novità rispetto alle precedenti bozze. Dalla riduzione da 500 a 300 milioni dei compensi che i concessionari di slot machine dovranno versare allo Stato, secondo le disposizioni della legge di Stabilità 2015, fino alla definizione delle slot da remoto e ai cambiamenti riguardanti i titoli abilitativi.

Scritto da Redazione
Delega fiscale: nuove indiscrezioni sul gioco, dalle slot da remoto alla riduzione dei 500 milioni della Stabilità

 

Sulle definizioni viene precisato che per gioco senza vincita in denaro si intende qualsiasi forma di gioco pubblico “anche con finalità promozionali”.

LA RIDUZIONE DEI COMPENSI AI CONCESSIONARI – L’articolo 28, relativo al contenimento dei compensi delle reti di raccolta del gioco mediante apparecchi, prevede un’importante modifica: “E' stabilita in 300 milioni di euro (e non più 500 milioni) la riduzione, per l’anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi", tenendo conto che le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2015. Inoltre, con specifico regolamento emanato prosimamente, "la misura effettiva del prelievo, relativamente ai giochi tramite apparecchi è fissata ad un livello tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per il 2015 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016”. Nelle precedenti versione della bozza si parlava invece di maggiori entrate “in misura non inferiore a 500 milioni di euro assunti a decorrere dall’anno 2016”.

RISERVA DELLO STATO E POTERI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI - Tra gli obiettivi centrali della riforma del gioco pubblico operata dalla legge delega, in particolare, c'è la volontà di riaffermare la centralità dello Stato nella regolazione del comparto, intervenendo sulla Riserva e, più che altro, sui poteri degli Enti locali. In particolare, nell'ultima versione del decreto legislativo, viene aggiunto un comma che spiega: "Nell’esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco, in particolare per i profili dell’ordine pubblico e della sicurezza, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici".

I TITOLI ABILITATIVI - Nel nuovo testo, viene soppresso il primo comma della vecchia bozza che prevedeva che “l’esercizio legale dell’attività di offerta dei giochi (…) presuppone il conseguimento dei titoli abilitativi costituiti da una concessione rilasciata dall’Agenzia e dal provvedimento di cui all’articolo 88 del Tulps. In particolare, il previo conseguimento del provvedimento di cui all’articolo 88 del Tulps è richiesto al concessionario, nonché, ove l’organizzazione della rete fisica di raccolta li preveda, dal gestore, dall’esercente e dal terzo incaricato” Il testo soppresso si riferiva ai giochi pubblici con vincita in denaro, riservati allo stato, di cui è consentita la pratica, e dunque giochi di ippica nazionale, bingo, giochi numerici a quota fissa, giochi numerici a totalizzatore nazionale,m concorsi pronostici e sportivi, inclusi quelli ippici, lotterie a estrazione istantanea e differita, giochi a distanza oltre che “quelli che si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con strumenti di pagamento elettronico” e quelli che “si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa”. L’esercizio dell’attività di offerta dei giochi mediante apparecchi – si legge nel nuovo testo - "presuppone il conseguimento della concessione rilasciata dall’Agenzia, nonché di una apposita autorizzazione rilasciata dalla stessa Agenzia ai concessionari ovvero, se l’organizzazione della rete fisica di raccolta li preveda, al gestore, all’esercente e al terzo incaricato. L’autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti che non siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del Tulps e dalla normativa antimafia”. Inoltre, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma precedente per l’esercizio delle tipologie di gioco pubblico tramite apparecchi, "ed in ogni caso per l’esercizio e la gestione di una sala da gioco (gaming hall), l’Agenzia chiede al questore competente per territorio un nulla-osta attestante la sussistenza, in capo al titolare dell’attività autorizzata ed ai suoi eventuali rappresentanti, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del Tulps e dalla normativa antimafia nonché l’adeguatezza dei locali utilizzati sotto l’esclusivo profilo della sicurezza pubblica". Nel rilasciare il nulla osta, "che ha effetto vincolante per l’Agenzia, il questore può formulare le prescrizioni che ritenga di imporre ai sensi dell’art. 9 del Tulps”. Il nuovo articolo 14 stabilisce ancora che “Le licenze di cui all’articolo 86 del Tulps, valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono convertite, limitatamente ai loro effetti abilitativi per l’offerta di giochi pubblici, in autorizzazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora il loro titolare ne abbia i requisiti”.

I PUNTI DI OFFERTA DEL GIOCO – L’articolo 22,  relativo al contenuto minimo dei contratti con i punti di offerta di gioco, stabilisce “l’affidamento dell’attività di raccolta a soggetti dotati dei requisiti di cui al comma 4, dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, relativamente ai giochi pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), ed in ogni caso per l’esercizio e la gestione di una sala da gioco (gaming hall), iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 78, con obbligo di immediata comunicazione al concessionario della perdita anche di uno solo di tali requisiti”.

NUOVE SLOT DA REMOTO – Per quanto riguarda la sostituzione delle attuali new slot con la nuova generazione di apparecchi gestibili da remoto, nella nuova stesura del decreto vengono stabilite norme più specifiche riguardo al passaggio generazionale che dovrà affrontare la rete. In particolare – si legge nel documento – “Con il regolamento è inoltre disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), per la loro integrale sostituzione entro il 31 luglio 2017 con apparecchi che consentono esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto”.

TORNA LA FIGURA DEL GESTORE - Tra le modifiche più rilevanti al testo, rispetto alle precedenti stasure, c'è quella relativa ai titoli abilitativi necessari per i locali di gioco e, soprattutto, la "re-introduzione" della figura del gestore di apparecchi. Si legge nel testo che "L’esercizio dell’attività di offerta dei giochi pubblici di cui all’articolo 7, commi 1 e 2 (apparecchi da intrattenimento, Ndr),  presuppone il conseguimento  della concessione rilasciata dall’Agenzia, nonché di una apposita autorizzazione rilasciata dalla stessa Agenzia ai concessionari ovvero, se l’organizzazione della rete fisica di raccolta li preveda, al gestore, all’esercente e al terzo incaricato. L’autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti che non siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del Tulps e dalla normativa antimafia". Non solo. "Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma precedente per l’esercizio delle tipologie di gioco pubblico, ed in ogni caso per l’esercizio e la gestione di una sala da gioco (gaming hall), l’Agenzia chiede al questore competente per territorio un nulla-osta attestante la sussistenza, in capo al titolare dell’attività autorizzata ed ai suoi eventuali rappresentanti, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del Tulps e dalla normativa antimafia nonché l’adeguatezza dei locali utilizzati sotto l’esclusivo profilo della sicurezza pubblica. Nel rilasciare il nulla osta, che ha effetto vincolante per l’Agenzia, il questore può formulare le prescrizioni che ritenga di imporre ai sensi dell’art. 9 del Tulps".
 
Inoltre, "l’edificio o il locale nel quale opera il punto di offerta di gioco deve essere altresì conforme dotato di ogni altro titolo abilitativo idoneo a stabilirne la conformità alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, sanitaria e di sicurezza". Garantita anche la continuità con i precedenti titoli autorizzativi: "I provvedimenti di cui all’articolo 86 del Tulps validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto sono convertiti, relativamente ai soli loro effetti abilitativi per l’offerta di giochi pubblici, in provvedimenti ai sensi dell’articolo 88 del Tulps qualora il loro destinatario abbia altresì i requisiti necessari per il conseguimento di un provvedimento di cui all’articolo 88 del Tulps, previa presentazione della eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’ottenimento di tale ultimo provvedimento". anche le licenze di cui all’articolo 86 del Tulps, se "valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono convertite, limitatamente ai loro effetti abilitativi per l’offerta di giochi pubblici, in autorizzazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora il loro titolare ne abbia i requisiti". Rispetto al ruolo del gestore e proprietario di apparecchi, nel decreto di parla anche "dell’elenco dei proprietari di apparecchi per il gioco con vincite in denaro, con uno specifico articolo che ne descrive le modalità di iscrizione e cancellazione.

IMPOSTA SULLE VINCITE - Sull’importo delle vincite fino a euro 500 conseguite dai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f), è dovuta una imposta sostitutiva di qualsiasi altro prelievo, anche tributario, nella misura del sei per cento. Sull’importo eccedente euro 500 delle vincite di valore superiore a tale somma conseguite dai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), f), g), nonché i), diversi dalle lotterie ad estrazione differita, l’imposta è dovuta una imposta sostitutiva di qualsiasi altro prelievo, anche tributario, nella misura dell’otto percento.

INFORMARE - I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,5 percento dei corrispettivi loro spettanti per le attività svolte in relazione agli adempimenti previsti dalle rispettive concessioni, con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell’istruzione, dell’interno e dell’economia e delle finanze.

 

SENTENZA CORTE UE SU VINCITE ESTERE - Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo 69 il comma 1 è sostituito dai seguenti: “1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 Concordato con Ag. 40 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta , senza alcuna deduzione. 1-bis. Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli Stati membri dell’Unione europea o nella Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta.”. 2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’articolo 30: a) il quarto comma è sostituito dal seguente: “La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato previsto, per ognuno di tali giochi, dal decreto legislativo … 2015, n. …” [inserire dati del delegato giochi, quando noti]; b) il settimo comma è soppresso”.

 

OSSERVATORIO SUL GIOCO PATOLOGICO - Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco e dell’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

IL GIOCO RESPONSABILE – Viene inoltre definita  nello 0,5 percento dei corrispettivi loro spettanti, la somma che i concessionari di giochi pubblici devono impiegare annualmente “con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile”.

 

 

 

SCOMMESSE SENZA CONCESSIONE - L’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente: “articolo 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa). 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza delle prescritte concessioni od autorizzazioni rilasciate dallo Stato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da ventimila a cinquantamila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddette concessioni od autorizzazioni, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti di chiunque esercita, in mancanza delle prescritte concessioni od autorizzazioni rilasciate dallo Stato, l'organizzazione o la raccolta del gioco del lotto, di concorsi pronostici ovvero la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in mancanza delle prescritte concessioni od autorizzazioni, organizza, esercita o raccoglie a distanza, qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritte concessioni od autorizzazioni, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi da 1 a 4, chiunque in qualsiasi modo, dà pubblicità al loro esercizio o ai soggetti che gestiscono o promuovono le attività illecite, nonché ai relativi marchi, simboli, denominazioni od insegne, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro ventimila a euro centomila. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni od insegne di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte concessioni od autorizzazioni rilasciate dallo Stato. Fuori dei casi di concorso, chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse nei casi di cui ai commi da 1 a 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli la pena dell’arresto è raddoppiata e l’ammenda non può essere inferiore a 800 euro”.

LA RICHIESTA DI NULLA OSTA - Il nuovo testo prevede novità anche per quanto riguarda le disposizioni procedurali di cui all’articolo 15. In particolare, “la richiesta del nulla osta di cui all’articolo 14 è trasmessa dalla Agenzia alla questura competente con modalità informatiche. Il questore rilascia il nulla osta trasmettendolo alla Agenzia con modalità informatiche nel termine di sessanta giorni e, in caso di diniego, ne dà comunicazione anche all’interessato”.

E LA LORO REVOCA - Qualora accerti il venir meno di taluno dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio del nulla osta, nonché nel caso di abuso della persona autorizzata ai sensi dell’articolo 10 del Tulps, il questore procede alla revoca dei provvedimenti di sua competenza, dandone comunicazione all’Agenzia, che dispone la revoca della propria autorizzazione”.

 

GIOCO ONLINE - La raccolta dei giochi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito istituzionale, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime: a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime; b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione; c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all’esercizio dei giochi oggetto di concessione; e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un’ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell’evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco; f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo; g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione; h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia; i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest’ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco; l) devoluzione all’erario dell’intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

IL RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO – Lo stesso articolo 22 sancisca “la facoltà del concessionario di risolvere di diritto il contratto con il titolare del punto di offerta di gioco: per violazioni, in numero non inferiore a quattro, delle disposizioni inerenti il divieto di accesso dei minori di età al gioco; per comportamenti irregolari o illegali predeterminati, da parte del titolare del punto di offerta di gioco; per l’emissione, in applicazione alla normativa antimafia, di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti dei titolari dei punti di offerta di gioco; per la perdita dei requisiti ovvero dell’iscrizione”. 

 

 

 

 

 

 

 

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