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Lavori in corso sulla Delega: nuova stesura del decreto, codice dei giochi da gennaio 2016

04 giugno 2015 - 10:15

Sembra ormai prossima l’uscita del decreto delegato sul gioco. Tanto che circola una nuova bozza del decreto che darà attuazione all’articolo 14 della Delega fiscale.

Scritto da Redazione
Lavori in corso sulla Delega: nuova stesura del decreto, codice dei giochi da gennaio 2016

Secondo il testo, che Gioconews.it ha potuto visionare, l’entrata in vigore del codice dei giochi non è più al 1° luglio 2015, ma al 1° gennaio 2016. Tra le principali novità per quanto riguarda la riserva dello Stato e i poteri delle Regioni e degli enti locali, all’articolo 6 si legge: “Il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta dell’Agenzia acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario. Inoltre “L’Agenzia può altresì organizzare con le amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni. In tal caso, l’Agenzia, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati e sulla base di quanto previsto con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 4, stabilisce la ripartizione della posta di gioco”.

 

RACCOLTA RETE FISICA – Per quanto riguarda il modello organizzativo generale delle rete fisica di raccolta, viene specificato che “il concessionario risponde” dell’insieme dei suoi punti di offerta di gioco. Viene inoltre previsto che anche i giochi di ippica nazionale e i concorsi pronostici sportivi inclusi quelli ippici sono consentiti “negli esercizi generalisti primari, ancorchè non all’interno dello spazio separato o dedicato di cui al comma 3, quale punto di offerta di gioco anche di un singolo concessionario, in considerazione della loro natura di gioco ad accesso mediato da persona fisica, che ne assicura la fruizione sorvegliata e limitata esclusivamente a pubblico maggiorenne”.

OBBLIGHI E REQUISITI CONCESSIONARI RETE FISICA – Il nuovo testo prevede anche che “Le convenzioni accessive alle concessioni per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, prevedono un canone di concessione pari allo 0,8 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007. L’Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione agli investimenti effettuati sulla base delle convenzioni di cui al comma 5, nonché ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi. Il predetto importo si intende aggiuntivo e distinto rispetto al canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale costituisce lo 0,8 percento di cui al comma 5. L’importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui al primo periodo ed è restituito ai concessionari alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti.

Quanto all’articolo 21 che fissa norme sulla rete di raccolta del concessionario, si prevede che nel caso in cui l’organizzazione e la gestione e l’esercizio del gioco siano affidati a più di un concessionario, ogni concessionario “risponde” della propria rete di punti di offerta di gioco pubblico e che “I rapporti contrattuali tra i concessionari e gli altri soggetti che costituiscono le rispettive reti di raccolta di gioco sono conformi nei contenuti minimi obbligatori ad uno schema di contratto tipo di rete definito nel rispetto dell’articolo 22 e trasmesso alla Agenzia, cui è riservato il potere di chiederne le modificazioni ritenute necessarie per il maggior rispetto del predetto articolo. Il corretto adempimento da parte del concessionario e dei soggetti che costituiscono la sua rete di raccolta del gioco, rispettivamente, della convenzione di concessione”.

GESTIONE RISCHI RETI APPARECCHI DI GIOCO - Di nuova istituzione, un articolo, il numero 28 dedicato alla gestione dei rischi connessi alle reti di gioco mediante apparecchi.

E viene poi integralmente rivisto l’articolo contenuto nel capo settimo del Titolo primo, dedicato agli aggi e compensi e relativo al contenimento dei compensi delle reti di raccolta del gioco mediante apparecchi.

CONTRASTO ALLA LUDOPATIA - Viene abrogato l’articolo che istituisce l’osservatorio sulla ludopatia presso il ministero della Salute (probabilmente perché il ministro Lorenzin ha già provveduto alla sua istituzione, ndr).

ENTRATE TRIBUTARIE – Visto il posticipo dell’entrata in vigore al primo gennaio 2016 del Codice dei giochi, cambia anche la data del nuovo prelievo erariale unico che, diventa ovviamente, primo gennaio del prossimo anno. Di particolare rilevanza c’è il fatto che possano essere previste aliquote differenziate anche per le scommesse a quota fissa raccolte su rete fisica ovvero a distanza.

Inoltre non è più dovuto dal primo gennaio 2016 l’importo dello 0,3 percento di cui all’articolo 17, comma 6 (canone di concessione, ndr).

DIVIETO GIOCHI PROMOZIONALI – Nel testo si legge che è comunque vietata l’offerta di giochi promozionali mediante qualunque tipologia di apparecchi che, negli esercizi pubblici attraverso connessione telematica, consentono di giocare su piattaforme di gioco dei concessionari per la raccolta del gioco a distanza ovvero di soggetti privi dei titoli abilitativi di cui al presente codice.

LA LEGA IPPICA Il nuovo testo fissa nel dettaglio le modalità di costituzione della Lega ippica italiana e i principi fondamentali del suo statuto.

DISPOSIZIONI FINALI - Viene scritto ex novo anche l’articolo dedicato alle disposizioni transitorie finali. “A decorrere dal 1° gennaio 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), per il finanziamento dello sport. 282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al Coni sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del Coni. A decorrere dal 1° gennaio 2016, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1, rilevate annualmente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, una quota complessivamente pari allo 0,7 per cento del prelievo erariale unico è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, alle attività istituzionali del Coni, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro”.

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