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San Benedetto del Tronto, nuova ordinanza sindaco Gaspari: 'Slot accese dalle 13 all'1 di notte'

05 agosto 2015 - 15:22

A San Benedetto del Tronto, dietrofront del sindaco Giovanni Gaspari che lo scorso giugno aveva firmato un'ordinanza che riduceva gli orari di accensione delle slot a 7 ore al giorno, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 23 di tutti i giorni, compresi festivi. Il primo cittadino ha infatti emananato un nuovo provvedimento che dispone il funzionamento degli apparecchi dalle 13 all'1 di notte.

Scritto da Francesca Mancosu
San Benedetto del Tronto, nuova ordinanza sindaco Gaspari: 'Slot accese dalle 13 all'1 di notte'

 

 

La modifica arriva dopo una "valutazione ponderativa degli interessi coinvolti e considerato che comunque nella rideterminazione degli orari delle attività oggetto della presente ordinanza si è tenuto conto dei dati ufficiali sul gioco d’azzardo lecito desunti dallq relazione e dalle ricerche riportate nella sopra citata ordinanza n. 13/2015 ed in particolare degli obiettivi e delle azioni previste dal Piano d’Azione Nazionale 2013-2015 G.A.P. (Gioco d’Azzardo Patologico), redatto dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare quelle relative al target primario di riferimento “giovani (con particolare riguardo ai minori) e gli anziani”, si legge nel testo della nuova ordinanza.


E' confermato lo stop all’apertura h24 delle suddette attività e "l'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 13:00 alle ore 1:00 di tutti i giorni, compresi i festivi". Tali norme riguardano gli autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto); gli autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.)".


La verifica dell'ottemperanza della presente ordinanza deve essere effettuata da parte della locale Polizia Municipale; i trasgressori saranno puniti con sazioni amministrative pecuniarie  riferite ad ogni singolo locale o punto di vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di intrattenimento ivi collocati. In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS;
g) la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i..


Gli interessati potranno fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, in applicazione del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, in applicazione del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

 

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