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Gioco e pubblicità, Camera: commissione Finanze incardina i testi

05 novembre 2015 - 12:52

La commissione Finanze della Camera incardina i tre testi su divieto di pubblicità del gioco.  

Scritto da Sm
Gioco e pubblicità, Camera: commissione Finanze incardina i testi

Incardinate in Commissione Finanze della Camera dei deputati le tre proposte di legge riguardanti il 'Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro'. Si tratta dei testi di Walter Rizzetto (Al), Lorenzo Basso (Pd) e Matteo Mantero (M5S). Il relatore è Federico Ginato.

 

Nei tre testi si chiede il divieto della pubblicità dei giochi e probabilmente sarà presentato un unico testo che integrerà i tre proposti.

 

LA PROPOSTA RIZZETTO - È vietata la propaganda pubblicitaria, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, dei giochi che prevedono vincite in denaro. Il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 100.000 a 500.000 euro. Qualora la violazione sia reiterata più di due volte, è revocata la licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile.
Al fine di garantire l’applicazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincite in denaro, i gestori di sale da gioco e di esercizi commerciali che offrono giochi pubblici o scommesse devono verificare preventivamente l’effettiva età del fruitore. Con decreto del Ministro dell’interno da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per rendere inaccessibili ai minori i siti internet che offrono giochi pubblici con vincite in denaro privi di sistemi di verifica preventiva e diretta dell’età dell’utente.
L’apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l’esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l’installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all’autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. L’autorizzazione è concessa per tre anni e può essere rinnovata alla scadenza. Per le autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni decorre dalla medesima data di entrata in vigore. L’autorizzazione di cui al comma 1
non è concessa qualora il locale o l’esercizio per cui è richiesta sia ubicato entro un raggio di 300 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, da luoghi di culto, da impianti sportivi, da centri giovanili o da altri istituti frequentati principalmente da giovani ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette”.

 

LA PROPOSTA MANTERO – “È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia online. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall’applicazione delle   sanzioni di cui al comma 2, del presente articolo sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 2. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

LA PROPOSTA BASSO “È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od online. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l’effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

 

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