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Neri (Anci Toscana): 'Comuni della regione più forti nella lotta al Gap'

10 marzo 2017 - 11:38

Simona Neri, responsabile del tavolo Ludopatie di Anci Toscana, presenta la bozza di regolamento sul gioco in distribuzione in tutti i comuni della regione.

Scritto da Redazione
Neri (Anci Toscana): 'Comuni della regione più forti nella lotta al Gap'

“Questa mattina abbiamo dato un segnale importante, un segnale che è partito dalla sensibilità di molti amministratori locali e che grazie ad Anci è stato possibile coordinare fino a raggiungere tutto il territorio toscano con la partecipazione attiva di tanti assessori, consiglieri, e la presenza preziosa e costante degli operatori della sanità e del terzo settore. In sintesi il regolamento comunale consentirà agli enti locali di inserire ulteriori luoghi sensibili all’interno dei propri territori dai quali mantenere la distanza di 500 metri per l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro".

 

Lo dichiara Simona Neri, responsabile del tavolo Ludopatie di Anci Toscana, nel presentare la bozza di regolamento sul gioco lecito in distribuzione da oggi, 10 marzo, in tutti i comuni della regione.

I "NUOVI" LUOGHI SENSIBILI - Secondo il testo presentato - che ricalca quello approvato ieri dal consiglio comunale di Prato - c'è una forte implementazione dei "luoghi sensibili" nelle cui vicinanze è interdetta l'installazione di apparecchi da gioco. Sono compresi "oltre ai locali di proprietà comunale, oratori, biblioteche, musei, giardini pubblici, ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio, case di cura, strutture ricettive per categorie protette, fermate del pubblico trasporto, sportelli bancari o bancomat, agenzie di prestiti e pegni, compro-oro”, dice ancora Neri.

LE ARMI DEI COMUNI - Inoltre "viene vietata, in qualunque forma e qualsiasi modalità, la pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell’ambito del territorio comunale qualora in violazione delle norme previste dall’articolo 5 della legge regionale 57/2013 e negli altri casi previsti dall’articolo 7 del Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 189/2012. Si prevede la possibilità di escludere i soggetti destinatari del presente regolamento dagli eventuali benefici (patrocini, agevolazioni, contributi) concessi dai Comuni con propri regolamenti specifici in materia. In caso di richiesta di sovvenzioni economiche - per se stesso o per la propria famiglia - rivolte al Comune da un cittadino residente e le cui finanze siano state gravemente dissestate dal gioco patologico, l'Amministrazione si riserva di concedere i contributi o gli sgravi subordinatamente all'accettazione da parte del soggetto richiedente di un percorso terapeutico di sostegno e cura da effettuarsi presso il competente Serd., il quale certificherà l'effettiva presa in carico del soggetto ludopatico. Il trattamento dei relativi dati sensibili, ai fini della tutela della riservatezza, è effettuato dal servizio comunale competente all'erogazione della sovvenzione (ad eccezione del caso in cui il soggetto eserciti la propria potestà genitoriale o la legale tutela su uno o più figli o affidati di minore età, stante l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere comunque al soddisfacimento dei bisogni primari dei soggetti minorenni). Ogni giorno si rafforza una rete territoriale che già è attiva da molti anni per il sostegno di giocatori patologici e problematici e per il trattamento di questo fortissimo disagio che finalmente inizia ad essere attenzionato su tutti i livelli", dice ancora Neri, che ricorda l'intenzione di Anci Toscana di raggiungere la "revisione della legge regionale 57/2013 secondo la proposta depositata in Regione Toscana a novembre 2016”.

LE NORME - Il regolamento disciplina: i procedimenti amministrativi per l’apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all’intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2; l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” del Tulps, (“Ticket Redemption”), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività; i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la scelta di un logo comunale che individui gli esercizi che non ospitano apparecchi per il gioco, la vigilanza e le sanzioni.

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