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Manovra Bis e giochi, governo ottiene la fiducia in Senato

15 giugno 2017 - 10:18

Il governo ha ottenuto la fiducia, in Senato, alla Manovra Bis e alle sue disposizioni sul gioco: il testo approvato definitivamente.

Scritto da Anna Maria Rengo
Manovra Bis e giochi, governo ottiene la fiducia in Senato

Dopo un articolato dibattito, l'Aula del Senato ha votato la questione di fiducia sull'approvazione della Manovra Bis (e delle disposizioni sui giochi che contiene), nel testo uscito dai lavori della Camera. I presenti in Aula erano 251, votanti 249. A favore hanno votato 144 senatori, contrari 104, astenuti 1.

 

Nell'intervenire in Aula, il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli ha sottolineato: “La sostanza del provvedimento in esame, così ampio e variegato, è data da un aumento di imposte e tasse per circa 4,5 miliardi nel 2018, generati dagli stessi capitoli che nel 2017 originano maggiori entrate per circa 3 miliardi di euro. Tra questi, sono originati dai giochi 238 milioni di euro, che diventano 413 nel 2018, nonostante la volontà, sbandierata da tutti, di ridurre l'impatto sociale del gioco d'azzardo. Questo è lo stato dei fatti, in attesa che gli annunci superino ovviamente gli atti parlamentari”.

 

Il provvedimento, lo ricordiamo, contiene diverse misure sui giochi: in particolare l'aumento del Preu per slot machine (al 19 percento) e Vlt (al 6 percento), il raddoppio della tassa sulla fortuna (al 12 percento) l'aumento della ritenuta sulle vincite al lotto (all'8 percento) la riduzione del 34 percento delle slot machine entro il 2018, sanzioni di 10mila euro per le slot non rimosse. Questo è il suo testo coordinato:

Articolo 6 (Disposizioni in materia di giochi)
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1º ottobre 2017.
3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1º ottobre 2017.
4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1º ottobre 2017.
4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»
Articolo 6-bis (Riduzione degli apparecchi da divertimento)
1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.
2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio.

 

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