skin

Proroga concessione G&V, Servizio studi: '800 mln di entrate nel biennio'

23 ottobre 2017 - 14:00

Il Servizio Studi del Senato esamina le disposizioni sui gratta e vinci contenute nel decreto fiscale collegano alla legge di Bilancio per il 2018.

Scritto da Amr
Proroga concessione G&V, Servizio studi: '800 mln di entrate nel biennio'

"Il comma 1 autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (c.d. 'gratta e vinci')". Lo ricorda il Servizio Studi del Senato, nella scheda di lettura del decreto fiscale e, più in dettaglio, riferendosi alle disposizioni contenute all'articolo 20, recante "Prosecuzione della concessione delle lotterie istantanee".

"Il comma 1 stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, provveda ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018".

L'articolo 21 citato, ricordano i tenici del Senato, in disciplina il rilascio di concessioni in materia di giochi. In particolare il comma 3 dell'articolo 21 dispone che la selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo presente una serie di requisiti, tra cui la realizzazione di prestabilite entrate per l'erario, la garanzia di sicurezza dei consumatori e la capillarità di distribuzione sul territorio dei punti vendita del concessionario. In base al comma 4 dell'articolo 21 le concessioni, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione. L'articolo 4, paragrafo, 1 dello schema di atto di convenzione conferma la durata della concessione stabilita dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009".
Infine, il Servizio Studi ricorda che "con convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza".

Articoli correlati