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Bandi scommesse e bingo, i dubbi del Servizio Bilancio del Senato

06 novembre 2017 - 11:07

Il Servizio Bilancio del Senato esamina le disposizioni su bingo e scommesse contenute nella Manovra 2018 ed evidenzia come i bandi di gara e il conseguente gettito possano essere influenzati da diversi fattori.

Scritto da Anna Maria Rengo
Bandi scommesse e bingo, i dubbi del Servizio Bilancio del Senato

"L'esperimento di una procedura di selezione e l'incasso del gettito possono risentire, come è noto, di pluralità di fattori". Lo ricordano i tecnici del Servizio Bilancio del Senato, nell'esaminare i contenuti della Manovra 2018 e in dettaglio le disposizioni contenute nell'articolo 90, che stabilisce che i bandi di gara per bingo e scommesse dovranno essere indetti entro il 30 settembre 2018, oltre a prorogare onerosamente alla fine del prossimo anno la validità delle attuali concessioni.

Nel caso specifico, e con riferimento al gettito atteso (rispettivamente 73 e 410 milioni di euro) e ai tempi per avvio delle procedure di gara, i tecnici di Palazzo Madama evidenziano, come variabili che possono intervenire: "i tempi richiesti per adeguare le leggi regionali in materia di dislocazione dei punti vendita. Si legge in relazione illustrativa, a commento del comma 3, che lo stesso 'prevede un termine individuato nel 30 aprile 2018, per l'emanazione delle leggi regionali al fine di consentire il rispetto del termine per la pubblicazione del bando di gara'". Di contro, i tecnici osservano che "l'articolato, non contempla il predetto termine al comma 3. Appare opportuno un chiarimento sul punto". Inoltre, "la mancata indicazione della data entro la quale dovrà aver luogo l'incasso delle somme attese (pari ad almeno 73 mln di euro per la gara bingo ed almeno 410 mln di euro per la gara scommesse), a seguito della conclusione della procedura con affidamento delle concessioni. La norma si limita infatti a fissare il termine massimo per l'indizione della gara scommesse e bingo (entro il 30 settembre 2018) e la durata della proroga delle concessioni in essere (31 dicembre 2018)".

Da tenere presente anche "eventuali sospensioni della procedura, ritardi, inefficienze, contenziosi fino all'ipotesi limite di gara deserta e così via. Si ricorda, ad esempio, che il D.L. 78/2009, all'art. art. 21, comma 3, lettera a), per l'affidamento delle concessioni relative alla gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, indicava entrate in misura complessivamente non inferiore a 500 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Tuttavia, a seguito di un contenzioso, ed alla conseguente modifica del bando di gara, la procedura si è conclusa soltanto nel 2010, esercizio nel quale è stato possibile incassare le entrate previste". Infine, "la scelta di fissare al 30 settembre 2018 il termine massimo entro cui le gare devono essere indette. Sul punto andrebbe confermato che, qualora le gare fossero bandite in prossimità della scadenza del termine, tre mesi siano sufficienti a consentire lo svolgimento delle selezioni, l'affidamento delle concessioni e con esse l'incasso atteso entro il 2018".

LA SCHEDA DI LETTURA DEL SERVIZIO STUDI - Da parte sua, il Servizio Studi dettaglia tutte le disposizioni contenute all'articolo 90. Esso "reca disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l’esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo.
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014):
la lettera a) estende alle concessioni in scadenza nel biennio 2017-2018 (la vigente normativa riguarda quelle in scadenza nel periodo 2013-2016) la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, fissando il termine per la sua effettuazione al 30 settembre 2018 ed introducendo la previsione che tale gara consenta un introito almeno pari a 73 milioni di euro;
la lettera b) eleva da 5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro i versamenti dovuti dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese inferiore ai 15 giorni di proroga del rapporto concessorio scaduto. Inoltre, prevede che la sottoscrizione dell'atto integrativo accessivo alla concessione (occorrente per adeguarne i contenuti ad una serie di principi), previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010, possa avvenire anche successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto (di fatto, il 29 giugno 2011).
Il comma 2 prevede che, al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell’intesa approvata in Conferenza Unificata, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all’articolo 1, comma 932, della legge n. 208 del 2015, con un introito almeno pari a 410 milioni.
Le condizioni richiamate sono: a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande; b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione; d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015 (il cui combinato disposto, in sostanza, richiedeva una domanda da parte del soggetto interessato e la regolarizzazione fiscale da perfezionare con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016), sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte di giustizia sul regime concessorio dei giochi e delle scommesse, si ricorda che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10 (sentenza Costa-Cifone) ha stabilito la compatibilità di un regime di monopolio in favore dello Stato e di un sistema di concessioni e autorizzazioni nel settore dei giochi e delle scommesse, purché siano rispettati i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, parità di trattamento degli operatori - attraverso il principio di equivalenza e di effettività – e proporzionalità, assicurando inoltre il rispetto della certezza del diritto e del dovere di trasparenza.
È quindi possibile offrire esclusivamente le tipologie di giochi figuranti in un elenco, sanzionando con la decadenza della concessione l’offerta di qualsiasi altro gioco, purché le decisioni amministrative relative alla redazione dell’elenco siano basate su criteri obiettivi, non discriminatori e noti in anticipo, e possano essere oggetto di un rimedio giurisdizionale. È inoltre possibile prevedere la decadenza di una concessione di gioco quando nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio nell’ambito di un determinato procedimento penale, purché questa ipotesi sia definita con riferimento a fattispecie penali collegate all’attività di gioco e chiaramente definite.
Il comma 3 stabilisce che, al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1 e 2, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata".

 

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