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Ddl Gap, Binetti: 'Al via esame in commissione Affari sociali'

10 novembre 2017 - 12:47

Al via in commissione Affari Sociali alla Camera l'esame del nuovo testo ddl sul gioco patologico presentato da Paola Binetti (Udc).

Scritto da Redazione
Ddl Gap, Binetti: 'Al via esame in commissione Affari sociali'

 

Approdo in commissione Affari Sociali alla Camera per il Ddl sul gioco patologico a firma di Paola Binetti (Udc), dopo la presentazione del nuovo testo.

Secondo la deputata la prossima settimana si passerà all'esame di "una sessantina di emendamenti, prima di poter arrivare in Aula, meta a cui aspira legittimamente dal 26 giugno del 2014 e da cui paradossalmente è stata tenuta lontano per presunte questioni di bilancio".

IL TESTO - "Il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia. Nell’ambito del sito internet istituzionale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici", si legge.
Inoltre: "I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d’azzardo. Con decreto del Ministero della salute, sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 4, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avvertenze di cui al comma 1 e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, almeno le seguenti diciture: a) 'Questo gioco nuoce alla salute'; 'Questo gioco può provocare dipendenza'; 'Questo gioco può ridurti in povertà'; 'Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni'. I tagliandi delle lotterie istantanee devono inoltre riportare l’indicazione del numero relativo al Telefono verde nazionale per le problematiche legate al gioco d’azzardo di cui al comma 3 dell’articolo 5. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi. Resta fermo quanto previsto in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico dall’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189".
Per quanto riguarda la pubblicità "È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od online. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
Per quanto riguarda i locali No Slot il testo prevede: "I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo 'no slot'. Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".
 

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