Un "regolamento tipo" valido per tutti i Comuni, che dia omogeneità al contrasto al Gap su tutto il territorio. Ci sta lavorando il Celva - Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, con l'apertura in un tavolo tecnico chiamato a riunirsi nei prossimi giorni. Di conseguenza, il principale provvedimento sul tema già vigente in zona - quello del capoluogo Aosta - vedrà la sospensione di alcuni articoli, come anticipa a Gioconews.it Antonella Marcoz, vicesindaco e assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico.
"La questione sarà oggetto di una seduta congiunta della prima e terza commissione, il 14 febbraio, ma si tratta di uno stop momentaneo della norma che obbligava il Comune, entro un anno dal varo del regolamento, a ridurre ulteriormente gli orari (punti 1.2. e 1.3. del comma 1 dell’art. 6, Ndr). Abbiamo chiesto al Celva che il nostro regolamento venga recepito da tutte le amministrazioni locali, specie da quelle limitrofe ad Aosta. Non ha senso adottare limitazioni orarie per il gioco in una città se le altre non si uniformano, visto che il nostro territorio è alquanto ristretto e che basta fare pochi metri per trovarsi in un altro comune. il Comune di Aosta continua a puntare l'attenzione su questo tema", rimarca il vicesindaco Marcoz.
Sulla vicenda interviene anche
Vincenzo Caminiti, consigliere comunale di Aosta nelle file dell'Unione Valdotaine e presidente della commissione Servizi alla persona, che poche settimane fa,
in audizione, ha chiesto alla Regione Valle d'Aosta di estendere i limiti orari al gioco a tutto il territorio e ipotizzato proprio la modifica del regolamento comunale del 2016. "Sono d'accordo sullo stop momentaneo proposto dalla nostra giunta, l'avevo
già chiesto un anno fa.
Servono norme che tutelino i malati di Gap senza danneggiare i commercianti".
I LIMITI ORARI DI AOSTA - L'articolo 6 del regolamento di Aosta prevede i seguenti orari di esercizio per le attività con offerta di gioco: "1.1 prima fase di applicazione, di durata non superiore ad un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento; gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6 del Tulps collocati nelle sale giochi autorizzate ex art. 86 Tulps e in altre tipologie di esercizi, ovvero autorizzati ex art 86 del Tulps (bar, ristoranti, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitori lotto) e/o autorizzati ex art 88 del Tulps (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco) saranno i seguenti: - orario massimo di funzionamento degli apparecchi: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e dalle ore 21:00 alle ore 01:00 di tutti i giorni, compresi i festivi; 1.2 seconda fase, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, da determinarsi in collaborazione con la sanità, servizio Serd: - gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1.1, dovranno essere ulteriormente ridotti come segue: si dovrà ridurre di almeno un’ulteriore ora l’orario di funzionamento con specifica ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
1.3. terza fase: entro due anni dall’applicazione del presente regolamento gli orari
di esercizio delle attività di cui al comma 1.1, dovranno essere ulteriormente ridotti, con specifica ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, sino a pervenire ad un massimo di 8 ore di funzionamento giornaliero".